Art. 57 Trasformazione dei mercati previsti dal decreto ministeriale 24 febbraio 1994 1. Il Comitato di gestione previsto dal decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 2 marzo 1994 - Serie generale, e suc- cessive modificazioni, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministero del tesoro un progetto concernente la costituzione, con atto unilaterale, di una o piu' societa' per la gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e del mercato dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato, allegando: a) uno schema di atto costitutivo e di statuto di ciascuna societa'; b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e dei rapporti giuridici in essere di cui il Comitato di gestione e' titolare e l'indicazione dei tempi e delle modalita' per il loro trasferimento alle societa'. 2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, approva il progetto. 3. Il Comitato di gestione provvede all'attuazione del progetto. Ai conferimenti non si applica l'articolo 2343, commi terzo e quarto, del codice civile. Delle avvenute costituzioni e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione dell'avviso sostituisce tutte le formalita' necessarie per rendere opponibili a terzi il trasferimento dei beni e dei diritti e la cessione dei rapporti giuridici in essere. Si applica l'articolo 2558 del codice civile. 4. Entro trenta giorni dalla riunione della prima assemblea, l'assemblea ordinaria di ciascuna societa' delibera i regolamenti dei mercati. 5. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva il regolamento. 6. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, approva i regolamenti e autorizza l'esercizio dei mercati dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato secondo le norme previste dal Capo I del presente Titolo. 7. Dalla data indicata nelle autorizzazioni previste dai commi 5 e 6, relativamente a ogni singolo mercato autorizzato: a) si applicano le disposizioni del Capo I del presente Titolo; b) cessano le funzioni del Comitato di gestione; c) i regolamenti dei mercati sostituiscono le corrispondenti disposizioni di legge e di regolamento nonche' i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sostituite. 8. Fino all'approvazione dei regolamenti indicati nei commi precedenti, i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 e successive modificazioni e integrazioni nonche' dalle disposizioni della convenzione e del protocollo integrativo ivi previsti, in quanto applicabili. 9. Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e nel progetto di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse.
Note all'articolo 57: - Il testo completo del d.m. 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1994 e' il seguente: Titolo I Mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti Art. 1. 1. Per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, individuati ai sensi dell'art. 7, lettera d), attraverso circuito telematico, secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto, gli operatori interessati sottoscrivono apposita convenzione a tempo indeterminato a norma dell'art. 7. 2. Possono aderire alla convenzione: a) la Banca d'Italia; b) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; c) le banche comunitarie e le banche extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993; d) le SIM autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) le societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, gli o.i.c.v.m. di cui all'art. 10-bis della stessa legge, nonche' le SICAV di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) le compagnie di assicurazione; g) le societa' con sede legale in Paesi della Comunita' europea, aventi quale oggetto sociale esclusivo o principale la negoziazione in nome e per conto proprio di valori mobiliari, purche' sottoposte, nel Paese in cui hanno sede, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui sono sottoposte societa' della specie con sede legale in Italia; h) le societa' con sede legale in Paesi estranei alla Comunita' europea, aventi quale oggetto sociale esclusivo o principale la negoziazione in nome e per conto proprio di valori mobiliari, autorizzate, a condizione di reciprocita', dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia. 3. L'accertamento dell'equiparabilita' delle forme di vigilanza cui sono assoggettate le societa' di cui alla lettera g) nei Paesi della Comunita' europea in cui hanno sede e' effettuato dalla Banca d'Italia. Art. 2. 