Art. 63
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

  1.  All'articolo  1,  comma  5,  del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  87 le parole "d'intesa con la Commissione nazionale per le
societa'  e la borsa (CONSOB)" sono sostituite con le parole "sentita
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)".
  2.  All'articolo  5,  comma  3,  del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 le parole "d'intesa con la CONSOB" sono sostituite con le
parole "sentita la CONSOB".
  3.  All'articolo  45,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  87  le  parole  "da  lire  quindici milioni a lire novanta
milioni"  sono  sostituite  con  le parole "da lire un milione a lire
cinquanta milioni".
 
          Nota all'articolo 63:
            - Il testo degli articoli 1, 5 e 45 del d.lgs. n. 87/1992
          coordinato   con   le  modifiche  introdotte  dal  presente
          articolo e' il seguente:
            1.  Ambito  d'applicazione.  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente decreto si applicano:
             a) alle banche;
             b)  alle  societa'  di  gestione previste dalla legge 23
          marzo 1983, n. 77;
             c)  alle  societa'  finanziarie  capogruppo  dei  gruppi
          bancari iscritti nell'albo;
             d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n.
          1
             e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti
          dal  Titolo  V  del  testo  unico  delle  leggi  in materia
          bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25,  comma
          2,  della  legge  19  febbraio 1992, n.   142, nonche' alle
          societa' esercenti  altre  attivita'  finanziarie  indicate
          nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso testo unico.
            2.  Il  Ministro  del  tesoro con riferimento ai soggetti
          previsti nel comma  1,  lett.  e),  stabilisce  criteri  di
          esclusione   dall'applicazione  del  presente  decreto  con
          particolare  riguardo   all'incidenza   dell'attivita'   di
          carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
          soggetti  nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
          composizione   finanziaria   o   meno    del    portafoglio
          partecipativo,  all'esigenza  di evitare criteri e tecniche
          di redazione disomogenei ai fini della predisposizione  del
          bilancio consolidato.
            3.   Ai   fini   del  presente  decreto,  l'attivita'  di
          assunzione  di  partecipazioni  al   fine   di   successivi
          smobilizzi   e'   in   ogni   caso   considerata  attivita'
          finanziaria.
            4. Per l'applicazione del  presente  decreto  i  soggetti
          previsti  dal  comma  1  sono  definiti  enti  creditizi  e
          finanziari.
            5.  Per  le  societa'  disciplinate dalla legge 2 gennaio
          1991, n.  1, le norme previste dal  presente  decreto  sono
          attuate,  avuto  riguardo alla specialita' della disciplina
          della legge stessa, con disposizioni  emanate  dalla  Banca
          d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB).
            5.  Poteri  delle  autorita'.  -  1. Gli enti creditizi e
          finanziari si attengono  alle  disposizioni  che  la  Banca
          d'Italia  emana  relativamente alle forme tecniche, su base
          individuale e su base  consolidata,  dei  bilanci  e  delle
          situazioni  dei  conti  destinate  al pubblico nonche' alle
          modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni
          dei conti.
            2. I poteri conferiti dal comma 1 sono  esercitati  anche
          per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle
          forme  tecniche  stabilite dal presente decreto nonche' per
          l'adeguamento  della  disciplina  nazionale   all'evolversi
          della   disciplina,   dei  principi  e  degli  orientamenti
          comunitari.
             3.  Nel  caso  dei   soggetti   operanti   nel   settore
          finanziario    iscritti   nell'elenco   speciale   previsto
          dall'art. 107  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia
          sono emanate sentita la CONSOB. Per  le  societa'  previste
          dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca
          d'Italia  sono  emanate  sentita la CONSOB. Per le societa'
          previste dalla legge 2 gennaio 1991, n.  1,  le  istruzioni
          sono  emanate  dalla  Banca  d'Italia  sentita  la  CONSOB,
          tenendo conto  della  specialita'  della  disciplina  della
          legge stessa.
            4.  Gli  atti  emanati nell'esercizio dei poteri previsti
          dal  presente  articolo  sono  pubblicati  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
            45.  Sanzioni  amministrative  pecuniarie.  -  1.  Per la
          violazione dell'art. 3 del capo I; delle  disposizioni  del
          capo  II,  sezioni  I,  II, III e V; delle disposizioni del
          capo III, sezioni II e IV; dell'art.  41 del capo IV; degli
          articoli 42, comma 1, 43 e 46 del  capo  V,  nonche'  degli
          atti   di   cui  all'art.  5  e'  applicabile  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  lire  un  milione  a   lire
          cinquanta  milioni  nei confronti dei soggetti che svolgono
          funzioni di amministrazione, direzione e controllo in  enti
          creditizi e finanziari.
            2.  Si applica l'articolo 145 del testo unico delle leggi
          in materia bancaria e creditizia.
            3. Con riferimento  ai  soggetti  previsti  nell'art.  1,
          comma  1, lett.  e), i commi 1 e 2 del presente articolo si
          applicano  solo  a  quelli  iscritti  nell'elenco  speciale
          previsto  dall'art.  107  del  testo  unico  delle leggi in
          materia bancaria e creditizia.