Art. 65
            Modifica alla legge 23 dicembre 1994, n. 724

  1.  All'articolo  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6.  La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3
avviene  tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67,
comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43."
 
          Nota all'articolo 65:
            -  Il  testo  dell'articolo  40  della  legge n. 724/1994
          (Misure  di  razionalizzazione  della   finanza   pubblica)
          coordinato con la modifica introdotta dal presente articolo
          e' il seguente:
            40.  Sistema  di  finanziamento  CONSOB.  - 1. Nel quadro
          dell'attivazione di un processo di  revisione  dell'assetto
          istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la
          CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di
          ciascun   anno,   a   decorrere  dal  1995,  il  fabbisogno
          finanziario  per   l'esercizio   successivo,   nonche'   la
          previsione   delle   entrate,   realizzabili  nello  stesso
          esercizio, per effetto dell'applicazione dei  corrispettivi
          di cui al comma 3.
            2.   Sulla  base  della  segnalazione  della  CONSOB,  il
          Ministro  del  tesoro,  determina,  con  proprio   decreto,
          l'ammontare  annuo  del  fondo  di  cui all'art. 1, settimo
          comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e suc-
          cessive   modificazioni,   necessario   per  assicurare  la
          copertura degli oneri di funzionamento  della  CONSOB,  non
          finanziati con i corrispettivi di cui al comma 3.
            3.  Entro  i  limiti  dei fabbisogni finanziari di cui al
          comma 1, e, limitatamente all'esercizio  1995,  nei  limiti
          della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB
          determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per
          i  servizi  da  essa  resi in base a disposizioni di legge,
          quali la tenuta degli albi,  lo  svolgimento  di  esami  di
          abilitazione,  la vigilanza sull'adempimento degli obblighi
          informativi verso il mercato, i controlli  sulle  attivita'
          di   revisione  dei  bilanci,  di  promozione  dei  servizi
          finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione
          del pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza  nei
          mercati  regolamentati, nonche' l'accesso alle informazioni
          organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB stessa.   Nella
          determinazione  delle  predette  contribuzioni,  la  CONSOB
          adottera' criteri di parametrazione che tengano  conto  dei
          costi  derivanti  dalle  diverse  attivita'  di  vigilanza,
          nonche'  della  equa   redistribuzione   degli   oneri   di
          contribuzione  gia'  esistenti  per  il  funzionamento e il
          mantenimento delle strutture di mercato.
            4.  Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono
          rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,  nono
          comma,  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e suc-
          cessive modificazioni.
            5. I  corrispettivi  di  cui  al  comma  3  sono  versati
          direttamente  alla  CONSOB  in deroga alla legge 29 ottobre
          1984, n. 720 e successive modificazioni, e vengono iscritti
          in apposita voce del relativo bilancio di previsione.
            6. La riscossione coattiva delle  contribuzioni  previste
          dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
          cui  all'articolo  67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988,
          n. 43.