Art. 6.
Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarieta'
   e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.
  1.  Al  fine di consentire maggiore celerita' nella concessione dei
trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria,  fino  al 31
dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario
per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione
quando   il   piano   contenga  prospettive  di  risanamento  e,  ove
necessario,  modalita'  di  gestione  degli  esuberi  alternativi  al
collocamento  dei  lavoratori  in  mobilita'. Tale disposizione trova
applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura.
  2.  Nell'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  le  parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti:
"o mensile".
  3.  L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente
alla  data  del  14  giugno  1995.  Per  questi  ultimi la misura del
trattamento  di  integrazione  salariale  spettante e' pari al 60 per
cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
  4.  I  datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta',
ad  eccezione  di  quelli  di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle
disponibilita'   preordinate  nel  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo  1,  comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi,
ad  una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale  ad  essi  dovuta  per  i  lavoratori interessati dalla
riduzione  dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per
cento  per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88  del  Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo
disponga  una  riduzione  dell'orario  superiore  al 30 per cento, la
predetta  misura  e'  elevata,  rispettivamente,  al  35 ed al 40 per
cento.
  5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato
dall'articolo  12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
segna  esclusivamente  il  periodo  entro  il  quale  il contratto di
solidarieta'  deve  essere  stipulato per poter accedere al beneficio
ivi previsto.
  6.  I  contratti  ad  incremento  degli  organici per i quali trova
applicazione  il  beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451, sono stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della
legge  28  febbraio  1987,  n.  56.  Il  Ministro  del lavoro e della
previdenza    sociale,   sentite   le   organizzazioni   maggiormente
rappresentative   dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  fissa
l'ammontare  del beneficio previsto dal predetto articolo e determina
le  modalita'  della  spesa  e  della  sua  attivazione attraverso le
commissioni  regionali  per  l'impiego.  Con  il medesimo decreto una
parte  delle  risorse  di  cui al presente comma viene riservata alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
  7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al
31  dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1,  comma  4, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo.