Art. 67 Norma transitoria 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili con la disciplina comunitaria e con le norme del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. Le relative violazioni sono sanzionate ai sensi degli articoli 43 e 44 con la procedura ivi prevista. 2. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le proce- dure di fallimento delle Sim, per le quali non sia stata ancora dichiarata l'esecutivita' dello stato passivo ne' effettuate restituzioni, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa disciplinate dall'articolo 34. 4. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro perche' emani il relativo decreto e alla Banca d'Italia in relazione a quanto disposto dall'articolo 34. 5. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.