Art. 55
             Scambi organizzati di strumenti finanziari

  1.  La  CONSOB  puo' richiedere agli organizzatori e agli operatori
notizie e documenti su scambi organizzati di strumenti finanziari che
avvengono al di fuori dei mercati regolamentati.
  2.  La  CONSOB  puo'  vietare  gli  scambi organizzati di strumenti
finanziari  quando  possa  derivarne un grave pregiudizio alla tutela
degli investitori.
  3.  Il  provvedimento  di divieto e' adottato dalla CONSOB d'intesa
con  la  Banca d'Italia quando riguardi scambi all'ingrosso di titoli
obbligazionari  privati  e  pubblici,  diversi  dai  titoli di Stato,
nonche'  scambi  di  strumenti  previsti  dall'articolo  1,  comma 1,
lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su
tassi di interesse e su valute.
  4.  Il  provvedimento  di  divieto  e'  adottato  dal Ministero del
tesoro,   sentita   la   Banca   d'Italia,   quando  riguardi  scambi
all'ingrosso di titoli di Stato.