1. Per l'adesione della convenzione i soggetti di cui all'art. 1 debbono possedere entrambi i seguenti requisiti: a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari o equivalente almeno a lire dieci miliardi; b) avvenuta stipulazione, nell'anno precedente, di contratti di compravendita di titoli dello Stato italiano e/o di obbligazioni di emittenti residenti per un valore complessivo non inferiore a lire milleduecentocinquanta miliardi. 2. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati nel comma 1, ovvero la sussistenza di fondate ragioni che facciano presumere il verificarsi di tale evento, comporta la sospensione dalle negoziazioni e gli altri effetti stabiliti nella convenzione. Per la verifica dei suddetti requisiti il comitato di gestione previsto dalla convenzione di cui all'art. 7 ha facolta' di richiedere ai partecipanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie, con le modalita' stabilite nella convenzione stessa. 3. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a fornire al comitato di gestione dati e notizie sull'intera attivita' svolta. Art. 3. 1. E' tenuto presso la Banca d'Italia un "Elenco degli operatori principali", nel quale la Banca stessa, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e d) che, avendo aderito alla convenzione, ne facciano domanda e siano in possesso dei prescritti requisiti. L'iscrizione nell'elenco comporta l'impegno di formulare in via continuativa, nell'orario stabilito dal comitato di gestione, offerte di acquisto e di vendita di titoli, opportunamente differenziati per caratteristiche, per un numero minimo, comunque non inieriore a cinque, fissato dal comitato di gestione medesimo. Gli operatori principali sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia dati e notizie sull'intera attivita' svolta. 2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali non puo' essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti: a) patrimonio netto, determinato ai scnsi dell''art. 17, pari almeno a lire cinquanta miliardi; b) svolgimento, nell'anno precedente alla domanda, di attivita di acquisto e vendita di titoli dello Stato italiano per un valore complessivo non inferiore a lire diecimila miliardi. Successivamente all'iscrizione, gli operatori devono svolgere attivita' di acquisto e vendita, nel mercato di cui al presente titolo, per una quota pari ad almeno l'uno per cento su base annua delle operazioni effettuate nel medesimo mercato. Per il calcolo della suddetta quota non si tiene conto delle operazioni efettuate fra operatori principali. 3. La Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti. La perdita dei requisiti di cui al comma 2 determina la cancellazione dall'elenco degli operatori principali. 4. Il Ministro del tesoro, in relaizione all'andamento del mercato, puo' modificare, sentita la Banca d'Italia, gli importi e le quote percentuali di cui al comma 2. Art. 4. 1. La Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero del tesoro, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive in una "Sezione speciale" dell'elenco di cui all'art. 3 gli operatori principali che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire settantacinque miliardi; b) aggiudicazione, su base annua, di una quota pari almeno all'uno per cento per ogni categoria omogenea di titoli, determinata secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni, e non inferiore al tre per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato; c) svolgimento, su base annua, di attivita' di acquisto e vendita nel mercato di cui al presente titolo, per un valore corrispondente ad almeno il tre per cento del totale delle operazioni effettuate sul mercato medesimo e ad almeno l'uno per cento del totale delle operazioni ivi effettuate per ogni categoria omogenea di titoli, determinata secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni. Per il calcolo delle suddette quote si tiene conto delle operazioni effettuate fra gli operatori principali secondo criteri determinati e resi noti ai sensi del comma 5; d) mantenimento di condizioni competitive di prezzo e svolgimento di scambi significativi, nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo i criteri determinati e resi noti ai sensi del comma 5. 2. E' tenuto presso il Ministero del tesoro un elenco degli "specialisti in titoli di Stato", nel quale vengono iscritti gli operatori principali compresi nella sezione speciale di cui al comma 1. Gli specialisti in titoli di Stato hanno accesso esclusivo, a condizioni e secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato. 3. Gli operatori principali che chiedono l'iscrizione alla "Sezione speciale" devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. L'iscrizione nella "Sezione speciale" viene effettuata all'inizio dell'anno successivo a quello durante il quale viene verificato il possesso di tali requisiti. