Art. 52 Compensazione e liquidazione delle operazioni 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e del servizio di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Tale disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione, fino alla fase del regolamento finale in titoli inclusa, sia gestito da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e alla liquidazione delle operazioni. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239. 2. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi di compensazione e di liquidazione delle operazioni effettuate nei mercati, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare le caratteristiche di sistemi di garanzia, emanando anche disposizioni concernenti la creazione di patrimoni separati di garanzia e l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dagli operatori ammessi alle contrattazioni. La vigilanza sui sistemi di garanzia e sulla cassa di compensazione e garanzia e' esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. 3. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disporre con regolamento che la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati avvenga esclusivamente per il tramite di una cassa di compensazione e garanzia avente il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati. 4. Le imprese d'investimento e le banche sono autorizzate al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. 5. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, adegua la disciplina della gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia ai contenuti della legge 19 giugno 1986, n. 289.
Nota all'articolo 52: - Il testo completo dell'articolo 15 del r.d. n. 239/1942 (Norme interpretative, integrative e complementari del r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito in legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari) e' il seguente: 15. (Trasferimento a mezzo stanza di compensazione). - Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente datata ed autenticata, e' fatta con la seguente formula: "Al Capo della stanza di compensazione di ...... e per lui a ......". I titoli cosi' girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1939, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato gia' effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di "consegna titoli" fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente. Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio. I titoli consegnati alla stanza debbono essere accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la indicazione della societa' emittente, della specie e quantita' delle azioni, del numero della prima cedola in godimento, nonche' le indicazioni relative all'ultimo girante, quali risultano dal titolo. Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza debbono presentare un elenco in duplice copia contenente gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione sul titolo del nuovo titolare. Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto, nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere indi- cate le notizie di cui al successivo art. 16. La stanza di compensazione e' tenuta a consegnare i titoli esclusivamente ai suoi associati. La presentazione alla stanza da parte degli associati degli elenchi di ritiro con l'indicazione dei nomi per il completamento delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e le persone dei giratari ed in conseguenza non sono ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti, sequestri od altre opposizioni contro i giratari. Le societa', le cui azioni sono quotate almeno in una Borsa del Regno, debbono, in tutte le localita' sedi di Borsa, nominare, previa approvazione del Ministro per le finanze, un proprio mandatario. Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento, rilasciandone ricevuta, e consegna agli aventi diritto, entro i dieci giorni successivi, i titoli definitivi o provvisori rilasciati dalla societa', previo ritiro dei corrispondenti buoni provvisori, non girabili, rilasciati dalla stanza di compensazione.