Art. 66 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere: a) l'articolo 3, comma 2, lettera a), nella parte relativa al capitale sociale delle SIM, dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d); b) l'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 7, comma 1; c) l'articolo 3, comma 2, lettera e), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 1; d) l'articolo 4, comma 1, dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 10, comma 6; e) l'articolo 15, dal compimento delle procedure previste dall'articolo 62; f) gli articoli 20, ad eccezione dei commi 9 e 10, 23 e 24, dal compimento delle procedure previste dall'articolo 56; g) l'articolo 22, dall'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'articolo 52. 2. Sono abrogati: a) l'articolo 18 ter, commi terzo, quarto e quinto, sub 1, e l'articolo 19, sub 1, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; b) le restanti disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 9, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'articolo 10, comma 3, dell'articolo 19, comma 2, dell'articolo 20, commi 9 e 10, e dell'articolo 21; c) l'articolo 158 del T.U. bancario; d) l'articolo 4, comma 4, lettera a) della legge 14 agosto 1993, n. 344 e l'articolo 4, comma 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, nella parte in cui si riferiscono ai protocolli di autonomia gestionale. 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.