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), davra' essere posseduto al momento di iscrizione nella"Sezione speciale". 4. L'iscrizione nella "Sezione speciale" e' comunque subordinata al mantenimento dei requisiti di cui al comma 1. La verifica del possesso di detti requisiti e della loro permanenza nel periodo successivo all'iscrizione e' effettuata dalla Banca d'Italia. 5. Il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia determinano e rendono noti i criteri per la valutazione delle quote di cui al comma 1, lettera c), e delle condizioni di cui al comma 1, lettera d), che comprenderanno anche il numero e la qualita' delle controparti, le specie di titoli trattati e l'entita' delle offerte di acquisto e vendita formulate. 6. In base ai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del comma 4, il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia sottopongono annualmente a revisione l'elenco degli operatori principali iscritti nella "Sezione speciale". In tale occasione viene altresi' effettuata la verifica di cui al comma 3 per gli operatori principali che hanno fatto domanda di iscrizione nella "Sezione speciale". 7. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato, puo' modificare, sentita la Banca d'italia, gli importi e le quote percentuali di cui al comma 1, lettere a). b) e c). Art. 5. 1. Le offerte di acquisto e di vendita dei titoli sono formulate, valendosi di apposito circuito telematico, dagli operatori principali. Dette offerte possono essere accettate esclusivamente dai soggetti che hanno aderito alla convenzione. Le negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio. 2. Il comitato di gestione stabilisce gli orari per le negoziazioni nel mercato di cui al presente titolo. Il comitato puo' altresi' disciplinare apposite sessioni per la negoziazione dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, al di fuori degli orari stabiliti, prevedendo che in dette sessioni gli operatori principali non siano tenuti a formulare in via continuativa proposte ai sensi dell'art. 3, comma 1. 3. La continuita' delle negoziazioni di cui all'art. 1 e' condizionata all'adesione alla convenzione di almeno trenta dei soggetti aventi titolo, tra i quali non meno di dieci operatori principali. 4. Ciascun soggetto aderente alla convenzione deve tenere rapporti di deposito con la Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. e aderire alla compensazione dei valori mobiliari direttamente o attraverso un unico soggetto a cio' abilitato. Gli aderenti alla convenzione devono inoltre attenersi alle prescrizioni disposte, al fine di assicurare la stabilita' del mercato, dalla Banca d'Italia. Art. 6. 1. Al fine di accrescere l'efficienza e la liquidita' del mercato, il comitato di gestione puo' consentire agli aderenti di avvalersi di appositi intermediari costituiti come societa' per azioni. Dette societa' hanno per oggetto sociale la negoziazione di valori mobiliari quotati nel mercato di cui al presente titolo esclusivamente tra gli operatori ad esso aderenti ed, eventualmente, la negoziazione, in nome e per conto proprio, dei medesimi valori mobiliari in detto mercato. Il patrimonio netto di tali societa', determinato ai sensi dell'art. 17, deve essere almeno pari a lire tre miliardi. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. 2. Le societa' di cui al comma 1 debbono disporre di un regolamento che prevede: a) l'importo minimo dei titoli negoziabili per il tramite della societa'; b) le modalita' con cui gli aderenti comunicano i propri ordini alla societa' e le modalita' con cui questa li esegue; c) i tempi e le modalita' di comunicazione degli estremi dei contratti conclusi alla Banca d'Italia, alla Consob e al comitato di gestione. 3. Il regolamento di cui al comma 2, lo statuto delle societa' e le loro modificazioni sono approvati dal Ministro del tesoro. 4. Al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni, il comitato di gestione puo' introdurre idonee forme di garanzia. Art. 7. 