Art. 2.
  1.  L'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti  e
scuole  di  istruzione  secondaria  nonche'  dei corsi finalizzati al
rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai  piani
da  essa  predisposti  tenendo  conto,  oltre  che  della popolazione
scolastica, delle  condizioni  territoriali  e  socio-economiche  che
possono  rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni,
nonche' di particolari esigenze connesse alla tutela delle  minoranze
linguistiche della provincia di Trento.
   2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la
trasformazione  ed  il  trasferimento delle scuole esistenti, per una
migliore  distribuzione  delle  scuole  nel  territorio  provinciale,
l'attuazione  di  provvedimenti legislativi della provincia in ordine
all'organizzazione e al funzionamento  delle  scuole  e  istituti  di
istruzione  nonche'  l'attuazione  di quanto disposto dall'art. 2 del
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592".
 
            Note all'articolo 2:
             - Il testo dell'art. 5 del D.P.R.  15  luglio  1988,  n.
          405, e' il seguente:
              "Art. 5. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di
          istituti  e  scuole  di  istruzione secondaria, nonche' dei
          corsi  finalizzati  al  rilascio  dei  titoli  di   studio,
          provvede  la Provincia in base a piani da essa predisposti,
          d'intesa con il Ministero  della  pubblica  istruzione  per
          quanto  attiene  agli oneri per il personale a carico dello
          Stato e alle conseguenti variazioni  degli  organici  delle
          scuole di istruzione elementare e secondaria.
             2.  I  piani  di  cui  al  comma  1 comprendono anche la
          soppressione, la trasformazione e  il  trasferimento  delle
          scuole  esistenti,  per  una  migliore  distribuzione delle
          scuole nel territorio provinciale, nonche' l'attuazione  di
          provvedimenti   legislativi   della   Provincia  in  ordine
          all'organizzazione  e  al  funzionamento  delle  scuole  ed
          istituti di istruzione.
             3.  I competenti organi statali dispongono le variazioni
          degli organici ed ogni altro provvedimento che innovi circa
          l'utilizzazione del personale insegnente  in  relazione  ai
          provvedimenti conseguenti all'intesa di cui al comma 1.
             4.  Lo  Stato  assicura  alle scuole della provincia una
          disponibilita'  complessiva  di  personale  insegnante  che
          tenga  conto,  oltre  che  della popolazione scolastica, di
          tutte le condizioni  territoriali  e  socio-economiche  che
          possono  rendere  localmente  difficile  il  raggruppamento
          degli alunni".
             - Per il riferimento all'art. 2 del D.Lgs.  16  dicembre
          1993, n.  592, vedi nota all'art. 1.