Art. 66
                             Abrogazioni

  1.  Sono  abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n.
1, con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere:
   a)  l'articolo  3,  comma  2,  lettera a), nella parte relativa al
capitale  sociale delle SIM, dall'entrata in vigore del provvedimento
previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
   b)  l'articolo  3,  comma  2, lettere b), c) e d), dall'entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'articolo 7, comma 1;
   c)  l'articolo  3, comma 2, lettera e), dall'entrata in vigore del
provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 1;
   d) l'articolo 4, comma 1, dall'entrata in vigore del provvedimento
previsto dall'articolo 10, comma 6;
   e)   l'articolo   15,  dal  compimento  delle  procedure  previste
dall'articolo 62;
   f)  gli  articoli  20, ad eccezione dei commi 9 e 10, 23 e 24, dal
compimento delle procedure previste dall'articolo 56;
   g)   l'articolo  22,  dall'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
previsti dall'articolo 52.
  2. Sono abrogati:
   a)  l'articolo  18  ter,  commi  terzo,  quarto e quinto, sub 1, e
l'articolo  19,  sub  1,  del  decreto  legge  8  aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
   b)  le  restanti disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ad
eccezione  dell'articolo  4,  comma  2,  dell'articolo  7,  comma  4,
dell'articolo  9,  commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'articolo 10, comma
3,  dell'articolo  19,  comma  2,  dell'articolo  20, commi 9 e 10, e
dell'articolo 21;
   c) l'articolo 158 del T.U. bancario;
   d)  l'articolo  4, comma 4, lettera a) della legge 14 agosto 1993,
n.  344  e  l'articolo 4, comma 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
nella  parte  in  cui  si  riferiscono  ai  protocolli  di  autonomia
gestionale.
  3.  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il
presente  decreto.  Il  rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da
regolamenti  o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.