1. La convenzione prevede le modalita': a) per l'accertamento dei requisiti per l'adesione alla convenzione; b) per la fissazione di un termine di durata, comunque non inferiore a tre mesi, all'impegno di cui al comma 1 dell'art. 3; c) per lo svolgimento delle negoziazioni e la determinazione dei meccanismi di formulazione delle offerte, con la fissazione, tra l'altro, dei lotti minimi di contrattazione eventualmente differenziati per singoli titoli e/o per le categorie di soggetti di cui agli articoli 3 e 4; tali lotti minimi non potranno essere comunque inferiori a cinque miliardi di lire: per i titoli denominati in ECU, tali lotti minimi non potranno essere inferiori a 500.000 ECU; d) per la redazione dell'elenco dei titoli che formano oggetto di negoziazione attraverso il circuito telematico e per la ripartizione tra gli operatori principali dei titoli sui quali essi sono tenuti ad effettuare le offerte, tenendo conto dell'esigenza che queste, nell'insieme, riguardino un numero di titoli sufficientemente ampio per assicurare pluralita' di offerte e condizioni di competitivita'; e) per la verifica dell'adempimento degli obblighi dei partecipanti per la sospensione o l'esclusione dei soggetti dalle negoziazioni a domanda o in caso di comportamenti non compatibili con la funzionalita' delle negoziazioni; f) per la modifica della convenzione, con l'indicazione delle maggioranze necessarie; g) per il riparto delle spese tra i partecipanti alla convenzione; h) per la sospensione delle negoziazioni in caso di gravi disfunzioni tecniche; i) per l'elezione del comitato di gestione, con l'indicazione dei relativi poteri, e per la composizione dell'organo medesimo, in modo che esso risulti adeguatamente rappresentativo dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4; l) per il recesso dalla convenzione. La convenzione comprende inoltre le previsioni di cui all'art. 13 e puo' prevedere le modalita' per l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle forme di garanzia stabilite dal comitato. 2. Alle riunioni del comitato di gestione possono assistere funzionari designati dal Ministero del tesoro, dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Titolo II Mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato Art. 8. 1. Possono partecipare alle negoziazioni svolte nel mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1: a) i soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a), d) ed e); b) i soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari; c) gli agenti di cambio; d) i soggetti indicati all'art. 9. 2. Nel mercato di cui al presente titolo i contratti si suddividono in due "categorie": a) contratti uniformi a termine "futures" su titoli di Stato (d'ora in avanti Futures): b) contratti uniformi a termine "opzioni", relativi a contratti uniformi a termine "futures" su titoli di Stato (d'ora in avanti opzioni). Ciascuna categoria di contratti uniformi a termine puo' ricomprendere differenti schemi negoziali, ognuno dei quali costituisce una classe di contratti. Nell'ambito di ciascuna classe, i contratti sono divisi per specie, identificate dalla scadenza. Art. 9. 1. E' tenuto dalla Banca d'Italia un registro in cui la Banca stessa, a seguito di apposita domanda, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, lettera b), autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari, e all'art. 1, comma 2. lettera d), i quali si impegnino ad effettuare sul mercato di cui al presente titolo esclusivamente negoziazioni per conto di terzi, nonche' gli agenti di cambio. L'iscrizione e' disposta compatibilmente con le esigenze di stabilita' ed efficienza del mercato. 2. E' tenuto dalla Banca d'Italia un registro in cui la Banca stessa iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti che ne facciono domanda e siano dotati dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di societa' per azioni e sede legale in Italia; b) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'articolo 17, di almeno lire due miliardi; c) oggetto sociale, esclusivo o principale, riguardante l'attivita' di negoziazione di valori mobiliari esclusivamente in nome e per conto proprio; d) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. L'iscrizione e' disposta compatibilmente con le esigenze di efficienza del mercato e di stabilita' e continuita' dei prezzi. Il mantenimento dell'iscrizione e' in ogni caso subordinato al permanere dei requisiti richiesti. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere g) e h), dotati di requisiti equivalenti a quelli previsti dalle lettere b) e d) del presente comma, sono ammessi a condizioni di reciprocita' e previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Art. 10. 1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e d), per partecipare alle negoziazioni, salvo quanto previsto al comma 2, devono essere aderenti alla convenzione e devono altresi sottoscrivere il protocollo integrativo previsto all'art. 14. 2. Allo stesso fine i soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, lettera c), e 9 se non aderenti alla convenzione, devono sottoscrivere apposito atto di accettazione delle regole di organizzazione e funzionamento del mercato, il cui modello e' deliberato dal comitato di gestione e approvato dal Ministro del tesoro. Per i soggetti di cui all'art. 9 la sottoscrizione e' subordinata alla iscrizione in uno dei registri ivi previsti. Art. 11. 