Art. 10.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 agosto 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                     previdenza sociale
                                  CIAMPI,  Ministro  del tesoro e del
                                     bilancio  e della programmazione
                                     economica
                                  BERSANI,  Ministro  dell'industria,
                                     del commercio e dell'artigianato
 Visto, il Guardasigilli: FLICK