Art. 67
                          Norma transitoria

  1.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  delle  norme  abrogate  o
sostituite  continuano ad essere applicate, in quanto compatibili con
la  disciplina  comunitaria e con le norme del presente decreto, fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del
presente decreto nelle corrispondenti materie. Le relative violazioni
sono  sanzionate ai sensi degli articoli 43 e 44 con la procedura ivi
prevista.
  2. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di
carattere  generale  da  emanarsi  ai sensi del presente decreto sono
adottati  entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
medesimo.
  3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto le proce-
dure  di  fallimento  delle  Sim,  per  le quali non sia stata ancora
dichiarata   l'esecutivita'   dello   stato  passivo  ne'  effettuate
restituzioni,  sono  convertite  in  procedure di liquidazione coatta
amministrativa disciplinate dall'articolo 34.
  4.  Fermo  restando  l'accertamento  dello stato di insolvenza gia'
dichiarato,  il  tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in
camera  di  consiglio  che  la societa' e' soggetta alla procedura di
liquidazione  coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero
del tesoro perche' emani il relativo decreto e alla Banca d'Italia in
relazione a quanto disposto dall'articolo 34.
  5.  Gli  organi  del cessato fallimento e quelli della liquidazione
coatta  provvedono  con  urgenza al passaggio delle consegne, dandone
notizia  con  le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.