1. E' tenuto dalla Banca d'Italia un "Registro degli operatori principali" del mercato di cui al presente titolo. In detto registro la Banca stessa, tenuto anche conto dell'esigenza di assicurare una effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari, e all'art. 1, comma 2, lettera d), che, avendo sottoscritto il protocollo integrativo di cui all'art. 14, ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 2. L'iscrizione nel registro e' disposta compatibilmente con i limiti tecnici propri del sistema telematico, che tendenzialmente sara' dimensionato tenendo conto delle richieste degli operatori, dei costi e dell'efficienza del mercato. Il registro si suddivide in separate sezioni, rel- ative a ciascuna categoria di contratti di cui all'art. 8, comma 2. L'iscrizione nel registro stesso comporta l'impegno minimo di formulare in via continuativa proposte per almeno una specie di contratti uniformi della stessa categoria di iscrizione, per un valore nominale dei titoli nozionali considerati almeno pari a lire un miliardo, per l'intera durata di negoziazione del contratto e di partecipare attivamente al mercato. Il comitato di gestione puo' elevare il numero minimo delle specie di contratti all'interno delle singole categorie e il valore nominale dei titoli nozionali considerati che debbono essere trattati da ogni operatore principale. All'atto della domanda l'operatore deve indicare la, o le categorie cui si riferisce il proprio impegno. I soggetti iscritti nelle sezioni del registro possono beneficiare di condizioni tariffarie agevolate. 2. L'iscrizione nelle sezioni del registro previsto dal comma; 1 non puo' essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti: a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire venti miliardi; b) avere effettuato, nell'anno precedente alla domanda, compravendite di un numero di contratti uniformi per un valore nominale dei titoli nozionali considerati complessivamente non inferiore a lire cinquemila miliardi, con riferimento alla categoria di contratti per la quale l'operatore assume l'impegno di cui al comma 1. 3. La perdita dei requisiti di cui al comma 2 determina la cancellazione dal registro di cui al comma 1. La Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti. 4. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato, puo' modificare, sentita la Banca d'Italia, gli importi di cui al comma 2. Art. 12. 1. I contratti tra gli operatori sono stipulati in nome proprio e possono essere effettuati per conto di terzi dai soggetti a cio' autorizzati. 2. Gli agenti di cambio ed i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, possono operare solo per conto di terzi; i soggetti di cui all'art. 9. comma 2, solo per conto proprio. 3. Le proposte relative ai contratti uniformi di cui al presente titolo sono diffuse, attraverso apposito circuito teiematico, dai soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, e 9. In via transitoria, tali proposte vengono formulate solo dai soggetti indicati agli articoli 9, comma 1, e 11. I soggetti iscritti nella sola sezione Futures del registro degli operatori principali, non possono formulare proposte relative ad opzioni. I soggetti iscritti nella sola sezione opzioni del medesimo registro non possono formulare proposte relative a Futures. Le proposte possono essere accettate solo dai soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, e 9. 4. L'esecuzione dei contratti uniformi a termine stipulati nel mercato di cui al presente titolo, che comportino la consegna materiale dei titoli e che siano in essere alla scadenza, avviene a mezzo della stanza di compensazione dei valori mobiliari con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. 5. Il comitato di gestione stabilisce gli orari per le negoziazioni nel mercato di cui all'art. 8, comma 1, Il comitato puo' altresi disciplinare apposite sessioni per la negoziazione di contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato al di fuori degli orari stabiliti, prevede- ndo che in dette sessioni gli operatori principali non siano tenuti a formulare in via continuativa proposte ai sensi dell'art. 11, comma 1 Art. 13. 1. In relazione alle disposizioni di cui al presente titolo, la convenzione di cui all'art. 7 prevede: a) un'assemblea generale degli aderenti per gli argomenti di interesse comune e un assemblea speciale dei sottoscrittori del protocollo per le delibere che interessano solo il mercato disciplinato nel presente titolo; b) una composizione del comitato di gestione che risulti sufficientemente rappresentativa degli operatori dei diversi mercati; c) la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione, con funzione consultiva, di un rappresentante della Cassa di compensazione e garanzia. Art. 14. 