Art. 56 Trasformazione della borsa valori e del mercato ristretto 1. Il Consiglio di borsa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, presenta alla CONSOB un progetto concernente la costituzione di una o piu' societa' per azioni aventi per oggetto la gestione della borsa valori, del mercato ristretto e del mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) ed i), concernenti strumenti finanziari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto e relativi indici, allegando: a) uno schema di atto costitutivo e di statuto di ciascuna societa'; b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e degli altri rapporti giuridici in essere di cui il Consiglio di borsa e' titolare nonche' la valutazione del patrimonio e la eventuale ripartizione delle attivita' e delle passivita' per ciascuna delle societa', con indicazione dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'organizzazione e alla gestione dei mercati. 2. Il Consiglio di borsa, ricevuta l'approvazione della CONSOB, entro trenta giorni costituisce con atto unilaterale le societa' in- dicate nel progetto, nominando un amministratore provvisorio per ciascuna societa'. Delle avvenute costituzioni e' data notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Il Consiglio di borsa continua ad esercitare i poteri e le funzioni ad esso spettanti in base a disposizioni di legge o per delega della CONSOB e collabora con l'amministratore provvisorio di ciascuna delle societa' costituite alla redazione dei regolamenti dei mercati. 4. Entro sessanta giorni dalla costituzione, ciascuna societa' delibera un aumento del capitale sociale sottoscritto dal Consiglio di borsa mediante conferimento dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'organizzazione e alla gestione del mercato previsti al comma 1, lettera b). Ai conferimenti non si applica l'articolo 2343, commi 3 e 4, del codice civile. Si applica l'articolo 2558 del codice civile. 5. Dopo il perfezionamento dell'aumento di capitale previsto al comma 4, il Consiglio di borsa, con le modalita' e alle condizioni stabilite dal Ministero del tesoro, promuove la vendita delle azioni relative all'intero capitale di ciascuna delle societa' costituite, riservandone una quota pari ad almeno il cinquantuno per cento del capitale con diritto di voto agli intermediari che possono negoziare sui mercati ai sensi del presente decreto. 6. L'amministratore provvisorio di ciascuna societa', entro dieci giorni dalla vendita prevista dal comma 5, convoca la prima assemblea dei soci, che delibera la nomina degli organi sociali. 7. Entro trenta giorni dalla riunione prevista dal comma 6, l'assemblea ordinaria di ciascuna societa' delibera i regolamenti dei mercati. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati secondo le norme previste nei regolamenti, quando esse siano idonee ad assicurare la trasparenza dei mercati, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. 8. Dalla data indicata nell'autorizzazione prevista dal comma 7, relativamente a ogni singolo mercato autorizzato: a) si applicano le disposizioni del Capo I del presente Titolo; b) cessano le funzioni del Consiglio di borsa; c) i regolamenti dei mercati sostituiscono le corrispondenti disposizioni di legge e di regolamento nonche' i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sostituite. 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le sedi locali delle borse valori. A decorrere dalla data della cessazione delle sue funzioni il Consiglio di borsa e' posto in liquidazione e il ricavato e' attribuito al Ministero del tesoro. 10. Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e nel progetto di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse.
Nota all'articolo 56: Il testo completo degli articoli 2343 e 2558 del codice civile e' il seguente: 2343. Stipula dei conferimenti di beni in natura e di crediti. - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, concernente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata, nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'. 2558. Successione nei contratti. - Se non e' pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.