Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: FLICK