Art. 54 Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della societa' di gestione 1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda la tutela degli investitori, il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, puo' altresi' conferire al commissario per determinati atti anche i poteri dell'assemblea; le relative determinazioni non sono valide senza l'approvazione del Ministero, sentita la CONSOB. 2. Nel caso in cui le irregolarita' di cui al comma 1 siano di eccezionale gravita' il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 48, comma 1. 3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, puo' disporre lo scioglimento della societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, della legge fallimentare. 5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.
Nota all'articolo 54: - Il testo del Titolo II, Capo VI della legge fallimentare e' il seguente: CAPO VI Della liquidazione dell'attivo Sezione I. Disposizioni generali 104. Inizio della liquidazione. - Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo e' stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio dell'impresa, guando questo sia stato autorizzato. Il curatore puo' essere autorizzato con decreto motivato del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma. 105. Norme applicabili. - Alle vendite di beni mobili o immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti. Sezione II. Della vendita dei beni mobili 106. Modalita' della vendita dei beni mobili. - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinanando le modalita' relative, sentito ove occorra uno stimatore. In caso di necessita' o di utilita' evidente puo' autorizzare la vendita in massa delle attivita' mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicita'. Sezione III. Della vendita dei beni immobili 107. Espropriazioni in corso. - Se prima della dichiarazione di fallimento e' stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o piu' immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato. Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore. Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti e' distribuita col prezzo degli immobili relativi. 108. Modalita' della vendita degli immobili. - La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, puo' ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga piu' vantaggiosa. Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delgato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile. Il giudice che procede puo' sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita e' notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonche' ai creditori ipotecari iscritti. 109. Procedimento di disrtibuzione della somma ricavata. - Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.