Art. 57
    Trasformazione dei mercati previsti dal decreto ministeriale
                          24 febbraio 1994

  1.  Il  Comitato  di gestione previsto dal decreto del Ministro del
tesoro  24  febbraio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  n. 50 del 2 marzo 1994 - Serie generale, e suc-
cessive  modificazioni, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
del  presente  decreto,  presenta al Ministero del tesoro un progetto
concernente  la  costituzione,  con  atto  unilaterale, di una o piu'
societa' per la gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato
e  del  mercato dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato,
allegando:
   a)  uno  schema  di  atto  costitutivo  e  di  statuto di ciascuna
societa';
   b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e
dei  rapporti  giuridici  in essere di cui il Comitato di gestione e'
titolare  e  l'indicazione  dei  tempi  e delle modalita' per il loro
trasferimento alle societa'.
  2.  Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
approva il progetto.
  3. Il Comitato di gestione provvede all'attuazione del progetto. Ai
conferimenti  non  si  applica l'articolo 2343, commi terzo e quarto,
del  codice  civile.  Delle  avvenute  costituzioni  e'  data notizia
mediante   avviso   nella   Gazzetta   Ufficiale.   La  pubblicazione
dell'avviso  sostituisce  tutte  le formalita' necessarie per rendere
opponibili  a  terzi  il  trasferimento  dei  beni e dei diritti e la
cessione dei rapporti giuridici in essere. Si applica l'articolo 2558
del codice civile.
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla  riunione  della  prima assemblea,
l'assemblea ordinaria di ciascuna societa' delibera i regolamenti dei
mercati.
  5. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza il
mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva il regolamento.
  6. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, approva i regolamenti
e  autorizza l'esercizio dei mercati dei contratti uniformi a termine
dei titoli di Stato secondo le norme previste dal Capo I del presente
Titolo.
  7.  Dalla data indicata nelle autorizzazioni previste dai commi 5 e
6, relativamente a ogni singolo mercato autorizzato:
   a) si applicano le disposizioni del Capo I del presente Titolo;
   b) cessano le funzioni del Comitato di gestione;
   c)  i  regolamenti  dei  mercati  sostituiscono  le corrispondenti
disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  nonche'  i provvedimenti
adottati sulla base delle disposizioni sostituite.
  8.   Fino  all'approvazione  dei  regolamenti  indicati  nei  commi
precedenti,  i  mercati  all'ingrosso  dei  titoli  di  Stato  e  dei
contratti   uniformi   a   termine  sui  titoli  di  Stato  rimangono
disciplinati  dal  decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 e
successive  modificazioni  e  integrazioni nonche' dalle disposizioni
della  convenzione  e  del  protocollo  integrativo  ivi previsti, in
quanto applicabili.
  9.  Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e
nel progetto di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse.
 
          Note all'articolo 57:
            - Il testo completo del d.m. 24 febbraio 1994, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 50 del 2
          marzo 1994 e' il seguente:
                                   Titolo I
                    Mercato telematico dei titoli di Stato
                  e garantiti dallo Stato negoziati a pronti
                                    Art. 1.
            1. Per il funzionamento di un sistema di negoziazioni  di
          titoli  di  Stato  e  garantiti dallo Stato, individuati ai
          sensi  dell'art.    7,  lettera  d),  attraverso   circuito
          telematico, secondo le modalita' e alle condizioni previste
          dal    presente    decreto,   gli   operatori   interessati
          sottoscrivono apposita convenzione a tempo indeterminato  a
          norma dell'art. 7.
            2. Possono aderire alla convenzione:
             a) la Banca d'Italia;
             b)  le  banche  iscritte all'albo di cui all'art. 13 del
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
             c) le banche comunitarie e  le  banche  extracomunitarie
          autorizzate  ai  sensi  dell'art.  16  dello stesso decreto
          legislativo n. 385 del 1993;
             d) le SIM autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di
          cui all'art.  1, comma 1, lettera a), della legge 2 gennaio
          1991, n. 1;
             e)   le   societa'   di   gestione   dei   fondi  comuni
          d'investimento mobiliare di cui alla legge 23  marzo  1983,
          n.  77,  come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio
          1992, n. 83, gli o.i.c.v.m. di cui all'art.   10-bis  della
          stessa   legge,   nonche'   le  SICAV  di  cui  al  decreto
          legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
             f) le compagnie di assicurazione;
             g) le societa' con sede legale in Paesi della  Comunita'
          europea,   aventi   quale   oggetto   sociale  esclusivo  o
          principale la negoziazione in nome e per conto  proprio  di
          valori  mobiliari,  purche'  sottoposte,  nel  Paese in cui
          hanno sede, a forme di vigilanza equiparabili a quelle  cui
          sono  sottoposte  societa'  della specie con sede legale in
          Italia;
             h) le societa' con sede legale in  Paesi  estranei  alla
          Comunita' europea, aventi quale oggetto sociale esclusivo o
          principale  la  negoziazione in nome e per conto proprio di
          valori   mobiliari,   autorizzate,    a    condizione    di
          reciprocita',  dal  Ministero  del tesoro, sentita la Banca
          d'Italia.
