Art. 65 Modifica alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 1. All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43."
Nota all'articolo 65: - Il testo dell'articolo 40 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) coordinato con la modifica introdotta dal presente articolo e' il seguente: 40. Sistema di finanziamento CONSOB. - 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 3. 2. Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e suc- cessive modificazioni, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non finanziati con i corrispettivi di cui al comma 3. 3. Entro i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1, e, limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attivita' di revisione dei bilanci, di promozione dei servizi finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione del pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza nei mercati regolamentati, nonche' l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adottera' criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dalle diverse attivita' di vigilanza, nonche' della equa redistribuzione degli oneri di contribuzione gia' esistenti per il funzionamento e il mantenimento delle strutture di mercato. 4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e suc- cessive modificazioni. 5. I corrispettivi di cui al comma 3 sono versati direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione. 6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.