Art. 62
                     Fondo nazionale di garanzia

  1.  Il  Fondo  istituito  ai  sensi dell'articolo 15, della legge 2
gennaio  1991,  n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato ed
e'  riconosciuto  quale  sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo
35.
  2.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore del regolamento
previsto  dall'articolo  35,  comma  2,  il  Fondo  adegua la propria
organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo.
  3.  Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad
operare  secondo  la disciplina previgente. La medesima disciplina si
applica  agli  interventi  dovuti in relazione alle insolvenze per le
quali   lo  stato  passivo  definitivo  sia  stato  depositato  prima
dell'entrata  in  vigore  del  regolamento previsto dall'articolo 35,
comma 2.
  4.  Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e
passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le
modalita'  stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite
la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB.  Con il medesimo regolamento sono
disciplinati:  la  gestione  speciale  del  patrimonio  del Fondo; la
copertura   degli   impegni  del  Fondo  derivanti  dalle  insolvenze
pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli
aderenti   al  Fondo  alla  data  dell'adeguamento;  la  destinazione
dell'eventuale attivo residuo.
 
          Nota all'articolo 62:
            - Il testo dell'articolo 15 della legge n. 1/1991  e'  il
          seguente:
            15.  Fondo  nazionale  di  garanzia. - 1. E' istituito un
          fondo nazionale di  garanzia  per  la  tutela  dei  crediti
          vantati   dai  clienti  nei  confronti  delle  societa'  di
          intermediazione   mobiliare   e   degli   altri    soggetti
          autorizzati    all'esercizio    dell'attivita'    di    cui
          all'articolo 1, comma 1, in conseguenza  dello  svolgimento
          delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari.
            2.  Il  Ministro  del  tesoro,  su proposta della CONSOB,
          formulata d'intesa con la  Banca  d'Italia,  determina  con
          proprio  decreto  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,le
          modalita' di organizzazione e di  funzionamento  del  fondo
          nonche' la misura del contributo, i casi, le modalita' ed i
          limiti di intertento del fondo e le norme per la gestione e
          l'investimento delle attivita' del fondo stesso.
             3.  L'adesione  al fondo e' obbligatoria per le societa'
          di intermediazione mobiliare e per i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio  delle attivita' di cui all'articolo 1, comma
          1. Il contributo  al  fondo  e'  stabilito  in  misura  non
          superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo
          svolgimento  delle  attivita' di intermediazione mobiliare,
          tenuto conto anche della diversa  composizione  dei  rischi
          dell'attivo.  L'intervento  del  fondo e' condizionato alla
          dichiarazione di insolvenza.
            4.  Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresi'
          essere previsto il  trasferimento  al  fondo  nazionale  di
          garanzia   della  quota  parte  dei  fondi  comuni  di  cui
          all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno  1932,  n.
          815,  convertito  dalla  legge  5  gennaio  1933, n.   118,
          spettante ad ogni singolo  agente  di  cambio  partecipante
          alle societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione di
          quanto  dovuto  al  fondo  stesso  da  parte delle medesime
          societa'.