            3. L'accertamento  dell'equiparabilita'  delle  forme  di
          vigilanza  cui  sono  assoggettate  le societa' di cui alla
          lettera g) nei Paesi della Comunita' europea in  cui  hanno
          sede e' effettuato dalla Banca d'Italia.
                                    Art. 2.
            1.  Per  l'adesione  della  convenzione i soggetti di cui
          all'art.    1  debbono  possedere   entrambi   i   seguenti
          requisiti:
             a)  patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17,
          pari o equivalente almeno a lire dieci miliardi;
             b)  avvenuta  stipulazione,  nell'anno  precedente,   di
          contratti  di  compravendita di titoli dello Stato italiano
          e/o di obbligazioni di emittenti residenti  per  un  valore
          complessivo  non  inferiore  a  lire milleduecentocinquanta
          miliardi.
            2. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati
          nel comma 1, ovvero la sussistenza di fondate  ragioni  che
          facciano  presumere il verificarsi di tale evento, comporta
          la sospensione  dalle  negoziazioni  e  gli  altri  effetti
          stabiliti  nella  convenzione. Per la verifica dei suddetti
          requisiti  il   comitato   di   gestione   previsto   dalla
          convenzione  di cui all'art. 7 ha facolta' di richiedere ai
          partecipanti la comunicazione anche  periodica  di  dati  e
          notizie,  con  le  modalita'  stabilite  nella  convenzione
          stessa.
            3. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a fornire al
          comitato di gestione dati e notizie  sull'intera  attivita'
          svolta.
                                    Art. 3.
            1.  E'  tenuto  presso la Banca d'Italia un "Elenco degli
          operatori principali", nel quale la  Banca  stessa,  tenuto
          conto  dell'adeguatezza  della  struttura organizzativa del
          richiedente  e  dell'esigenza  di  assicurare  un'effettiva
          concorrenza  tra gli operatori, iscrive, dandone preventiva
          comunicazione al Ministero del tesoro, i  soggetti  di  cui
          all'art.  1,  comma  2, lettere b) e d) che, avendo aderito
          alla convenzione, ne facciano domanda e siano  in  possesso
          dei   prescritti   requisiti.     L'iscrizione  nell'elenco
          comporta  l'impegno  di  formulare  in  via   continuativa,
          nell'orario  stabilito dal comitato di gestione, offerte di
          acquisto   e   di   vendita   di   titoli,   opportunamente
          differenziati  per  caratteristiche,  per un numero minimo,
          comunque non inieriore a cinque, fissato  dal  comitato  di
          gestione  medesimo.  Gli operatori principali sono tenuti a
          trasmettere alla Banca d'Italia dati e notizie  sull'intera
          attivita' svolta.
            2.  L'iscrizione  nell'elenco  degli operatori principali
          non  puo'  essere  effettuata  ove  manchino   i   seguenti
          requisiti:
             a) patrimonio netto, determinato ai scnsi dell''art. 17,
          pari almeno a lire cinquanta miliardi;
             b)  svolgimento,  nell'anno  precedente alla domanda, di
          attivita di  acquisto  e  vendita  di  titoli  dello  Stato
          italiano  per  un  valore  complessivo non inferiore a lire
          diecimila  miliardi.  Successivamente  all'iscrizione,  gli
          operatori  devono svolgere attivita' di acquisto e vendita,
          nel mercato di cui al presente titolo, per una  quota  pari
          ad  almeno  l'uno  per cento su base annua delle operazioni
          effettuate nel  medesimo  mercato.  Per  il  calcolo  della
          suddetta   quota   non  si  tiene  conto  delle  operazioni
          efettuate fra operatori principali.
            3. La Banca d'Italia  verifica  la  permanenza  di  detti
          requisiti.    La  perdita  dei  requisiti di cui al comma 2
          determina  la  cancellazione  dall'elenco  degli  operatori
          principali.
            4.  Il  Ministro  del tesoro, in relaizione all'andamento
          del mercato, puo' modificare, sentita  la  Banca  d'Italia,
          gli importi e le quote percentuali di cui al comma 2.
                                    Art. 4.
            1.  La  Banca  d'Italia,    d'intesa con il Ministero del
          tesoro,  tenuto  conto  dell'adeguatezza  della   struttura
          organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare
          un'effettiva  concorrenza tra gli operatori, iscrive in una
          "Sezione  speciale"  dell'elenco  di  cui  all'art.  3  gli
          operatori  principali  che  ne  facciano domanda e siano in
          possesso dei seguenti requisiti:
             a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art.  17,
          pari almeno a lire settantacinque miliardi;
             b)  aggiudicazione,  su  base  annua,  di una quota pari
          almeno all'uno per cento per  ogni  categoria  omogenea  di
          titoli,  determinata  secondo indicazioni che verranno rese
          note con apposite comunicazioni, e non inferiore al tre per
          cento del totale dei titoli emessi nelle aste  sul  mercato
          primario dei titoli di Stato;
             c)  svolgimento, su base annua, di attivita' di acquisto
          e vendita nel mercato di cui al  presente  titolo,  per  un
          valore corrispondente ad almeno il tre per cento del totale
          delle  operazioni  effettuate  sul  mercato  medesimo  e ad
          almeno l'uno per cento  del  totale  delle  operazioni  ivi
          effettuate   per   ogni   categoria   omogenea  di  titoli,
          determinata secondo indicazioni che verranno rese note  con
          apposite comunicazioni. Per il calcolo delle suddette quote
          si   tiene   conto  delle  operazioni  effettuate  fra  gli
          operatori principali secondo  criteri  determinati  e  resi
          noti ai sensi del comma 5;
             d)  mantenimento  di  condizioni competitive di prezzo e
          svolgimento  di  scambi  significativi,   nell'ambito   dei
          mercati  di  cui  al  presente  decreto,  secondo i criteri
          determinati e resi noti ai sensi del comma 5.
