(parte 2)
(continuazione)
 
            133. Abuso di denominazione bancaria. - I.  L'uso,  nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico,  delle  parole  "banca",
          "banco", "credito", "risparmio" ovvero di  altre  parole  o
          locuzioni, anche in lingua straniera, idonee  a  trarre  in
          inganno    sulla    legittimazione     allo     svolgimento
          dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
          banche. 
            2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi
          in cui, per l'esistenza di controlli  amministrativi  o  in
          base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate
          nel comma 1 possono essere utilizzate da  soggetti  diversi
          dalle banche. 
            3. Chiunque contravviene  al  disposto  del  comma  1  e'
          punito con la multa  da  lire  due  milioni  a  lire  venti
          milioni. La  stessa  pena  si  applica  a  chi,  attraverso
          informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce  in
          altri il falso  convincimento  di  essere  sottoposto  alla
          vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107. 
                       Capo II - Attivita' di vigilanza 
            134.  Tutela  dell'attivita'  di  vigilanza  bancaria   e
          finanziaria. - 1. Chi svolge funzioni  di  amministrazione,
          direzione   e   controllo   presso   banche,   intermediari
          finanziari e soggetti inclusi nell'ambito  della  vigilanza
          consolidata  ed  espone,  nelle  comunicazioni  alla  Banca
          d'Italia, fatti non rispondenti al  vero  sulle  condizioni
          economiche delle banche, degli  intermediari  finanziari  o
          dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte,  fatti
          concernenti le condizioni  stesse  al  fine  di  ostacolare
          l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito,  sempre
          che il fatto non  costituisca  reato  piu'  grave,  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire  due
          milioni a lire venti milioni. 
            2. Fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  chi  svolge
          funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso
          banche,   intermediari   finanziari,    soggetti    inclusi
          nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre
          societa' comunque sottoposte  alla  vigilanza  della  Banca
          d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza  e'  punito
          con l'arresto fino a  un  anno  e  con  l'ammenda  da  lire
          venticinque milioni a lire cento milioni. 
                      Capo III - Banche e gruppi bancari 
            135. Reati societari. - 1. Le disposizioni contenute  nei
          capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice  civile
          si applicano a  chi  svolge  funzioni  di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso  banche,   anche   se   non
          costituite in forma societaria. 
            136. Obbligazioni  degli  esponenti  bancari.  -  1.  Chi
          svolge funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo
          presso  una  banca  non  puo'  contrarre  obbligazioni   di
          qualsiasi  natura  o  compiere   atti   di   compravendita,
          direttamente o indirettamente, con la banca che amministra,
          dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo
          di  amministrazione  presa  all'unanimita'   e   col   voto
          favorevole di tutti i componenti dell'organo di  controllo,
          fermi restando gli obblighi di  astensione  previsti  dalla
          legge. 
            2. Le medesime disposizioni  si  applicano  anche  a  chi
          svolge funzioni di amministrazione, direzione e  controllo,
          presso una banca o societa'  facenti  parte  di  un  gruppo
          bancario, per le obbligazioni e per gli atti  indicati  nel
          comma 1 posti in essere con la societa' medesima o  per  le
          operazioni di  finanziamento  poste  in  essere  con  altra
          societa' o  con  altra  banca  del  gruppo.  In  tali  casi
          l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con  le  modalita'
          previste dal comma 1, dagli organi della societa'  o  banca
          contraente e con l'assenso della capogruppo. 
            3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e  2  e'
          punita con le pene stabilite dall'art. 2624,  primo  comma,
          del codice civile. 
            137. Mendacio e falso interno bancario. - 1. - Salvo  che
          il fatto costituisca reato piu'  grave,  chi,  al  fine  di
          ottenere concessioni di credito per se o per le aziende che
          amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito
          venne prima concesso,  fornisce  dolosamente  a  una  banca
          notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla  situazione
          economica,  patrimoniale  e   finanziaria   delle   aziende
          comunque  interessate  alla  concessione  del  credito,  e'
          punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino
          a lire dieci milioni. 
