Art. 3. 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e aggiunto il seguente periodo: "Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241". 2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e abrogato.
Note all'art. 3: - Il comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, e' comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previstro dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della Provincia". - L'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente: "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consuntivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni dei cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti". - Il comma 4 dell'art. 7, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e' il seguente: "4. Al maggior fabbisogno di personale docente eventualmente derivante dalle modifiche di cui al presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione provvede, nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 5, non oltre l'anno scolastico che inizia nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2".