1. Nel protocollo integrativo sono previsti: a) i criteri e le modalita' di funzionamento del mercato di cui al presente titolo nonche' la facolta' e gli obblighi degli operatori; b) i poteri dell'assemblea speciale; c) le attribuzioni del comittato di gestione, in particolare per quanto riguarda l'ammissione degli operatori al mercato e la loro sospensione ed esclusione, la determinazione della modalita' di funzionamento del circuito telematico, la predisposizione degli schemi negoziali dei contratti uniformi e delle regole di comportamento sul mercato, la sospensione delle negoziazioni anche nei casi in cui cio' sia richiesto dalla Cassa di compensazione e garanzia per l'adeguamento dei margini, la supervisione sull'andamento delle negoziazioni anche con riferimento alla correttezza del comportamento degli operatori sul mercato; d) i criteri di partecipazione alle spese di funzionamento del mercato da parte dei soggetti non aderenti alla convenzione previsti dall'art.10, comma 2; e) gli effetti delle negoziazioni di cui all'art. 8, comma 1, in particolare stabilendo che: 1) nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la Cassa di compensazione e garanzia assume le obbligazioni nascenti dalle negoziazioni nei confronti dei partecipanti alle negoziazioni medesime, divenendo gli originari contraenti direttamente o indirettamente obbligati in pari misura nei confronti della Cassa stessa; l'invalidita' e l'inefficacia delle obbligazioni nascenti dalle negoziazioni possono essere fatte valere esclusivamente fra gli originari contraenti; 2) successivamente alla conclusione delle negoziazioni di cui all'art. 8, comma 1, e secondo le disposizioni ema- nate ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e le norme stabilite dalla Cassa di compensazione e garanzia, ciascuno dei contraenti e' tenuto a versare alla Cassa medesima, direttamente o indirettamente, margini di garanzia iniziali, di variazione e aggiuntivi. La Cassa di compensazione e garanzia determina la misura di detti margini; la misura dei margini iniziali non puo' comunque essere inferiore a quella fissata dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; f) l'obbligo per i partecipanti alle negoziazioni di cui all'art. 8, comma 1, di acquisire dalla propria clientela importi almeno pari a margini da loro dovuti direttamente o indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia; detti partecipanti adottano altresi' ogni altra misura opportuna per assicurare gli adempimenti da parte della clientela degli obblighi di esecuzione continuata derivanti dai contratti; g) i criteri generali relativi alla formulazione delle offerte e all'esecuzione degli ordini da parte dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1; h) criteri equivalenti a quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettere f) e g). 2. Le modifiche al protocollo sono deliberate dall'assemblea speciale. Art. 15. 1. Gli schemi negoziali dei contratti uniformi, appartenenti alle diverse categorie, da stipulare nel mercato di cui al presente titolo, sono predisposti dal comitato di gestione ed approvati dal Ministro del tesoro tenendo conto della struttura e del funzionamento del mercato dei titoli di Stato. Con l'approvazione degli schemi contrattuali e stabilita la data di avvio delle rel- ative negoziazioni. 2. Con la sottoscrizione degli atti indicati nell'art.10 si manifesta la volonta' di effettuare le negoziazioni secondo gli schemi di cui al comma 1. Art. 16. 1. Fermo quanto previsto all'art. 14, comma 1, lettera c),, in casi di eccezionale urgenza la Cassa di compensazione e garanzia puo' sospendere le negoziazioni del mercato per il tempo strettamente necessario all'adeguamento dei margini da parte di tutti gli operatori. Sono sospesi temporaneamente dalle negoziazioni gli operatori che non provvedono al versamento dei margini dovuti nei termini stabiliti o accordati dalla Cassa e gli operatori che si trovano nella condizione di non poter operare, neppure indirettamente, con la Cassa medesima. La Cassa informa immediatamente il comitato di gestione delle sospensioni di cui al presente comma. 2. Il comitato di gestione, per l'esercizio delle sue funzioni, puo' chiedere alla Cassa di compensazione e garanzia dati e notizie relativi al mercato ed a singoli operatori. La Cassa di compensazione e garanzia informa prontamente il comitato di gestione, la Banca d'Italia e la Consob delle irregolarita' compiute dagli operatori nel mercato. 