            2. Salvo che il fatto costituisca reato piu'  grave,  chi
          svolge funzioni di amministrazione o  di  direzione  presso
          una banca nonche' i dipendenti di banche che,  al  fine  di
          concedere o far  concedere  credito  ovvero  di  mutare  le
          condizioni alle  quali  il  credito  venne  prima  concesso
          ovvero  di  evitare  la  revoca   del   credito   concesso,
          consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui
          sono a  conoscenza  o  utilizzano  nella  fase  istruttoria
          notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla  situazione
          economica, patrimoniale e finanziaria  del  richiedente  il
          fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a  tre  anni  e
          con l'ammenda fino a lire venti milioni. 
            138. Aggiotaggio bancario.  -  1.  Chiunque  divulga,  in
          qualunque forma, notizie  false,  esagerate  o  tendenziose
          riguardanti banche o  gruppi  bancari,  atte  a  turbare  i
          mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o
          comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito  con
          le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale.  Restano
          fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del  codice
          civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157. 
                     Capo IV - Partecipazione al capitale 
            139. Partecipazione al capitale di banche e  di  societa'
          finanziarie capogruppo. - 1. L'omissione delle  domande  di
          autorizzazione previste  dall'articolo  19,  la  violazione
          degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo  20,
          comma  2,  nonche'   la   violazione   delle   disposizioni
          dell'articolo 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono  punite
          con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  dieci
          milioni a lire cento milioni. 
            2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque   nelle   domande   di   autorizzazione   previste
          dall'articolo   19   o   nelle    comunicazioni    previste
          dall'articolo 20, comma 2, fornisce  false  indicazioni  e'
          punito con l'arresto fino a tre anni. 
            3. La sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  dal
          comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per  le
          medesime  violazioni  in  materia  di   partecipazioni   al
          capitale delle societa' finanziarie capogruppo. 
            140.  Comunicazioni  relative  alle   partecipazioni   al
          capitale di banche, di societa' appartenenti  a  un  gruppo
          bancario e di intermediari  finanziari.  -  1.  L'omissione
          delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3,
          primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110,  commi
          1,  2  e  3,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da lire due milioni a  lire  venti  milioni;  la
          stessa sanzione si applica per  le  comunicazioni  eseguite
          con  un  ritardo  superiore  a  trenta   giorni;   per   le
          comunicazioni eseguite  con  un  ritardo  non  superiore  a
          trenta   giorni   si   applica   la   sanzione   pecuniaria
          amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 
             2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1  fornisce
          indicazioni false e' punito con 1'arresto fino a tre anni. 
                            Capo V - Altre sanzioni 
            141.  False   comunicazioni   relative   a   intermediari
          finanziari. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato  piu'
          grave, per le  comunicazioni  previste  dall'articolo  106,
          commi 6 e 7, contenenti indicazioni  false  si  applica  la
          pena dell'arresto fino a tre anni. 
            142.  Requisiti  di  onorabilita'  degli   esponenti   di
          intermediari finanziari: omessa dichiarazione di  decadenza
          o di sospensione. - (Abrogato). 
            143. Emissione di valori mobiliari. -  1.  L'inosservanza
          delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire
          dieci  milioni  sino   alla   meta'   del   valore   totale
          dell'operazione;   nel   caso   di    inosservanza    delle
          disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo
          si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
          milione a lire cinquanta milioni. 
                       Capo II - Sanzioni amministrative 
                                  (Soppresso) 
            144. Altre sanzioni amministrative pecuniarie. -  1.  Nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti  e'
          applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria  da  lire
          un milione a  lire  cinquanta  milioni  per  l'inosservanza
          delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi  2  e  3,
          34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e  4,  66,
          67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma
          3, 147 e  161,  comma  5,  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie. 
            2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai
          soggetti  che  svolgono  funzioni  di  controllo   per   la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, e 112 e' applicabile la  sanzione
          prevista dal comma 1. 
            3. Nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti  indicati   nell'articolo   121,   comma   3,   e'
          applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria  da  lire
          due milioni a lire venticinque milioni  per  l'inosservanza
          delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle rel-
          ative disposizioni generali o particolari  impartite  dalle
          autorita' creditizie. 
