Art. 2. 1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente: "3. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Per le modalita' di cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, nonche' per le date fino alle quali e' consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 26 marzo 1996.". 2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente: "4. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorita' correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.". 3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente: "5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.".