Art. 2. 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonche' di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento. 2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e istituti di istruzione nonche' l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592".
Note all'articolo 2: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "Art. 5. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria, nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio, provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria. 2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione e il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, nonche' l'attuazione di provvedimenti legislativi della Provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole ed istituti di istruzione. 3. I competenti organi statali dispongono le variazioni degli organici ed ogni altro provvedimento che innovi circa l'utilizzazione del personale insegnente in relazione ai provvedimenti conseguenti all'intesa di cui al comma 1. 4. Lo Stato assicura alle scuole della provincia una disponibilita' complessiva di personale insegnante che tenga conto, oltre che della popolazione scolastica, di tutte le condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni". - Per il riferimento all'art. 2 del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, vedi nota all'art. 1.