            2. E' tenuto presso il Ministero  del  tesoro  un  elenco
          degli  "specialisti  in titoli di Stato", nel quale vengono
          iscritti gli operatori principali  compresi  nella  sezione
          speciale  di  cui  al comma 1. Gli specialisti in titoli di
          Stato hanno  accesso  esclusivo,  a  condizioni  e  secondo
          modalita'  stabilite  dal  Ministro del tesoro, ad appositi
          collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato.
            3. Gli operatori  principali  che  chiedono  l'iscrizione
          alla  "Sezione  speciale"  devono dimostrare di possedere i
          requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'anno
          solare successivo a quello di presentazione della  domanda.
          L'iscrizione  nella  "Sezione  speciale"  viene  effettuata
          all'inizio  dell'anno  successivo a quello durante il quale
          viene  verificato  il  possesso  di  tali   requisiti.   Il
          requisito  di  cui  al  comma  1, lettera a), davra' essere
          posseduto al momento di iscrizione nella"Sezione speciale".
            4. L'iscrizione  nella  "Sezione  speciale"  e'  comunque
          subordinata  al  mantenimento dei requisiti di cui al comma
          1. La verifica del possesso di detti requisiti e della loro
          permanenza  nel  periodo   successivo   all'iscrizione   e'
          effettuata dalla Banca d'Italia.
            5. Il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia determinano
          e  rendono noti i criteri per la valutazione delle quote di
          cui al comma 1, lettera c), e delle condizioni  di  cui  al
          comma  1,  lettera d), che comprenderanno anche il numero e
          la qualita' delle controparti, le specie di titoli trattati
          e l'entita' delle offerte di acquisto e vendita formulate.
            6. In base ai risultati  delle  verifiche  effettuate  ai
          sensi  del  comma  4,  il  Ministero  del tesoro e la Banca
          d'Italia  sottopongono  annualmente  a  revisione  l'elenco
          degli   operatori   principali   iscritti   nella  "Sezione
          speciale". In tale occasione viene altresi'  effettuata  la
          verifica di cui al comma 3 per gli operatori principali che
          hanno fatto domanda di iscrizione nella "Sezione speciale".
            7. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del
          mercato,  puo'  modificare,  sentita la Banca d'italia, gli
          importi e le quote percentuali di cui al comma  1,  lettere
          a). b) e c).
                                    Art. 5.
            1.  Le  offerte  di acquisto e di vendita dei titoli sono
          formulate, valendosi di apposito circuito telematico, dagli
          operatori  principali.    Dette  offerte   possono   essere
          accettate  esclusivamente  dai  soggetti  che hanno aderito
          alla convenzione. Le negoziazioni sono effettuate in nome e
          per conto proprio.
            2. Il comitato di gestione stabilisce gli  orari  per  le
          negoziazioni  nel  mercato  di  cui  al presente titolo. Il
          comitato puo' altresi' disciplinare apposite  sessioni  per
          la  negoziazione  dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, al
          di fuori degli orari stabiliti,  prevedendo  che  in  dette
          sessioni  gli  operatori  principali  non  siano  tenuti  a
          formulare in via continuativa proposte ai  sensi  dell'art.
          3, comma 1.
            3. La continuita' delle negoziazioni di cui all'art. 1 e'
          condizionata all'adesione alla convenzione di almeno trenta
          dei  soggetti  aventi titolo, tra i quali non meno di dieci
          operatori principali.
            4. Ciascun soggetto aderente alla convenzione deve tenere
          rapporti di deposito con  la  Banca  d'Italia  e  la  Monte
          Titoli  S.p.a.  e  aderire  alla  compensazione  dei valori
          mobiliari direttamente o attraverso  un  unico  soggetto  a
          cio'   abilitato.  Gli  aderenti  alla  convenzione  devono
          inoltre attenersi alle prescrizioni disposte,  al  fine  di
          assicurare la stabilita' del mercato, dalla Banca d'Italia.
                                    Art. 6.
            1. Al fine di accrescere l'efficienza e la liquidita' del
          mercato,  il  comitato  di  gestione  puo'  consentire agli
          aderenti di avvalersi di appositi  intermediari  costituiti
          come  societa' per azioni. Dette societa' hanno per oggetto
          sociale la negoziazione di  valori  mobiliari  quotati  nel
          mercato  di  cui  al presente titolo esclusivamente tra gli
          operatori  ad   esso   aderenti   ed,   eventualmente,   la
          negoziazione,  in  nome  e  per conto proprio, dei medesimi
          valori mobiliari in detto mercato. Il patrimonio  netto  di
          tali  societa',  determinato  ai  sensi  dell'art. 17, deve
          essere almeno pari a lire  tre  miliardi.  I  soggetti  che
          svolgono  funzioni  di  amministrazione e direzione debbono
          possedere i requisiti di onorabilita' di  cui  all'art.  1,
          comma  5,  lettera  d), della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
          successive modificazioni.