            4. Nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti  indicati   nell'articolo   121,   comma   3,   e'
          applicabile la sanzione amministrativa  pecuniaria  fino  a
          lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute
          nell'articolo 128, comma 1, ovvero  nel  caso  di  ostacolo
          all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
          medesimo articolo 128. La stessa  sanzione  e'  applicabile
          nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto
          di credito al consumo in una pluralita'  di  contratti  dei
          quali  almeno  uno  sia  di  importo  inferiore  al  limite
          inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a). 
            5. (Soppresso). 
            6. (Soppresso). 
          Capo VI - Disposizioni  generali  in  materia  di  sanzioni
                                amministrative 
            145. Procedura sanzionatoria.  -  1.  Per  le  violazioni
          previste  nel  presente  titolo  cui  e'  applicabile   una
          sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati  gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente interessati e  valutate  le  deduzioni  presentate
          entro trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso  delle
          informazioni  raccolte,  propone  al  Ministro  del  tesoro
          l'applicazione delle sanzioni. 
            2. Il Ministro del  tesoro,  sulla  base  della  proposta
          della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con
          decreto motivato. 
            3. Il decreto di  applicazione  delle  sanzioni  previste
          dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto,
          entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data   della
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente  al  quale  appartengono  i  responsabili   delle
          violazioni,  su  almeno   due   quotidiani   a   diffusione
          nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
          delle  altre  sanzioni  previste  nel  presente  titolo  e'
          pubblicato,   per   estratto,   sul   bollettino   previsto
          dall'articolo 8. 
            4. Contro il decreto del Ministro del tesoro  e'  ammesso
          reclamo alla Corte di appello  di  Roma.  Il  reclamo  deve
          essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta
          giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato  e
          deve essere depositato presso la cancelleria della Corte di
          appello  entro  trenta  giorni  dalla  notifica.  La  Banca
          d'Italia trasmette alla Corte di appello gli atti ai  quali
          il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni. 
            5. La Corte di appello,  su  istanza  delle  parti,  puo'
          fissare termini per la presentazione di memorie e documenti
          nonche'  consentire  l'audizione,  anche  personale,  delle
          parti. 
            6. Il giudizio della Corte di appello e' dato  in  camera
          di consiglio, sentito il pubblico  ministero,  con  decreto
          motivato. 
            7.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a   cura   della
          cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia per
          la  pubblicazione  per  estratto  sul  bollettino  previsto
          dall'articolo 8. 
            8. L'esecuzione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo
          144, ivi compresa  l'eventuale  iscrizione  a  ruolo  e  le
          connesse incombenze, anche di tipo  coattivo,  ha  luogo  a
          cura delle direzioni regionali delle entrate del  Ministero
          delle finanze competenti per territorio. 
            9.  Le  banche,  le  societa'  e  gli   enti   ai   quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del
          pagamento della sanzione e sono  tenuti  ad  esercitare  il
          regresso verso i responsabili. 
            10. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
          presente titolo non si applicano le disposizioni  contenute
          nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                                   TITOLO IX 
                       Disposizioni transitorie e finali 
            146. Vigilanza sui sistemi di pagamento. -  1.  La  Banca
          d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi  di
          pagamento. A tal fine essa puo' emanare disposizioni  volte
          ad assicurare  sistemi  di  compensazione  e  di  pagamento
          efficienti e affidabili. 
            147. Altri poteri delle autorita'  creditizie.  -  1.  Le
          autorita' creditizie continuano a esercitare, nei confronti
          di  tutte  le  banche  che  operano  nel  territorio  della
          Repubblica, i poteri previsti dall'art.  32,  primo  comma,
          lettere d) e f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b),
          del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e suc-
          cessive modificazioni. 
            148.  Obbligazioni  stanziabili.  -  1.  Le  obbligazioni
          emesse   dalle   banche   possono   essere   stanziate   in
          anticipazione presso la Banca d'Italia. 
            149. Banche popolari. - 1. Le banche  popolari  esistenti
          alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni  da
          tale data, il valore normale delle loro azioni a quello 
          stabilito dal comma 2 dell'art. 29. 
