Art. 52
            Compensazione e liquidazione delle operazioni

  1.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la  CONSOB,  disciplina il
funzionamento  del  servizio  di  compensazione  e  del  servizio  di
liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
Tale disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione, fino
alla  fase  del  regolamento finale in titoli inclusa, sia gestito da
una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB.
La  Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere agli operatori dati
e  notizie  in  ordine  alla  compensazione e alla liquidazione delle
operazioni.  Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi
da  quelli  azionari,  la girata puo' essere eseguita e completata ai
sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto 29 marzo 1942,
n. 239.
  2.  Al  fine  di garantire il regolare funzionamento dei servizi di
compensazione  e  di  liquidazione  delle  operazioni  effettuate nei
mercati, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare
le   caratteristiche   di   sistemi   di   garanzia,  emanando  anche
disposizioni  concernenti  la  creazione  di  patrimoni  separati  di
garanzia e l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una
cassa  di  compensazione  e garanzia, con capitale sottoscritto dagli
operatori  ammessi  alle  contrattazioni. La vigilanza sui sistemi di
garanzia  e  sulla  cassa  di  compensazione e garanzia e' esercitata
dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.
  3.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa con la CONSOB, puo' disporre con
regolamento  che  la  liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto
strumenti  finanziari  derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati
regolamentati  avvenga  esclusivamente per il tramite di una cassa di
compensazione  e garanzia avente il compito di garantire il buon fine
e la compensazione dei contratti stipulati.
  4.  Le  imprese  d'investimento  e  le  banche  sono autorizzate al
deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A. e all'accesso
alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia.
  5. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, adegua la disciplina
della  gestione  centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia ai
contenuti della legge 19 giugno 1986, n. 289.
 
          Nota all'articolo 52:
            - Il testo completo dell'articolo 15 del r.d. n. 239/1942
          (Norme  interpretative,  integrative  e  complementari  del
          r.d.l.  25  ottobre  1941,  n.  1148, convertito in legge 9
          febbraio  1942,  n.  96,   riguardante   la   nominativita'
          obbligatoria dei titoli azionari) e' il seguente:
             15.  (Trasferimento  a mezzo stanza di compensazione). -
          Per i trasferimenti  dei  titoli  azionari  a  mezzo  delle
          stanze  di  compensazione, la girata, debitamente datata ed
          autenticata, e' fatta con la seguente formula:    "Al  Capo
          della  stanza  di  compensazione  di  ......  e  per  lui a
          ......".
            I titoli cosi' girati debbono essere depositati presso la
          stanza  medesima, ai fini di cui all'articolo 1 della legge
          4 dicembre 1939, n. 1913, entro il  termine  stabilito  dal
          Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di
          copertura   ovvero,   entro   il   termine  prescritto  per
          l'esecuzione dei contratti di Borsa per contanti.    Quando
          tale  deposito  non  sia  richiesto,  ovvero sia stato gia'
          effettuato in contanti, i suddetti  titoli  debbono  essere
          consegnati  alla  stanza di compensazione non oltre la data
          di "consegna titoli" fissata dal calendario di Borsa per la
          liquidazione del mese corrente.
            Il completamento della  girata  col  nome  del  giratario
          viene  eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che
          lo convalida col timbro a data dell'ufficio.
            I  titoli   consegnati   alla   stanza   debbono   essere
          accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la
          indicazione   della  societa'  emittente,  della  specie  e
          quantita' delle azioni, del numero della  prima  cedola  in
          godimento,   nonche'  le  indicazioni  relative  all'ultimo
          girante, quali risultano dal titolo.
            Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza  debbono
          presentare  un  elenco  in  duplice  copia  contenente  gli
          elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione
          sul titolo del nuovo titolare.
            Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto,
          nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere  indi-
          cate le notizie di cui al successivo art. 16.
            La  stanza  di  compensazione  e'  tenuta  a consegnare i
          titoli esclusivamente ai suoi associati.  La  presentazione
          alla  stanza  da  parte  degli  associati  degli elenchi di
          ritiro con l'indicazione  dei  nomi  per  il  completamento
          delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e
          le   persone  dei  giratari  ed  in  conseguenza  non  sono
          ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti,
          sequestri od altre opposizioni contro i giratari.
            Le societa', le cui azioni sono  quotate  almeno  in  una
          Borsa  del  Regno,  debbono,  in tutte le localita' sedi di
          Borsa, nominare, previa approvazione del  Ministro  per  le
          finanze, un proprio mandatario.  Questi ritira dalla stanza
          di   compensazione   i   titoli   dei   quali   occorre  il
          frazionamento,  rilasciandone  ricevuta,  e  consegna  agli
          aventi  diritto,  entro i dieci giorni successivi, i titoli
          definitivi o provvisori rilasciati dalla  societa',  previo
          ritiro  dei  corrispondenti buoni provvisori, non girabili,
          rilasciati dalla stanza di compensazione.