Art. 58
                     Norme finali e transitorie

  1.  La  Banca  d'Italia  e'  ammessa  alle negoziazioni sui mercati
all'ingrosso  dei  titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine
sui  titoli  di  Stato.  Il  Ministero  del  tesoro  e'  ammesso alle
negoziazioni  sul  mercato  all'ingrosso  dei  titoli  di  Stato e vi
partecipa  con  le  modalita' di intervento stabilite d'intesa con la
Banca  d'Italia.  Il  Ministero del tesoro puo' disporre l'ammissione
alle  negoziazioni di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati
all'attivita' di negoziazione.
  2.  La  CONSOB  individua con regolamento quali tra le disposizioni
concernenti  gli  emittenti  di  titoli quotati in borsa o al mercato
ristretto   si  applicano  agli  emittenti  di  titoli  ammessi  alle
negoziazioni  nei mercati regolamentati previsti dal presente decreto
diversi da quelli di cui all'articolo 56.
  3.  In  sede di prima formazione dell'elenco previsto dall'articolo
48,  comma 2, sono d'ufficio iscritti la Borsa, il mercato ristretto,
il  mercato  di  Borsa  per  la negoziazione degli strumenti previsti
dall'articolo  1,  comma  1, lettere f) e i), il mercato all'ingrosso
dei  titoli  di  Stato ed il mercato dei contratti uniformi a termine
sui  titoli  di  Stato  di  cui al decreto del Ministro del tesoro 24
febbraio 1994.
  4.  Le  disponibilita'  liquide  indicate nell'articolo 24, comma 4
ter,  della  legge  2  gennaio  1991,  n. 1, non ancora acquisite dal
Consiglio  di  Borsa  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  sono  trasferite  in  un  fondo destinato ad interventi per
l'innovazione   tecnologica   e  l'ammodernamento  dei  mercati.  Con
regolamento  del  Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' per
la gestione del fondo.
  5.  Sino  all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 46,
comma  3,  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
direzione  e  controllo  presso  le  societa'  di gestione nonche' ai
partecipanti  al  capitale  delle  societa'  medesime si applicano le
disposizioni   relative   ai   requisiti   di   onorabilita'   e   di
professionalita'  previste  dall'articolo  3,  comma 2, della legge 2
gennaio 1991, n. 1.
 
          Nota all'articolo 58:
            -  Per il testo del d.m. 24 febbraio 1994 si veda la nota
          all'articolo 57.
            - Il testo degli articoli 3  e  24,  comma  4-ter,  della
          legge n. 1/1991 e' il seguente:
            3.  Albo.  -  1. Le societa' di intermediazione mobiliare
          devono essere iscritte a un apposito albo istituito  presso
          la CONSOB.
            2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attivita' di cui
          all'articolo  1,  comma  1, e dispone l'iscrizione all'albo
          delle societa' indicando  le  attivita'  per  le  quali  le
          societa'    stesse    sono    autorizzate,    sulla    base
          dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti,
          oltre  che  della  conformita'  dello  statuto sociale alle
          disposizioni della presente legge:
             a) la societa' deve essere costituita nella forma  della
          societa'  per  azioni  o  in  accomandita  per azioni, deve
          ricomprendere  nella  denominazione   sociale   le   parole
          "societa' di intermediazione mobiliare" e avere sede legale
          nel   territorio   dello   Stato.   Il   capitale   sociale
          sottoscritto  deve  essere  rappresentato  interamente   da
          azioni  con  voto  non  limitato,  deve  essere versato per
          importo non  inferiore  a  tre  volte  il  capitale  minimo
          previsto  per  la  costituzione  delle  societa' per azioni
          ovvero al maggiore  importo  determinato  in  via  generale
          dalla  Banca  d'Italia  d'intesa  con  la  CONSOB, anche in
          relazione alle attivita' esercitate, con  provvedimento  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
             b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
          muniti  di  rappresentanza  ed  i soci accomandatari devono
          possedere i requisiti di onorabilita' di  cui  all'articolo
          1,  quarto  comma, lettera c), della citata legge n. 77 del
          1983, e non devono trovarsi  in  una  delle  condizioni  di
          esclusione  dai locali della borsa previste dall'articolo 8
          della legge  20  marzo  1913,  n.  272,  ne'  essere  stati
          sottoposti  a misure di prevenzione disposte ai sensi della
          legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive  modificazioni