            2. Le societa' di cui al comma 1 debbono disporre  di  un
          regolamento che prevede:
             a)  l'importo  minimo  dei  titoli  negoziabili  per  il
          tramite della societa';
             b) le modalita' con cui gli aderenti comunicano i propri
          ordini alla societa' e  le  modalita'  con  cui  questa  li
          esegue;
             c) i tempi e le modalita' di comunicazione degli estremi
          dei  contratti  conclusi alla Banca d'Italia, alla Consob e
          al comitato di gestione.
            3. Il regolamento di cui al comma  2,  lo  statuto  delle
          societa'   e  le  loro  modificazioni  sono  approvati  dal
          Ministro del tesoro.
            4. Al fine di accrescere la sicurezza delle  transazioni,
          il  comitato  di  gestione  puo' introdurre idonee forme di
          garanzia.
                                    Art. 7.
            1. La convenzione prevede le modalita':
             a) per l'accertamento dei requisiti per l'adesione  alla
          convenzione;
             b)  per  la fissazione di un termine di durata, comunque
          non inferiore a tre mesi, all'impegno di  cui  al  comma  1
          dell'art. 3;
             c)   per   lo   svolgimento   delle  negoziazioni  e  la
          determinazione  dei  meccanismi   di   formulazione   delle
          offerte,  con  la fissazione, tra l'altro, dei lotti minimi
          di contrattazione eventualmente differenziati  per  singoli
          titoli  e/o  per  le  categorie  di  soggetti  di  cui agli
          articoli 3 e 4;  tali  lotti  minimi  non  potranno  essere
          comunque  inferiori a cinque miliardi di lire: per i titoli
          denominati in ECU, tali lotti minimi  non  potranno  essere
          inferiori a 500.000 ECU;
             d)  per  la redazione dell'elenco dei titoli che formano
          oggetto di negoziazione attraverso il circuito telematico e
          per la ripartizione tra gli operatori principali dei titoli
          sui quali  essi  sono  tenuti  ad  effettuare  le  offerte,
          tenendo   conto  dell'esigenza  che  queste,  nell'insieme,
          riguardino un numero di titoli sufficientemente  ampio  per
          assicurare   pluralita'   di   offerte   e   condizioni  di
          competitivita';
             e) per la verifica dell'adempimento degli  obblighi  dei
          partecipanti per la sospensione o l'esclusione dei soggetti
          dalle negoziazioni a domanda o in caso di comportamenti non
          compatibili con la funzionalita' delle negoziazioni;
             f)  per la modifica della convenzione, con l'indicazione
          delle maggioranze necessarie;
             g) per il riparto delle spese tra  i  partecipanti  alla
          convenzione;
             h)  per  la  sospensione  delle  negoziazioni in caso di
          gravi disfunzioni tecniche;
             i)  per  l'elezione  del  comitato  di   gestione,   con
          l'indicazione  dei  relativi  poteri, e per la composizione
          dell'organo   medesimo,   in   modo   che   esso    risulti
          adeguatamente  rappresentativo  dei  soggetti  di  cui agli
          articoli 3 e 4;
             l) per il recesso dalla convenzione.
            La convenzione comprende inoltre  le  previsioni  di  cui
          all'art.      13   e   puo'   prevedere  le  modalita'  per
          l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle forme di
          garanzia stabilite dal comitato.
            2.  Alle  riunioni  del  comitato  di  gestione   possono
          assistere  funzionari  designati  dal Ministero del tesoro,
          dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
                                   Titolo II
                   Mercato telematico dei contratti uniformi
                         a termine sui titoli di Stato
                                    Art. 8.
            1.  Possono  partecipare  alle  negoziazioni  svolte  nel
          mercato  telematico  per  la  negoziazione  dei   contratti
          uniformi  a  termine,  relativi  a  titoli di Stato, di cui
          all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1:
             a)  i  soggetti  appartenenti  alle  categorie  indicate
          nell'art. 1, comma 2, lettere a), d) ed e);
             b)   i  soggetti  appartenenti  alla  categoria  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettere  b)  e  c),  autorizzati  alla
          negoziazione di valori mobiliari;
             c) gli agenti di cambio;
             d) i soggetti indicati all'art. 9.
            2.  Nel  mercato di cui al presente titolo i contratti si
          suddividono in due "categorie":
             a) contratti uniformi a termine "futures" su  titoli  di
          Stato (d'ora in avanti Futures):
             b)  contratti  uniformi  a termine "opzioni", relativi a
          contratti uniformi a termine "futures" su titoli  di  Stato
          (d'ora in avanti opzioni).
            Ciascuna  categoria  di contratti uniformi a termine puo'
          ricomprendere differenti schemi negoziali, ognuno dei quali
          costituisce  una  classe  di  contratti.   Nell'ambito   di
          ciascuna  classe,  i  contratti  sono  divisi  per  specie,
          identificate dalla scadenza.
                                    Art. 9.
            1. E' tenuto dalla Banca d'Italia un registro in  cui  la
          Banca  stessa,  a  seguito  di  apposita  domanda, iscrive,
          dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro  i
          soggetti   indicati   all'art.  1,  comma  2,  lettera  b),
          autorizzati  alla  negoziazione  di  valori  mobiliari,   e
          all'art.  1,  comma  2. lettera d), i quali si impegnino ad
          effettuare  sul  mercato  di   cui   al   presente   titolo
          esclusivamente negoziazioni per conto di terzi, nonche' gli
          agenti  di cambio. L'iscrizione e' disposta compatibilmente
          con le esigenze di stabilita' ed efficienza del mercato.
            2. E' tenuto dalla Banca d'Italia un registro in  cui  la
          Banca  stessa  iscrive, dandone preventiva comunicazione al
          Ministero del tesoro, i soggetti che ne facciono domanda  e
          siano dotati dei seguenti requisiti:
             a)  forma giuridica di societa' per azioni e sede legale
          in Italia;
             b) patrimonio netto, determinato ai sensi  dell'articolo
          17, di almeno lire due miliardi;
             c)  oggetto sociale, esclusivo o principale, riguardante
          l'attivita'   di   negoziazione   di    valori    mobiliari
          esclusivamente in nome e per conto proprio;
             d) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni
          di   amministrazione   e   direzione,   dei   requisiti  di
          onorabilita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera d),  della
          legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
            L'iscrizione  e' disposta compatibilmente con le esigenze
          di efficienza del mercato e di stabilita' e continuita' dei
          prezzi. Il mantenimento dell'iscrizione  e'  in  ogni  caso
          subordinato   al   permanere  dei  requisiti  richiesti.  I
          soggetti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettere  g)  e  h),
          dotati  di  requisiti  equivalenti  a quelli previsti dalle
          lettere  b)  e  d)  del  presente  comma,  sono  ammessi  a
          condizioni  di  reciprocita'  e  previa  autorizzazione del
          Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.
                                   Art. 10.
            1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a),  b)
          e  d),  per  partecipare  alle  negoziazioni,  salvo quanto
          previsto  al  comma  2,   devono   essere   aderenti   alla
          convenzione  e  devono  altresi sottoscrivere il protocollo
          integrativo previsto all'art. 14.
            2. Allo stesso fine i soggetti di cui  agli  articoli  8,
          comma  1, lettera c), e 9 se non aderenti alla convenzione,
          devono sottoscrivere apposito atto  di  accettazione  delle
          regole  di  organizzazione  e funzionamento del mercato, il
          cui modello  e'  deliberato  dal  comitato  di  gestione  e
          approvato  dal  Ministro  del tesoro. Per i soggetti di cui
          all'art.    9  la  sottoscrizione   e'   subordinata   alla
          iscrizione in uno dei registri ivi previsti.
                                   Art. 11.
            1.  E'  tenuto  dalla  Banca  d'Italia un "Registro degli
          operatori  principali"  del  mercato  di  cui  al  presente
          titolo.  In  detto  registro  la Banca stessa, tenuto anche
          conto dell'esigenza di assicurare una effettiva concorrenza
          tra   gli   operatori,    iscrive,    dandone    preventiva
          comunicazione  al  Ministero  del tesoro, i soggetti di cui
          all'art.    1,  comma  2,  lettera  b),  autorizzati   alla
          negoziazione  di  valori  mobiliari, e all'art. 1, comma 2,
          lettera  d),  che,  avendo   sottoscritto   il   protocollo
          integrativo di cui all'art. 14, ne facciano domanda e siano
          in   possesso   dei   requisiti   indicati   nel  comma  2.
          L'iscrizione nel registro e' disposta compatibilmente con i
          limiti  tecnici  propri   del   sistema   telematico,   che
          tendenzialmente  sara'  dimensionato  tenendo  conto  delle
          richieste degli operatori, dei costi e dell'efficienza  del
          mercato. Il registro si suddivide in separate sezioni, rel-
          ative  a ciascuna categoria di contratti di cui all'art. 8,
          comma  2.  L'iscrizione  nel   registro   stesso   comporta
          l'impegno  minimo di formulare in via continuativa proposte
          per almeno una specie di contratti  uniformi  della  stessa
          categoria  di iscrizione, per un valore nominale dei titoli
          nozionali considerati almeno pari a lire un  miliardo,  per
          l'intera   durata   di  negoziazione  del  contratto  e  di
          partecipare attivamente al mercato. Il comitato di gestione
          puo' elevare il numero minimo  delle  specie  di  contratti
          all'interno  delle  singole  categorie e il valore nominale
          dei  titoli  nozionali  considerati  che   debbono   essere
          trattati  da  ogni  operatore  principale.  All'atto  della
          domanda l'operatore deve indicare la, o le categorie cui si
          riferisce il proprio impegno.   I soggetti  iscritti  nelle
          sezioni  del  registro  possono  beneficiare  di condizioni
          tariffarie agevolate.
