Art. 62 Fondo nazionale di garanzia 1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo 35. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo. 3. Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2. 4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo.
Nota all'articolo 62: - Il testo dell'articolo 15 della legge n. 1/1991 e' il seguente: 15. Fondo nazionale di garanzia. - 1. E' istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari. 2. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,le modalita' di organizzazione e di funzionamento del fondo nonche' la misura del contributo, i casi, le modalita' ed i limiti di intertento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attivita' del fondo stesso. 3. L'adesione al fondo e' obbligatoria per le societa' di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo e' stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo e' condizionato alla dichiarazione di insolvenza. 4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresi' essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto dovuto al fondo stesso da parte delle medesime societa'.