Art. 63 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "d'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)" sono sostituite con le parole "sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)". 2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "d'intesa con la CONSOB" sono sostituite con le parole "sentita la CONSOB". 3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "da lire quindici milioni a lire novanta milioni" sono sostituite con le parole "da lire un milione a lire cinquanta milioni".
Nota all'articolo 63: - Il testo degli articoli 1, 5 e 45 del d.lgs. n. 87/1992 coordinato con le modifiche introdotte dal presente articolo e' il seguente: 1. Ambito d'applicazione. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso testo unico. 2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lett. e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria. 4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB). 5. Poteri delle autorita'. - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti. 2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. 3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, tenendo conto della specialita' della disciplina della legge stessa. 4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 45. Sanzioni amministrative pecuniarie. - 1. Per la violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche' degli atti di cui all'art. 5 e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari. 2. Si applica l'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lett. e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.