          e  integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e
          i dirigenti cui sono  conferiti  poteri  di  rappresentanza
          nonche'  i  soci accomandatari devono altresi' avere svolto
          per uno o piu' periodi, complessivamente non  inferiori  ad
          un  triennio,  funzioni  di  amministratore  o  funzioni di
          carattere  direttivo  in  societa'  o  enti   del   settore
          creditizio,  assicurativo  o  finanziario,  o  in  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.  1966,  o
          in  societa'  commissionarie  ammesse agli antirecinti alle
          grida delle borse valori, o  in  societa'  di  gestione  di
          fondi  comuni  di  investimento mobiliare, o in societa' di
          intermediazione   mobiliare,   o   avere   esercitato    la
          professione  di  agente  di cambio facendo fronte ai propri
          impegni come previsto  dalla  legge,  ovvero  avere  svolto
          funzioni  di  procuratore  generale  o  rappresentante alle
          grida di agenti di cambio;
             c) anche agli effetti  dell'articolo  1,  quarto  comma,
          lettera  b),  della  citata  legge  n.  7  del 1983, per le
          funzioni svolte dai  soggetti  indicati  alla  lettera  b),
          secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti
          che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle
          indicate  alla  medesima  lettera  b),  si puo' tener conto
          delle funzioni svolte presso uffici  e  settori  finanziari
          della  societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita'
          del settore o  dell'ufficio  abbia  dimensioni  adeguate  a
          quelle  della  societa'  di  gestione  o di intermediazione
          mobiliare presso la quale la carica deve essere  ricoperta.
          Il  Ministro  del  tesoro stabilisce con proprio decreto da
          pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale,  i  criteri  per
          l'applicazione delle disposizioni della  presente  lettera,
          con particolare riferimento all'individuazione degli uffici
          e  settori  finanziari  delle societa' o degli enti ed alla
          verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto  a
          quella della societa' di intermediazione mobiliare;
             d)  i  componenti  del  collegio sindacale devono essere
          iscritti  agli  albi  dei  dottori  commercialisti  o   dei
          ragionieri  e dei periti commerciali o degli avvocati o dei
          procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
             e) i soggetti che, in  virtu'  della  partecipazione  al
          capitale  in  via diretta o per interposta persona o per il
          tramite di societa' fiduciaria o  di  societa'  controllata
          ovvero   in   virtu'  di  particolari  vincoli  o  accordi,
          esercitano il controllo della societa'  devono  documentare
          di  essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
          alla lettera b);  ove  il  soggetto  controllante  sia  una
          persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti
          devono   essere   posseduti   dagli  amministratori  e  dai
          direttori generali.
            3. La  CONSOB  stabilisce,  con  proprio  regolamento  da
          pubblicare   nella  Gazzetta  Ufficiale,  le  modalita'  di
          presentazione della domanda di iscrizione all'albo  di  cui
          al  comma  1,  gli elementi informativi che la domanda deve
          contenere,  i  documenti  che  devono  essere  forniti   in
          allegato,    nonche'    le    modalita'    di   svolgimento
          dell'istruttoria.  La CONSOB comunica  immediatamente  alla
          Banca  d'Italia  le iscrizioni disposte e le autorizzazioni
          rilasciate.
            4-ter La titolarita' dei beni acquisiti con l'impiego del
          fondo di dotazione di cui all'art. 4, comma 5, della  legge
          1  agosto 1988, n. 340, e dei diritti rivenienti da atti di
          disposizione di cui siano stati oggetto  anche  le  residue
          disponibilita'  liquide  del  fondo non ancora erogate alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          trasferite  al  consiglio  di  borsa  per l'esercizio delle
          funzioni proprie di cui al comma  1.  Al  trasferimento  si
          applicano  le  disposizioni in materia di contributi di cui
          all'art. 55, comma 3, lettera b),  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni.