Art. 59
                              Sanzioni

  1.   Nei   confronti   dei   soggetti   che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,  di  direzione  e  controllo  nonche' dei dipendenti
della  societa'  di  gestione del mercato che si rendano responsabili
della  violazione delle norme del Capo I del presente titolo, nonche'
delle  disposizioni  generali  e particolari impartite ai sensi delle
norme  medesime,  si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da
lire un milione a lire duecento milioni.
  2.  Nei  confronti  degli  organizzatori  e degli operatori che non
forniscono  le notizie e i documenti previsti dall'articolo 55, comma
1, ovvero violano il divieto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo
articolo 55, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire
un milione a lire duecento milioni.
  3.  Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, ovvero della
Banca d'Italia nel caso di mercati regolamentati o scambi organizzati
all'ingrosso  di  titoli  di Stato, provvede ad applicare la sanzione
con  decreto motivato. Si applica la procedura prevista dall'articolo
44.