            2. I soci delle banche popolari  che  alla  data  del  20
          marzo 1992 partecipavano  al  capitale  sociale  in  misura
          compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'art. 30  e
          il  valore  nominale  di  lire  quindici  milioni   possono
          continuare a detenere le relative azioni. 
            3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo  i  consorzi   economici   a
          garanzia  limitata  esercenti  attivita'  bancaria,  devono
          trasformarsi in societa' per azioni  o  in  banca  popolare
          ovvero deliberare  fusioni  con  banche  da  cui  risultino
          societa' per azioni o  banche  popolari.  Le  deliberazioni
          assembleari sono assunte con le maggioranza previste  dagli
          statuti  per  le  modificazioni  statutarie;   quando,   in
          relazione  all'oggetto  delle  modificazioni,  gli  statuti
          prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno
          elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 
            150. Banche di credito cooperativo. -  1.  Le  banche  di
          credito cooperativo costituite anteriormente al  1  gennaio
          1993 possono mantenere l'originaria  denominazione  purche'
          integrata dall'espressione "credito cooperativo". 
            2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a  quanto
          previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35,
          comma 2,  del  presente  decreto  legislativo  entro  il  1
          gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono de-
          liberate con le maggioranze previste dagli statuti  per  le
          deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 
            3. Le banche di credito cooperativo costituite prima  del
          22  febbraio  1992  non  sono  tenute  ad  adeguarsi   alle
          prescrizioni dell'art. 33,  comma  4,  relative  al  limite
          minimo del valore nominale delle azioni. 
            4. (Omissis). 
            5.  La  Banca  d'Italia  impartisce  istruzioni  per   il
          graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma
          1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio
          1992, abbiano in essere  impieghi  a  non  soci  in  misura
          eccedente quella consentita. 
            6. Le disposizioni dettate dall'art. 37  si  applicano  a
          decorrere   dall'approvazione   del    bilancio    relativo
          all'esercizio 1993. Le  relative  modificazioni  statutarie
          sono deliberate con le maggioranze previste  dagli  statuti
          per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 
            151.  Banche  pubbliche  residue.  -  1.  L'operativita',
          l'organizzazione e il funzionamento delle banche  pubbliche
          residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo,
          dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate. 
            152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito
          su pegno di seconda categoria. - 1. Entro il 1 gennaio 1996
          le casse comunali di credito agrario e i monti  di  credito
          su pegno di seconda categoria che non raccolgono  risparmio
          tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla
          cessazione dell'esercizio dell'attivita' creditizia  ovvero
          alla estinzione degli enti stessi. Trascorso  tale  termine
          le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in
          liquidazione. 
            2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i
          monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra
          il pubblico continuano a esercitare l'attivita' di  credito
          su pegno. A tali enti si applicano, in quanto  compatibili,
          le disposizioni del presente decreto legislativo. 
            158. Disposizioni relative a  particolari  operazioni  di
          credito. - 1. Fino all'emanazione delle disposizioni  della
          Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua  ad
          applicarsi in materia la  disciplina  dettata  dalle  norme
          previgenti. 
            2. Le disposizioni disciplinanti le  cartelle  fondiarie,
          ancorche' abrogate,  continuano  a  essere  applicate  alle
          cartelle in  circolazione,  a  eccezione  delle  norme  che
          prevedono interventi della Banca d'Italia. 
            3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni
          di  credito  agrario  continuano  a  esercitarlo   con   le
          limitazioni   previste   nei    rispettivi    provvedimenti
          autorizzativi. 
            4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate
          le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927,  n.
          1509, convertito con modificazioni  dalla  legge  5  luglio
          1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio  1928,
          e   successive   modificazioni   e   integrazioni,    dette
          disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a
          esse fanno riferimento. 
            5. Fino  alla  stipulazione  delle  convenzioni  previste
          dall'art.  47  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti in materia di  assegnazione  e  gestione  di  fondi
          pubblici di agevolazione creditizia. 
            154. Fondo interbancario di garanzia. - 1. Al fondo, alla
          sezione speciale e alla sezione  garanzia  per  il  credito
          peschereccio,  previsti  dall'art.  45,  si  applicano   le
          disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente  della
          Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601. 
