Art. 2.

  1.  I  commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993,
n. 549, sono sostituiti dal seguente:
  "3.   La   produzione,   l'utilizzazione,  la  commercializzazione,
l'importazione  e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A
e  B  allegate  alla  presente  legge cessano comunque il 31 dicembre
2008,  fatte  salve  le  sostanze, le lavorazioni e le produzioni non
comprese  nel  campo  di  applicazione  del regolamento (CE) 3093/94,
secondo  le  definizioni ivi previste. Per le modalita' di cessazione
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla
presente  legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di
cui  alla  tabella  B  relativamente ai quali sono concesse deroghe a
quanto  previsto  dal  presente  comma, nonche' per le date fino alle
quali  e' consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella
A  allegata  alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di
apparecchi   e   impianti,   si   applica  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  26  marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
82  del  6  aprile  1996.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  sono apportate modifiche ed integrazioni al citato
decreto 26 marzo 1996.".
  2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549,
e' sostituito dal seguente:
  "4.   Le   imprese   che   intendono   cessare   la   produzione  e
l'utilizzazione  delle  sostanze di cui alla tabella B, allegata alla
presente  legge,  prima  dei  termini  prescritti, possono concludere
appositi  accordi  di  programma  con i Ministeri dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  e dell'ambiente, al fine di usufruire
degli  incentivi  di  cui  all'articolo  10,  con priorita' correlata
all'anticipo  dei  tempi  di  dismissione,  secondo  le modalita' che
saranno   fissate   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio    e    dell'artigianato,    d'intesa   con   il   Ministro
dell'ambiente.".
  3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549,
e' sostituito dal seguente:
  "5.  Chiunque  viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
punito  con  l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo
del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o
commercializzate.  Nei  casi  piu'  gravi  alla  condanna consegue la
revoca  dell'autorizzazione  o della licenza in base alla quale viene
svolta l'attivita' costituente illecito.".