            2.  L'iscrizione  nelle sezioni del registro previsto dal
          comma; 1 non puo' essere effettuata ove manchino i seguenti
          requisiti:
             a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art.  17,
          pari almeno a lire venti miliardi;
             b)  avere effettuato, nell'anno precedente alla domanda,
          compravendite di un numero di  contratti  uniformi  per  un
          valore    nominale   dei   titoli   nozionali   considerati
          complessivamente non inferiore a lire cinquemila  miliardi,
          con  riferimento  alla  categoria di contratti per la quale
          l'operatore assume l'impegno di cui al comma 1.
            3. La perdita dei requisiti di cui al comma  2  determina
          la  cancellazione  dal registro di cui al comma 1. La Banca
          d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti.
            4. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del
          mercato, puo' modificare, sentita la  Banca  d'Italia,  gli
          importi di cui al comma 2.
                                   Art. 12.
            1. I contratti tra gli operatori sono stipulati  in  nome
          proprio  e possono essere effettuati per conto di terzi dai
          soggetti a cio' autorizzati.
            2. Gli agenti di cambio ed i soggetti di cui all'art.  9,
          comma  1,  possono  operare  solo  per  conto  di  terzi; i
          soggetti di cui all'art.    9.  comma  2,  solo  per  conto
          proprio.
            3.  Le  proposte relative ai contratti uniformi di cui al
          presente titolo sono diffuse, attraverso apposito  circuito
          teiematico, dai soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, e
          9. In via transitoria, tali proposte vengono formulate solo
          dai  soggetti  indicati  agli  articoli 9, comma 1, e 11. I
          soggetti iscritti nella sola sezione Futures  del  registro
          degli  operatori principali, non possono formulare proposte
          relative ad opzioni. I soggetti iscritti nella sola sezione
          opzioni  del  medesimo  registro  non   possono   formulare
          proposte  relative  a Futures.   Le proposte possono essere
          accettate solo dai soggetti di cui agli articoli  8,  comma
          1, e 9.
            4.   L'esecuzione   dei   contratti  uniformi  a  termine
          stipulati nel  mercato  di  cui  al  presente  titolo,  che
          comportino  la consegna materiale dei titoli e che siano in
          essere alla scadenza,  avviene  a  mezzo  della  stanza  di
          compensazione  dei  valori mobiliari con l'intervento della
          Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e
          23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
            5. Il comitato di gestione stabilisce gli  orari  per  le
          negoziazioni  nel  mercato  di  cui all'art. 8, comma 1, Il
          comitato puo' altresi disciplinare apposite sessioni per la
          negoziazione di contratti uniformi  a  termine  relativi  a
          titoli di Stato al di fuori degli orari stabiliti, prevede-
          ndo  che  in  dette  sessioni  gli operatori principali non
          siano tenuti a formulare in via  continuativa  proposte  ai
          sensi dell'art.  11, comma 1
                                   Art. 13.
            1.  In  relazione  alle  disposizioni  di cui al presente
          titolo, la convenzione di cui all'art. 7 prevede:
             a)  un'assemblea  generale  degli   aderenti   per   gli
          argomenti  di  interesse comune e un assemblea speciale dei
          sottoscrittori  del  protocollo   per   le   delibere   che
          interessano  solo  il  mercato  disciplinato  nel  presente
          titolo;
             b) una composizione del comitato di gestione che risulti
          sufficientemente  rappresentativa   degli   operatori   dei
          diversi mercati;
             c)  la  partecipazione  alle  riunioni  del  comitato di
          gestione, con funzione  consultiva,  di  un  rappresentante
          della Cassa di compensazione e garanzia.
                                   Art. 14.
