Art. 56
      Trasformazione della borsa valori e del mercato ristretto

  1.  Il  Consiglio  di borsa, entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore  del  presente  decreto,  presenta  alla  CONSOB  un  progetto
concernente  la costituzione di una o piu' societa' per azioni aventi
per  oggetto  la gestione della borsa valori, del mercato ristretto e
del  mercato  di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari
previsti  dall'articolo  1,  comma  1,  lettere f) ed i), concernenti
strumenti finanziari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel
mercato ristretto e relativi indici, allegando:
   a)  uno  schema  di  atto  costitutivo  e  di  statuto di ciascuna
societa';
   b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e
degli altri rapporti giuridici in essere di cui il Consiglio di borsa
e'  titolare  nonche'  la  valutazione  del patrimonio e la eventuale
ripartizione  delle  attivita'  e delle passivita' per ciascuna delle
societa',   con   indicazione  dei  beni  e  dei  rapporti  giuridici
funzionali all'organizzazione e alla gestione dei mercati.
  2.  Il  Consiglio  di  borsa, ricevuta l'approvazione della CONSOB,
entro  trenta giorni costituisce con atto unilaterale le societa' in-
dicate  nel  progetto,  nominando  un  amministratore provvisorio per
ciascuna  societa'.  Delle  avvenute  costituzioni  e'  data  notizia
mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  Il  Consiglio  di  borsa  continua  ad esercitare i poteri e le
funzioni  ad  esso  spettanti  in  base a disposizioni di legge o per
delega  della  CONSOB e collabora con l'amministratore provvisorio di
ciascuna delle societa' costituite alla redazione dei regolamenti dei
mercati.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  costituzione, ciascuna societa'
delibera  un  aumento del capitale sociale sottoscritto dal Consiglio
di  borsa  mediante  conferimento  dei  beni e dei rapporti giuridici
funzionali all'organizzazione e alla gestione del mercato previsti al
comma  1, lettera b). Ai conferimenti non si applica l'articolo 2343,
commi 3 e 4, del codice civile. Si applica l'articolo 2558 del codice
civile.
  5.  Dopo  il  perfezionamento  dell'aumento di capitale previsto al
comma  4,  il  Consiglio di borsa, con le modalita' e alle condizioni
stabilite  dal Ministero del tesoro, promuove la vendita delle azioni
relative  all'intero  capitale di ciascuna delle societa' costituite,
riservandone  una  quota  pari ad almeno il cinquantuno per cento del
capitale  con diritto di voto agli intermediari che possono negoziare
sui mercati ai sensi del presente decreto.
  6.  L'amministratore  provvisorio di ciascuna societa', entro dieci
giorni dalla vendita prevista dal comma 5, convoca la prima assemblea
dei soci, che delibera la nomina degli organi sociali.
  7.  Entro  trenta  giorni  dalla  riunione  prevista  dal  comma 6,
l'assemblea ordinaria di ciascuna societa' delibera i regolamenti dei
mercati. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati secondo le norme
previste  nei  regolamenti, quando esse siano idonee ad assicurare la
trasparenza  dei mercati, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e
la tutela degli investitori.
  8.  Dalla  data  indicata nell'autorizzazione prevista dal comma 7,
relativamente a ogni singolo mercato autorizzato:
   a) si applicano le disposizioni del Capo I del presente Titolo;
   b) cessano le funzioni del Consiglio di borsa;
   c)  i  regolamenti  dei  mercati  sostituiscono  le corrispondenti
disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  nonche'  i provvedimenti
adottati sulla base delle disposizioni sostituite.
  9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  soppresse  le sedi locali delle borse valori. A decorrere dalla
data  della  cessazione  delle  sue funzioni il Consiglio di borsa e'
posto  in  liquidazione  e il ricavato e' attribuito al Ministero del
tesoro.
  10. Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e
nel progetto di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse.
 
          Nota all'articolo 56:
            Il testo completo degli articoli 2343 e 2558  del  codice
          civile e' il seguente:
            2343.  Stipula  dei  conferimenti  di beni in natura e di
          crediti.  - Chi conferisce beni in natura  o  crediti  deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          presidente  del  tribunale,  concernente la descrizione dei
          beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di  essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
          valore  nominale,  aumentato  dell'eventuale   sopraprezzo,
          delle   azioni  emesse  a  fronte  del  conferimento.    La
          relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
            All'esperto nominato  dal  presidente  del  tribunale  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
            Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei
          mesi dalla  costituzione  della  societa',  controllare  le
          valutazioni  contenute  nella relazione indicata, nel primo
          comma e, se sussistano  fondati  motivi,  devono  procedere
          alla  revisione  della  stima. Fino a quando le valutazioni
          non sono state controllate,  le  azioni  corrispondenti  ai
          conferimenti  sono inalienabili e devono restare depositate
          presso la societa'.
            Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti
          era inferiore di oltre un quinto a quello per  cui  avvenne
          il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre
          il  capitale  sociale,  annullando  le azioni che risultano
          scoperte. Tuttavia il  socio  conferente  puo'  versare  la
          differenza in danaro o recedere dalla societa'.
            2558.  Successione  nei  contratti.  - Se non e' pattuito
          diversamente,  l'acquirente   dell'azienda   subentra   nei
          contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che
          non abbiano carattere personale.
            Il  terzo contraente puo' tuttavia recedere dal contratto
          entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste
          una giusta causa, salvo in questo caso  la  responsabilita'
          dell'alienante.
            Le  stesse  disposizioni si applicano anche nei confronti
          dell'usufruttuario  e  dell'affittuario   per   la   durata
          dell'usufrutto e dell'affitto.