Art. 54
    Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della
                        societa' di gestione

  1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione  della  societa'  di gestione e comunque in ogni
caso in cui lo richieda la tutela degli investitori, il Ministero del
tesoro,  su  proposta  della  CONSOB,  dispone  lo scioglimento degli
organi  amministrativi  e  di controllo della societa' di gestione. I
poteri  dei  disciolti  organi  amministrativi  sono  attribuiti a un
commissario  nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita,
sulla  base  delle  direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino
alla  ricostituzione  degli  organi.  Il  Ministero  del  tesoro,  su
proposta  della  CONSOB,  puo'  altresi' conferire al commissario per
determinati   atti   anche   i  poteri  dell'assemblea;  le  relative
determinazioni  non  sono  valide senza l'approvazione del Ministero,
sentita la CONSOB.
  2.  Nel  caso  in  cui  le irregolarita' di cui al comma 1 siano di
eccezionale  gravita'  il  Ministero  del  tesoro,  su proposta della
CONSOB,  puo'  revocare  l'autorizzazione  prevista dall'articolo 48,
comma 1.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla comunicazione del provvedimento di
revoca   dell'autorizzazione  gli  amministratori  o  il  commissario
convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere
altre  iniziative  conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare
la  liquidazione  volontaria  della societa'. Qualora non si provveda
alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi
entro  tre  mesi  dalla data della comunicazione del provvedimento di
revoca,  il  Ministero  del  tesoro,  su  proposta della CONSOB, puo'
disporre  lo  scioglimento  della  societa'  di  gestione nominando i
liquidatori.  Si  applicano  le disposizioni sulla liquidazione delle
societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei
liquidatori.
  4.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e 2, la CONSOB promuove gli
accordi  necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A
tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del
mercato  ad  altra  societa',  previo  consenso  di  quest'ultima. Il
trasferimento  definitivo  della  gestione  del mercato puo' avvenire
anche  in  deroga  alle  norme  del  Titolo  II, Capo VI, della legge
fallimentare.
  5.  Le  proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla
CONSOB  d'intesa con la Banca d'Italia per le societa' di gestione di
mercati  nei  quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari
privati  e  pubblici,  diversi  dai  titoli  di Stato, nonche' per le
societa'  di  gestione  di  mercati  nei  quali  sono  negoziati  gli
strumenti  previsti  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  d)  e gli
strumenti  finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi  di
interesse e su valute.
  6.   Le  iniziative  per  la  dichiarazione  di  fallimento  o  per
l'ammissione    alle    procedure    di   concordato   preventivo   o
amministrazione  controllata e i relativi provvedimenti del tribunale
sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.
 
          Nota all'articolo 54:
            -  Il  testo  del  Titolo  II,  Capo   VI   della   legge
          fallimentare e' il seguente:
                                    CAPO VI
                        Della liquidazione dell'attivo
                                  Sezione I.
                             Disposizioni generali
            104.  Inizio  della  liquidazione.  -  Il  curatore  deve
          procedere,  sotto  la  direzione  del  giudice  delegato  e
          sentito  il  comitato  dei  creditori,  se  questo e' stato
          nominato, alla vendita dei beni dopo  il  decreto  previsto
          dall'art.  97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio
          dell'impresa, guando questo sia stato autorizzato.
            Il curatore puo' essere autorizzato con decreto  motivato
          del  giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a
          procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel
          primo comma.
            105. Norme applicabili. - Alle vendite di beni  mobili  o
          immobili  del  fallimento  si applicano le disposizioni del
          codice  di  procedura  civile  relative  al   processo   di
          esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle
          sezioni seguenti.
                                  Sezione II.
                         Della vendita dei beni mobili
            106.  Modalita'  della  vendita  dei beni mobili. - Per i
          beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili,  il
          giudice  delegato,  sentiti  il  curatore e il comitato dei
          creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se
          questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto,
          e determinanando le modalita' relative, sentito ove occorra
          uno stimatore.
            In  caso  di  necessita'  o  di  utilita'  evidente  puo'
          autorizzare  la vendita in massa delle attivita' mobiliari,
          in tutto  o  in  parte,  prescrivendo  speciali  misure  di
          pubblicita'.
                                 Sezione III.
                        Della vendita dei beni immobili
            107.   Espropriazioni   in   corso.   -  Se  prima  della
          dichiarazione  di  fallimento  e'  stata  iniziata  da   un
          creditore  l'espropriazione  di  uno  o  piu'  immobili del
          fallito, il curatore  si  sostituisce  nella  procedura  al
          creditore istante.
            In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il
          creditore  procedente,  il fallito e ogni altro interessato
          possono  reclamare,  a  norma  dell'art.  36,  al   giudice
          delegato.
            Se  era  in  corso  il  procedimento di distribuzione del
          prezzo,  il  procedimento   deve   essere   integrato   con
          l'intervento del curatore.
            Il  curatore  deve tenere un conto speciale delle vendite
          dei singoli immobili e dei frutti  percepiti  sui  medesimi
          dalla  data  della  dichiarazione  di  fallimento. La somma
          ricavata dalla vendita dei frutti e' distribuita col prezzo
          degli immobili relativi.
            108. Modalita' della vendita degli immobili. - La vendita
          degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice  delegato
          tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei
          creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo,
          aventi  un  diritto  di  prelazione  sugli  immobili,  puo'
          ordinare la vendita senza  incanto,  ove  la  ritenga  piu'
          vantaggiosa.
            Le  vendite  sono  disposte  con  ordinanza  dal  giudice
          delgato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al
          giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art.  578  del
          codice di procedura civile.
            Il giudice che procede puo' sospendere la vendita, quando
          ritiene  che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a
          quello giusto.
            Un estratto dell'ordinanza  che  dispone  la  vendita  e'
          notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al
          passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonche' ai
          creditori ipotecari iscritti.
            109.  Procedimento di disrtibuzione della somma ricavata.
          - Il giudice delegato  provvede  alla  distribuzione  della
          somma  ricavata  dalla  vendita secondo le disposizioni del
          capo seguente.
            Il giudice delegato stabilisce con decreto  la  somma  da
          attribuire,  se del caso, al curatore in conto del compenso
          finale da liquidarsi a norma dell'art. 39.  Tale  somma  e'
          prelevata  sul  prezzo insieme alle spese di procedura e di
          amministrazione.