            1. Nel protocollo integrativo sono previsti:
             a) i criteri e le modalita' di funzionamento del mercato
          di  cui  al  presente  titolo  nonche'  la  facolta'  e gli
          obblighi degli operatori;
             b) i poteri dell'assemblea speciale;
             c)  le  attribuzioni  del  comittato  di  gestione,   in
          particolare   per   quanto   riguarda   l'ammissione  degli
          operatori al mercato e la loro sospensione  ed  esclusione,
          la  determinazione  della  modalita'  di  funzionamento del
          circuito  telematico,  la  predisposizione   degli   schemi
          negoziali   dei   contratti  uniformi  e  delle  regole  di
          comportamento   sul   mercato,   la    sospensione    delle
          negoziazioni anche nei casi in cui cio' sia richiesto dalla
          Cassa  di  compensazione  e  garanzia per l'adeguamento dei
          margini, la supervisione sull'andamento delle  negoziazioni
          anche  con  riferimento  alla correttezza del comportamento
          degli operatori sul mercato;
             d)  i  criteri   di   partecipazione   alle   spese   di
          funzionamento   del  mercato  da  parte  dei  soggetti  non
          aderenti alla convenzione previsti dall'art.10, comma 2;
             e) gli effetti delle negoziazioni  di  cui  all'art.  8,
          comma 1, in particolare stabilendo che:
              1)  nel  rispetto  delle  disposizioni emanate ai sensi
          dell'art.  22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991,  n.  1,
          la Cassa di compensazione e garanzia assume le obbligazioni
          nascenti  dalle negoziazioni nei confronti dei partecipanti
          alle  negoziazioni  medesime,   divenendo   gli   originari
          contraenti  direttamente o indirettamente obbligati in pari
          misura nei confronti della Cassa  stessa;  l'invalidita'  e
          l'inefficacia    delle    obbligazioni    nascenti    dalle
          negoziazioni possono essere fatte valere esclusivamente fra
          gli originari contraenti;
              2) successivamente alla conclusione delle  negoziazioni
          di  cui all'art. 8, comma 1, e secondo le disposizioni ema-
          nate ai sensi dell'art.  22, comma 3, della legge 2 gennaio
          1991,  n.  1,  e  le  norme  stabilite   dalla   Cassa   di
          compensazione e garanzia, ciascuno dei contraenti e' tenuto
          a    versare    alla   Cassa   medesima,   direttamente   o
          indirettamente, margini di garanzia iniziali, di variazione
          e  aggiuntivi.  La  Cassa  di  compensazione   e   garanzia
          determina la misura di detti margini; la misura dei margini
          iniziali  non  puo'  comunque  essere  inferiore  a  quella
          fissata dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia;
             f) l'obbligo per i partecipanti alle negoziazioni di cui
          all'art.  8, comma 1, di acquisire dalla propria  clientela
          importi almeno pari a margini da loro dovuti direttamente o
          indirettamente  alla  Cassa  di  compensazione  e garanzia;
          detti partecipanti  adottano  altresi'  ogni  altra  misura
          opportuna  per  assicurare  gli  adempimenti da parte della
          clientela degli obblighi di esecuzione continuata derivanti
          dai contratti;
             g)  i  criteri generali relativi alla formulazione delle
          offerte e all'esecuzione degli ordini da parte dei soggetti
          di cui all'art.  9, comma 1;
             h) criteri equivalenti a quelli di cui all'art. 6, comma
          1, lettere f) e g).
            2.   Le   modifiche   al   protocollo   sono   deliberate
          dall'assemblea speciale.
                                   Art. 15.
            1.   Gli   schemi   negoziali   dei  contratti  uniformi,
          appartenenti  alle  diverse  categorie,  da  stipulare  nel
          mercato  di  cui  al  presente titolo, sono predisposti dal
          comitato di gestione ed approvati dal Ministro  del  tesoro
          tenendo  conto  della  struttura  e  del  funzionamento del
          mercato dei  titoli  di  Stato.  Con  l'approvazione  degli
          schemi contrattuali e stabilita la data di avvio delle rel-
          ative negoziazioni.
            2.  Con la sottoscrizione degli atti indicati nell'art.10
          si manifesta la  volonta'  di  effettuare  le  negoziazioni
          secondo gli schemi di cui al comma 1.
                                   Art. 16.
            1.  Fermo  quanto  previsto all'art. 14, comma 1, lettera
          c),,  in  casi  di  eccezionale   urgenza   la   Cassa   di
          compensazione  e  garanzia  puo' sospendere le negoziazioni
          del  mercato   per   il   tempo   strettamente   necessario
          all'adeguamento   dei   margini   da  parte  di  tutti  gli
          operatori.  Sono sospesi temporaneamente dalle negoziazioni
          gli operatori che non provvedono al versamento dei  margini
          dovuti  nei termini stabiliti o accordati dalla Cassa e gli
          operatori che si trovano  nella  condizione  di  non  poter
          operare, neppure indirettamente, con la Cassa medesima.  La
          Cassa  informa immediatamente il comitato di gestione delle
          sospensioni di cui al presente comma.
            2. Il comitato di gestione,  per  l'esercizio  delle  sue
          funzioni,  puo'  chiedere  alla  Cassa  di  compensazione e
          garanzia dati e notizie relativi al mercato  ed  a  singoli
          operatori.  La  Cassa  di  compensazione e garanzia informa
          prontamente il comitato di gestione, la Banca d'Italia e la
          Consob delle irregolarita'  compiute  dagli  operatori  nel
          mercato.
            3.  L'inizio  e  le  continuita  delle  negoziazioni, sul
          mercato di cui al presente titolo  sono,  subordinati  alla
          sottoscrizione  del  protocollo  integrativo  da  parte  di
          almeno trenta aderenti alla convenzione ed alla  iscrizione
          in  ciascuna  delle  sezioni  del  registro degli operatori
          principali di almeno cinque operatori.
            4. Il Ministro del tesoro, per esigenze di stabilita' del
          mercato e sentita la Banca d'Italia, puo' introdurre limiti
          all'ammontare massimo di posizioni che puo' essere detenuto
          dai partecipanti alle negoziazioni anche separatamente  per
          ciascuna categoria o classe di contratti.
                                  Titolo III
                              Disposizioni comuni
                                   Art. 17.
            1 Ai fini del presente  decreto,  il  patrimonio    netto
          delle banche e degli enti finanziari e' calcolato secondo i
          criteri  indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari
          valide ai fini di vigilanza.   Il  patrimonio  netto  delle
          compagnie  di  assicurazione  e' costituito dalla somma del
          valore  del  capitale  sociale   versato,   delle   riserve
          patrimoniali e degli utili non distribuiti, diminuita delle
          perdite d'esercizio e di quelle portate a nuovo.