3. L'inizio e le continuita delle negoziazioni, sul mercato di cui al presente titolo sono, subordinati alla sottoscrizione del protocollo integrativo da parte di almeno trenta aderenti alla convenzione ed alla iscrizione in ciascuna delle sezioni del registro degli operatori principali di almeno cinque operatori. 4. Il Ministro del tesoro, per esigenze di stabilita' del mercato e sentita la Banca d'Italia, puo' introdurre limiti all'ammontare massimo di posizioni che puo' essere detenuto dai partecipanti alle negoziazioni anche separatamente per ciascuna categoria o classe di contratti. Titolo III Disposizioni comuni Art. 17. 1 Ai fini del presente decreto, il patrimonio netto delle banche e degli enti finanziari e' calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza. Il patrimonio netto delle compagnie di assicurazione e' costituito dalla somma del valore del capitale sociale versato, delle riserve patrimoniali e degli utili non distribuiti, diminuita delle perdite d'esercizio e di quelle portate a nuovo. Art. 18. 1. Nello stesso giorno di contrattazione gli aderenti ai mercati di cui al presente decreto comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le notizie relative ai contratti conclusi. 2. Prima della riapertura delle contrattazioni del giorno successivo, la Cassa di compensazione e garanzia comunica alla Banca d'Italia e alla Consob le notizie relative ai contratti conclusi sul mercato di cui al titolo II, per ciascuna categoria di contratti. 3. Il contenuto e le modalita' delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. 4. La Banca d'Italia elabora in forma aggregata e pubblica le informazioni relative ai prezzi minimi, massimi e medi ponderati. nonche' alle quantita' negoziate attraverso il sistema. 5. La Banca d'Italia comunica periodicamente al Ministero del tesoro e alla Consob dati e notizie sull'andamento dei mercati di cui ai titoli I e II, nonche' sull'attivita' degli operatori di cui all'art. 4. Art. 19. 1. Il Ministro del tesoro approva la convenzione, il protocollo e le loro modificazioni, verificandone la conformita' al presente decreto. 2. Le modifiche al presente decreto sono automaticamente recepite nel testo della convenzione e del protocollo, ove cio' sia necessario, fatta salva la facolta' di recesso. Art. 20. 1. Nell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge, la Consob, oltre ad adottare i provvedimenti di sua competenza, informa il Ministro del tesoro delle irregolarita' o anomalie riscontrate che comportino disfunzioni del mercato. Disposizioni transitorie e finali Art. 21. 1. Fatta salva la facolta' di recesso, le societa' finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto 8 febbraio 1988, come successivamente modificato ed integrato, continuano ad aderire alla convenzione e a partecipare alle negoziazioni sul mercato di cui al titolo I fino al 31 dicembre 1994. 2. La "Sezione speciale" dell'elenco degli operatori principali prevista dall'art. 4, comma 1, e l'elenco degli "specialisi in titoli di Stato" previsto dall'art. 4, comma 2, sono istituiti a partire dal 1 luglio 1994. In sede di istituzione della "Sezione", potranno essere iscritti gli operatori principali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b) e c), verificati con riferimento al periodo compreso tra il 16 marzo 1994e d il 15 giugno 1994; per i soggetti che facciano domanda successivamente alla data di istituzione della "Sezione" e fino al 31 marzo 1995, la verifica dei suddetti requisiti sara' effettuata con riferimento al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), dovra' essere posseduto a decorrere dal 31 marzo 1995. 3. In derogia a quanto previsto dall'art. 11, cumma 2, lettera b), per un periodo di dodici mesi dalla data di avvio delle contrattazioni relative alle opzioni, potranno chiedere l'iscrizione nella sezione del registro relativa alle opzioni gli operatori che abbiano stipulato nell'anno precedente compravendite di Futures per un valore nominale dei titoli nozionali considerati complessivamente non inferiore a lire cinquemila milardi. 4. La verifica dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione del registro relativa alle opzioni e' effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dall'avvio delle contrattazioni sulle opzioni. Art. 22. 1. Il decreto 8 febbraio 1988, come modificato ed integrato dai successivi decreti 26 aprile 1991 e 18 febbraio 1992, 4 agosto 1992 e 22 febbraio 1993 e' abrogato. 2. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 3. Sono salvi gli atti compiuti e i contratti conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. - Per il testo completo degli articoli 2343 e 2558 del codice civile si veda la nota all'articolo 56