Art. 8 Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale 1. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM. 2. Con il medesimo regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine, si considerano anche le azioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto. 3. In assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non puo' esser esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Nota all'articolo 8: - Il testo dell'articolo 2377 del codice civile (r.d. 16 marzo 1942, n. 262) e' il seguente: 2377. Invalidita' delle deliberazioni. - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci o dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresi' dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilita'. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo, se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformita' della legge e dell'atto costitutivo.