                                   Art. 18.
            1.  Nello stesso giorno di contrattazione gli aderenti ai
          mercati di cui al presente decreto  comunicano  alla  Banca
          d'Italia  e  alla  Consob  le notizie relative ai contratti
          conclusi.
            2. Prima della riapertura delle contrattazioni del giorno
          successivo, la Cassa di compensazione e  garanzia  comunica
          alla  Banca  d'Italia  e alla Consob le notizie relative ai
          contratti conclusi sul mercato di cui  al  titolo  II,  per
          ciascuna categoria di contratti.
            3. Il contenuto e le modalita' delle comunicazioni di cui
          ai  commi  1  e  2  sono  stabiliti  dalla  Banca d'Italia,
          d'intesa con la Consob.
            4.  La  Banca  d'Italia  elabora  in  forma  aggregata  e
          pubblica le informazioni relative ai prezzi minimi, massimi
          e   medi   ponderati.   nonche'  alle  quantita'  negoziate
          attraverso il sistema.
            5. La Banca d'Italia comunica periodicamente al Ministero
          del tesoro e alla Consob dati e notizie sull'andamento  dei
          mercati  di  cui  ai  titoli I e II, nonche' sull'attivita'
          degli operatori di cui all'art.  4.
                                   Art. 19.
            1. Il Ministro del  tesoro  approva  la  convenzione,  il
          protocollo   e  le  loro  modificazioni,  verificandone  la
          conformita' al presente decreto.
            2. Le modifiche al presente decreto sono  automaticamente
          recepite  nel testo della convenzione e del protocollo, ove
          cio' sia necessario, fatta salva la facolta' di recesso.
                                   Art. 20.
            1. Nell'esercizio  dei  poteri  di  controllo  attribuiti
          dalle  vigenti  disposizioni  di legge, la Consob, oltre ad
          adottare i provvedimenti  di  sua  competenza,  informa  il
          Ministro   del   tesoro   delle  irregolarita'  o  anomalie
          riscontrate che comportino disfunzioni del mercato.
                       Disposizioni transitorie e finali
                                   Art. 21.
            1.  Fatta  salva  la  facolta'  di  recesso,  le societa'
          finanziarie di cui all'art. 1, comma  2,  lettera  c),  del
          decreto 8 febbraio 1988, come successivamente modificato ed
          integrato,  continuano  ad  aderire  alla  convenzione  e a
          partecipare alle negoziazioni sul mercato di cui al  titolo
          I fino al 31 dicembre 1994.
            2.  La  "Sezione  speciale"  dell'elenco  degli operatori
          principali prevista dall'art. 4, comma 1, e l'elenco  degli
          "specialisi in titoli di Stato" previsto dall'art. 4, comma
          2,  sono  istituiti a partire dal 1 luglio 1994. In sede di
          istituzione della "Sezione", potranno essere  iscritti  gli
          operatori  principali  che  siano in possesso dei requisiti
          previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b) e c),  verificati
          con riferimento al periodo compreso tra il 16 marzo 1994e d
          il  15  giugno  1994;  per  i soggetti che facciano domanda
          successivamente alla data di istituzione della "Sezione"  e
          fino  al  31 marzo 1995, la verifica dei suddetti requisiti
          sara' effettuata con riferimento  al  trimestre  precedente
          alla  data di presentazione della domanda di iscrizione. Il
          requisito di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  a),  dovra'
          essere posseduto a decorrere dal 31 marzo 1995.
            3.  In  derogia  a quanto previsto dall'art. 11, cumma 2,
          lettera b), per un periodo di dodici  mesi  dalla  data  di
          avvio  delle contrattazioni relative alle opzioni, potranno
          chiedere l'iscrizione nella sezione del  registro  relativa
          alle  opzioni gli operatori che abbiano stipulato nell'anno
          precedente compravendite di Futures per un valore  nominale
          dei   titoli  nozionali  considerati  complessivamente  non
          inferiore a lire cinquemila milardi.
            4. La verifica dei requisiti previsti dall'art. 11, comma
          2, per il mantenimento dell'iscrizione  nella  sezione  del
          registro  relativa  alle  opzioni e' effettuata a decorrere
          dal dodicesimo mese dall'avvio delle  contrattazioni  sulle
          opzioni.
                                   Art. 22.
            1.  Il  decreto  8  febbraio  1988,  come  modificato  ed
          integrato dai  successivi  decreti  26  aprile  1991  e  18
          febbraio  1992,  4  agosto  1992  e  22  febbraio  1993  e'
          abrogato.
            2.  Il  rinvio  alle  norme  abrogate  fatto  da   leggi,
          regolamenti  o  da  altre  norme  si  intende riferito alle
          corrispondenti disposizioni del presente decreto.
            3. Sono salvi gli atti compiuti e  i  contratti  conclusi
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.
            4.  Il  presente  decreto entra in vigore a decorrere dal
          giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
            -  Per  il  testo completo degli articoli 2343 e 2558 del
          codice civile si veda la nota all'articolo 56