Art. 3.
            Disposizioni per i dipendenti delle societa'
                 costituite dalla GEPI e dall'INSAR
  1.  In  considerazione  delle  prospettive  di  impiego nelle nuove
attivita'   intraprese   dalla  GEPI  per  effetto  delle  misure  di
rifinanziamento  disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per
effetto  della  costituzione  di  societa'  miste con amministrazioni
pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto-legge 31 gennaio
1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995,  n.  95,  per  i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, dipendenti dalle societa' non
operative   costituite   dalla   GEPI,  operanti  nei  territori  del
Mezzogiorno  indicati  nel  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, e nelle aree di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione  salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il  31  maggio  1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi,
con   pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico  di
mobilita'  e  ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di
mobilita'  anche  per  il  periodo  per  il quale non percepiscono le
relative  indennita'.  La  proroga  non  si  applica ai dipendenti in
possesso  dei  requisiti  necessari  per  usufruire  dei  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge  23  luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici
di  vecchiaia  e  di  anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
  2.  Decorsi  i  primi  sei  mesi del periodo di fruizione di cui al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e'  ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi
di  assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra
l'8  febbraio  1995  ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al
comma  1,  che  non  abbiano  titolo per usufruire dell'indennita' di
mobilita',  il  trattamento  di  integrazione salariale e' fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  3.  Per  i  lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7,
commi  6-bis  ,  6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi  quelli  di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di  integrazione  salariale  sono  prorogati  sino  e non oltre il 31
maggio  1995,  con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  4.  L'articolo  1,  commi  5  e  8,  trova  applicazione  anche nei
confronti  dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando
che  i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
  5.  Per  la  GEPI  e  l'INSAR  rimangono  fermi,  nei confronti dei
lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti  di  integrazione  salariale siano cessati a tale data ai
sensi  del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi  compresi  quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali  possono  svolgere,  in  deroga  alla  normativa vigente, anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
  6.  I  lavoratori  di  cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all'articolo  1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite  delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui  all'articolo  1,  comma  4.  Il  sussidio  erogato  ai sensi del
presente  comma,  sommato a quello fruito durante la partecipazione a
lavori  socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di
dodici mesi.
  7.  L'impegno  della  GEPI  e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene
meno   nei   confronti  di  quei  lavoratori  che  non  accettino  di
partecipare alle iniziative per essi predisposte.
  8.  La  GEPI  e  l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla
data  del  14  giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  una  relazione sull'aggiornamento della lista di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
    a)  numero  di  lavoratori  reimpiegati  a tempo indeterminato in
nuove  iniziative  produttive  ovvero  riavviati  presso imprese gia'
esistenti,   in   attivita'  di  servizio  ovvero  in  iniziative  di
autoimpiego;
    b)  numero  di  lavoratori  temporaneamente  utilizzati in lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
    c)  numero  di  lavoratori impegnati in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale;
    d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
  9.  Agli  oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il
1995,  si  provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
3664  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo.
  10.  I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali
a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche  per  l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.
  11.  La  societa'  INSAR,  al fine di favorire la rioccupazione dei
propri  lavoratori  e' autorizzata, in analogia a quanto previsto dal
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire societa'
per  azioni  con  i  comuni e le province della Sardegna o entrare in
societa'  da  essi  partecipate  anche  per  la  gestione dei servizi
pubblici locali.
  12.   La   GEPI   S.p.a.,   nell'ambito   delle   risorse  previste
dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti,
rispettivamente,  di  lire  10  miliardi per l'anno 1995 e di lire 20
miliardi  per  l'anno  1996, puo' promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al  comma  1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in  favore  dei  quali verranno realizzate le predette iniziative non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
  13.  Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del   decreto-legge   29   marzo   1991,   n.  108,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 1 giugno 1991, n. 169, La Nova, societa'
costituita  dalla  GEPI  e  dalla  regione Sicilia, e' autorizzata ad
effettuare   interventi  nella  regione  Sicilia  nei  confronti  dei
lavoratori  diversi  da  quelli  individuati  dal presente articolo e
dalla  delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse
finanziarie  a  tal  fine  assicurate  dalla  regione  Sicilia.  Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7  e  8,  del  decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
  14.   Gli   interventi   di   cui  all'articolo  7,  comma  9,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei
limiti delle risorse alle scopo preordinate.