            155. Soggetti operanti nel settore finanziario.  -  1.  I
          soggetti che esercitano  le  attivita'  previste  dall'art.
          106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma  2  e
          del comma  3,  lettera  b),  del  medesimo  articolo  entro
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto legislativo. 
            2. L'art. 107  trova  applicazione  anche  nei  confronti
          delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo  sviluppo
          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
            3. Le agenzie di prestito su  pegno  previste  dal  terzo
          comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
          sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 
            4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e  di
          secondo grado, anche costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29  e  30
          della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,  sono  iscritti  in
          un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106  del
          presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle
          disposizioni del titolo V del presente decreto  legislativo
          e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  luglio   1991,   n.   197.
          L'iscrizione  nella  sezione  non  abilita   a   effettuare
          operazioni riservate agli intermediari finanziari. 
            156. Modifica di disposizioni legislative. - (Omissis). 
            157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992  n.
          87. - (Omissis). 
            158. Disposizioni applicabili alle banche e alle societa'
          finanziarie comunitarie che esercitano attivita' di 
          intermediazione mobiliare. - (Abrogato). 
            159. Regioni a statuto speciale. - 1. Le  valutazioni  di
          vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. 
            2.  Nei  casi  in  cui  i  provvedimenti  previsti  dagli
          articoli  14,  31,  36,  56  e  57  sono  attribuiti   alla
          competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini
          di vigilanza, un parere vincolante. 
            3.  Sono  inderogabili  e  prevalgono   sulle   contrarie
          disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e  2
          nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e  47.  Restano  peraltro
          ferme le competenze attribuite agli organi regionali  nella
          materia disciplinata dall'art. 26. 
            4.  Le  regioni  a  statuto  speciale,  alle  quali  sono
          riconosciuti,  in  base  alle  norme  di   attuazione   dei
          rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla
          direttiva n. 89/646/CEE,  provvedono  a  emanare  norme  di
          recepimento  della  direttiva  stessa  nel  rispetto  delle
          disposizioni di  principio  non  derogabili  contenute  nei
          commi precedenti. 
            160. Conferma  di  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          valori mobiliari. - 1. Restano ferme le disposizioni  della
          legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991,  n.
          157, quelle concernenti la quotazione dei valori  mobiliari
          nei mercati  regolamentati,  nonche'  la  disciplina  della
          sollecitazione del pubblico risparmio. 
            161. Norme abrogate. - 1. Sono o restano abrogati: 
             il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; 
             la legge 15 luglio 1906, n. 441; 
             il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; 
             il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; 
             il  regio  decreto-legge  2  settembre  1919,  n.  1709,
          convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; 
             il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; 
             il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 
             il  regio  decreto-legge  15  dicembre  1923,  n.  3148,
          convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; 
             il  regio  decreto-legge  4   maggio   1924,   n.   993,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          1926, n. 255; 
             il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; 
             il  regio  decreto-legge  1  luglio   1926,   n.   1297,
          convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531; 
             il  regio  decreto-legge  7  settembre  1926,  n.  1511,
          convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107; 
             il  regio  decreto-legge  6  novembre  1926,  n.   1830,
          convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108; 
             il  regio  decreto-legge  13  febbraio  1927,  n.   187,
          convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537; 
             il  regio  decreto-legge  29  luglio  1927,   n.   1509,
          convertito dalla legge, 5 luglio 1928, n. 1760,  e  succes-
          sive modificazioni e integrazioni; 
             il decreto ministeriale 23 gennaio  1928,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Resta salvo  quanto  previsto
          dal comma 3 del presente articolo; 
             il  regio  decreto-legge  5  luglio   1928,   n.   1817,
          convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154; 
             il  regio  decreto-legge  4  ottobre  1928,   n.   2307,
          convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040; 
             il regio decreto 25 aprile 1929, n.  967,  e  successive
          modificazioni; 
             il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; 
             il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito
          dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640; 
             il  regio  decreto-legge  13  novembre  1931,  n.  1398,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          1932, n. 1581; 
             la legge 30 maggio 1932, n. 635; 
             il  regio  decreto-legge  24  maggio   1932,   n.   721,
          convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710; 
             la legge 30 maggio 1932, n. 805; 
             la legge 3 giugno 1935, n. 1281; 
             l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; 
             il  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,   n.   1883,
          convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225; 
             il  regio  decreto-legge  12   marzo   1936,   n.   375,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 
          141,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  fatta
          eccezione per il Titolo III e per gli  articoli  32,  primo
          comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b); 
             il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito
          dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169; 
             il  regio  decreto-legge  15  ottobre  1936,  n.   2008,
          convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50; 
             il  regio  decreto-legge  12  agosto  1937,   n.   1561,
          convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352; 
             il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,  e  successive
          modificazioni e integrazioni; 
             il  regio  decreto-legge  24  febbraio  1938,  n.   204,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  giugno  1938,
          n. 778; 
             la legge 7 aprile 1938, n. 378; 
             la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli
          articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13,  14,  15  e
          31; 
             il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito
          dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86; 
             il  regio  decreto  25  maggio  1939,  n.  1279,   fatta
          eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo  e
          terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; 
             la legge 16 novembre 1939, n. 1797; 
             la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; 
             la legge 21 maggio 1940, n. 657; 
             la legge 10 giugno 1940, n. 933; 
             il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; 
             gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice 
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 
             il  decreto  legislativo  luogotenenziale  14  settembre
          1944, n. 226; 
             il capo III del decreto legislativo  luogotenenziale  28
          dicembre 1944, n. 416; 
             i capi III e IV del decreto legislativo  luogotenenziale
          28 dicembre 1944, n. 417; 
             il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
          12 agosto 1946, n. 76; 
             il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
          13 ottobre 1946, n. 244; 
             il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
          23 agosto 1946, n. 370; 
             il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453; 
             il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491; 
             il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
          17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3,
          4, 5 e  per  le  competenze  valutarie  del  CICR  previste
          dall'art. 1, primo comma; 
             il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
          15 dicembre 1947, n. 1418; 
             il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
          15 dicembre 1947, n. 1419; 
             il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
          15 dicembre 1947, n. 1421; 
             il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105  e  suc-
          cessive modificazioni; 
             il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569; 
             la legge 29 luglio 1949, n. 474; 
             la legge 22 giugno 1950, n. 445; 
             la legge 10 agosto 1950, n. 717; 
             la legge 17 novembre 1950, n. 1095; 
             la legge 27 novembre 1951, n. 1350; 
             i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,  fatta
          eccezione per gli articoli 21,  37,  38,  primo  e  secondo
          comma, 39, primo comma, 40,  primo  comma,  e  41,  secondo
          comma; 
             la legge 11 dicembre 1952, n. 3093; 
             la legge 24 febbraio 1953, n. 101; 
             la legge 13 marzo 1953, n. 208; 
             la legge 11 aprile 1953, n. 298; 
             la legge 8 aprile 1954, n. 102; 
             la legge 31 luglio 1957, n. 742; 
             la  legge  24  dicembre  1957,  n.  1295,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  fatta  eccezione  per  gli
          articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; 
             l'art. 155 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 gennaio 1958, n. 645; 
             la legge 21 luglio 1959, n. 607; 
             la legge 11 ottobre 1960, n. 1235; 
             la legge 23 ottobre 1960, n. 1320; 
             la legge 3 febbraio 1961, n. 39; 
             la legge 21 maggio 1961, n. 456; 
             la legge 27 giugno 1961, n. 562; 
             la legge 28 luglio 1961, n. 850; 
             la legge 24 novembre 1961, n. 1306; 
             la legge 30 aprile 1962, n. 265; 
             gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25  novembre  1962,
          n. 1679; 
             il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 
          1962, n. 1907; 
             la legge 10 maggio 1964, n. 407; 
             la legge 5 luglio 1964, n. 627; 
             la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; 
             la legge 11 maggio 1966, n. 297; 
             la legge 24 dicembre 1966, n. 1262; 
             gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto  n.  700,
          nonche'  ogni  altra  disposizione  della  medesima   legge
          relativa    all'organizzazione,    al    funzionamento    e
          all'operativita'  della  "Sezione  credito"   della   Banca
          nazionale delle comunicazioni; 
             l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; 
             la legge 31 ottobre 1967, n. 1084; 
             la legge 28 ottobre 1968, n. 1178; 
             la legge 27 marzo 1969, n. 120; 
             l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970; 
             la legge 28 ottobre 1970, n. 866; 
             il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 
          1971, n. 896; 
             la legge 26 ottobre 1971, n. 917; 
             la legge 3 dicembre 1971, n. 1033; 
             la legge 5 dicembre 1972, n. 848; 
             la legge 29 novembre 1973, n. 812; 
             il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 
          1973, n. 916; 
             la legge 11 marzo 1974, n. 75; 
             la legge 14 agosto 1974, n. 392; 
             la legge 14 agosto 1974, n. 395; 
             gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13  agosto  1975,
          n.  376,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  16
          ottobre 1975, n. 492; 
             l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492; 
             l'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403; 
             la legge 10 febbraio 1981, n. 23; 
             gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1 agosto  1981,  n.
