Art. 8
       Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale

  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  con regolamento adottato sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei
partecipanti al capitale delle SIM.
  2. Con il medesimo regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la
quota   percentuale  del  capitale  che  deve  essere  posseduta  per
l'applicazione  del  comma  1. A questo fine, si considerano anche le
azioni  possedute per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto
di  voto  spetta  o  e' attribuito ad un soggetto diverso dal socio o
esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto.
  3.  In  assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto
di voto inerente alle azioni eccedenti il suddetto limite. In caso di
inosservanza,  la  deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo
2377  del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata
raggiunta  senza i voti inerenti alle predette azioni. L'impugnazione
puo'  essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia entro
sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta
a   iscrizione   nel   registro   delle   imprese,   entro  sei  mesi
dall'iscrizione.  Le azioni per le quali non puo' esser esercitato il
diritto  di  voto  sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea.
 
          Nota all'articolo 8:
            -  Il testo dell'articolo 2377 del codice civile (r.d. 16
          marzo 1942, n. 262) e' il seguente:
            2377. Invalidita' delle deliberazioni. - Le deliberazioni
          dell'assemblea,  prese  in  conformita'   della   legge   e
          dell'atto  costitutivo,  vincolano  tutti i soci, ancorche'
          non intervenuti o dissenzienti.
            Le deliberazioni che non sono prese in conformita'  della
          legge  o  dell'atto  costitutivo  possono  essere impugnate
          dagli amministratori, dai sindaci  o  dai  soci  assenti  o
          dissenzienti,  e  quelle  dell'assemblea ordinaria altresi'
          dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla
          data della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta  ad
          iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  entro  tre mesi
          dall'iscrizione.
            L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto  a
          tutti  i  soci  ed  obbliga gli amministratori a prendere i
          conseguenti     provvedimenti,     sotto     la     propria
          responsabilita'.   In   ogni  caso  sono  salvi  i  diritti
          acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti
          in esecuzione della deliberazione.
            L'annullamento della deliberazione non puo'  aver  luogo,
          se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa
          in conformita' della legge e dell'atto costitutivo.