Art. 4.
  1.  L'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami  di
Stato  sono  emanate  dalla  provincia,  sentito  il  Ministero della
pubblica istruzione.
   2. La provincia e' delegata a nominare i  presidenti  e  i  membri
delle  commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e
grado.
   3. In relazione al  particolare  ordinamento  stabilito  ai  sensi
dell'art.  7,  le  materie su cui vertono gli esami di maturita' e le
relative  prove  sono  determinate  annualmente  dal  Ministro  della
pubblica istruzione su proposta della provincia".
 
           Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art. 8, del D.P.R. 15 luglio 1988, n.
          405, e' il seguente:
             "Art. 8. - 1. Le  norme  per  l'attuazione  delle  leggi
          sugli  esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito
          il Ministero della pubblica istruzione, e  sono  comunicate
          al  predetto  Ministero  in tempo utile per la nomina delle
          commissioni d'esame".