Art. 3.
  1.  Al  comma  1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  15  luglio  1988, n. 405, e aggiunto il seguente periodo:
"Per  l'acquisizione  del  predetto parere si applica quanto disposto
dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
  2.  Il  comma  4  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e abrogato.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n.
          405, e' il seguente:
             "1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento
          e  di  esame,  ivi   comprese   l'introduzione   di   nuovi
          insegnamenti  e la modifica degli orari di insegnamento, e'
          comunicato al Ministero della pubblica  istruzione  per  il
          parere  del  Consiglio  nazionale della pubblica istruzione
          previstro dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A  tal
          fine   il   Consiglio   nazionale   e'   integrato   da  un
          rappresentante della Provincia".
             - L'art. 16 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e'  il
          seguente:
              "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere obbligatoriamente
          sentito un  organo  consuntivo,  questo  deve  emettere  il
          proprio  parere entro il termine prefissato da disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato il parere  o  senza  che  l'organo  adito  abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   e'   in  facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3.  Le  disposizioni  dei  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4. Nel caso in cui l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze  istruttorie  ovvero l'impossibilita', dovuta alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui  al  comma  1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per
          una sola volta,  dal  momento  della  ricezione,  da  parte
          dell'organo   stesso,   delle   notizie   o  dei  documenti
          richiesti, ovvero della sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il dispositivo e' comunicato telegraficamente o  con  mezzi
          telematici.
             6.  Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro-
          cedure di particolare urgenza  per  l'adozione  dei  pareri
          loro richiesti".
             -  Il comma 4 dell'art. 7, del D.P.R. 15 luglio 1988, n.
          405 e' il seguente:
             "4.  Al  maggior   fabbisogno   di   personale   docente
          eventualmente  derivante dalle modifiche di cui al presente
          articolo, il Ministero della pubblica istruzione  provvede,
          nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 5, non oltre l'anno
          scolastico che inizia nell'esercizio finanziario successivo
          a  quello  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          legge provinciale di cui al comma 2".