Art. 6. Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale. 1. Al fine di consentire maggiore celerita' nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilita'. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura. 2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile". 3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante e' pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. 4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento. 5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto. 6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti. 7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.