          423; 
             l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72; 
             l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
          modificazioni e integrazioni; 
             l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359; 
             la legge 18 luglio 1984, n. 360; 
             gli articoli 12 e 21 della legge 27  febbraio  1985,  n.
          49; 
             gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4  giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni; 
             la legge 17 aprile 1986, n. 114; 
             la legge 17 aprile 1986, n. 115; 
             l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 
             gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e
          4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8  e  15
          della legge 28 agosto 1989,  n.  302.  Resta  fermo  quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo; 
             l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218; 
             il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287  e  suc-
          cessive modificazioni; 
             l'art. 18 e il titolo VII  del  decreto  legislativo  20
          novembre 1990, n. 356; 
             la legge 6 giugno 1991, n. 175; 
             l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6,  8,  9  e  10,
          l'art. 7 e l'art.  8,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta  fermo  quanto  previsto
          dal comma 2 del presente articolo; 
             l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
             l'art. 1 della legge 17 febbraio  1992,  n.  207,  salvo
          quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge; 
             il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.  481,  fatta
          eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; 
             il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528. 
            2. Sono abrogati ma continuano a  essere  applicati  fino
          alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  emanati
          dalle autorita' creditizie ai sensi  del  presente  decreto
          legislativo: 
             l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; 
             gli articoli 21 e 22, secondo,  terzo  e  quarto  comma,
          della legge 9 maggio 1975, n. 153; 
             la legge 5 marzo 1985, n. 74; 
             il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 
          1985, n. 350; 
             gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 
          1989, n. 302; 
             gli articoli 23 e 24 della legge 29  dicembre  1990,  n.
          428; 
             il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301; 
             il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302,  fatta
          salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5  dell'art.
          2; 
             l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 
             l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e  2-bis,  e
          l'art.  9  del  decreto-legge  3  maggio  1991,   n.   143,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio  1991,
          n. 197; 
             il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992,  n.
          142; 
             la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per 
          l'art. 10; 
             il decreto de Ministro del tesoro  12  maggio  1992,  n.
          334. 
            3. Gli articoli  2  e  31  del  decreto  ministeriale  23
          gennaio  1928,  cosi'  come   successivamente   modificati,
          continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 
          152 del presente decreto legislativo. 
            4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile  con
          il presente decreto legislativo. 
            5. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie  ai
          sensi di norme abrogate o sostituite  continuano  a  essere
          applicate  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei
          provvedimenti  emanati  ai  sensi  del   presente   decreto
          legislativo. 
            6. I contratti gia' conclusi e i  procedimenti  esecutivi
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori. 
            7.  Restano  autorizzate,  salvo  eventuali  revoche,  le
          partecipazioni   gia'   consentite   in   sede   di   prima
          applicazione del titolo V della legge 10 ottobre  1990,  n.
          287. 
            162.  Entrata  in  vigore.  -  1.  Il  presente,  decreto
          legislativo entra in vigore il 1 gennaio 1994.