Art. 58 Norme finali e transitorie 1. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. Il Ministero del tesoro e' ammesso alle negoziazioni sul mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e vi partecipa con le modalita' di intervento stabilite d'intesa con la Banca d'Italia. Il Ministero del tesoro puo' disporre l'ammissione alle negoziazioni di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attivita' di negoziazione. 2. La CONSOB individua con regolamento quali tra le disposizioni concernenti gli emittenti di titoli quotati in borsa o al mercato ristretto si applicano agli emittenti di titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati previsti dal presente decreto diversi da quelli di cui all'articolo 56. 3. In sede di prima formazione dell'elenco previsto dall'articolo 48, comma 2, sono d'ufficio iscritti la Borsa, il mercato ristretto, il mercato di Borsa per la negoziazione degli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e i), il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato ed il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994. 4. Le disponibilita' liquide indicate nell'articolo 24, comma 4 ter, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, non ancora acquisite dal Consiglio di Borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in un fondo destinato ad interventi per l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento dei mercati. Con regolamento del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' per la gestione del fondo. 5. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 46, comma 3, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione nonche' ai partecipanti al capitale delle societa' medesime si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilita' e di professionalita' previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Nota all'articolo 58: - Per il testo del d.m. 24 febbraio 1994 si veda la nota all'articolo 57. - Il testo degli articoli 3 e 24, comma 4-ter, della legge n. 1/1991 e' il seguente: 3. Albo. - 1. Le societa' di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB. 2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformita' dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge: a) la societa' deve essere costituita nella forma della societa' per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attivita' esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonche' i soci accomandatari devono altresi' avere svolto per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, o in societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in societa' di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio; c) anche agli effetti dell'articolo 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 7 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita' del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della societa' di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della societa' di intermediazione mobiliare; d) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti; e) i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della societa' devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. 3. La CONSOB stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1, gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonche' le modalita' di svolgimento dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate. 4-ter La titolarita' dei beni acquisiti con l'impiego del fondo di dotazione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 1 agosto 1988, n. 340, e dei diritti rivenienti da atti di disposizione di cui siano stati oggetto anche le residue disponibilita' liquide del fondo non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al consiglio di borsa per l'esercizio delle funzioni proprie di cui al comma 1. Al trasferimento si applicano le disposizioni in materia di contributi di cui all'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.