Art. 5.
  1.  L'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 9 - 1. La provincia adotta i provvedimenti  di  cui  all'art.
278,  commi  3  e 5, e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  previa  intesa  con  il  Ministero  della   pubblica
istruzione.  Per  la  definizione  dell'intesa  la provincia promuove
apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto  dall'art.  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241".
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art. 9, del D.P.R. 15 luglio 1988, n.
          405, e' il seguente:
             "1. La provincia adotta  i  provvedimenti  di  cui  agli
          articoli  3,  commi  terzo  e  quinto,  e 4 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,  previa
          intesa  con  il Ministero della pubblica istruzione e fatti
          salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti
          l'utilizzazione del personale docente".
             - Il testo del comma  3  dell'art.  278  del  D.Lgs.  16
          aprile 1994, n.  297, e' il seguente:
             "3.  Annualmente  il  Ministro della pubblica istruzione
          autorizza   con   propri   decreti    le    sperimentazioni
          determinando  le  materie  e  gli orari di insegnamento, le
          modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e  per  gli
          eventuali   comandi   di  docenti,  la  composizione  degli
          eventuali  comitati  scientifico-didattici  preposti   alla
          sperimentazione,  la durata della sperimentazione, le prove
          di esame di licenza o di maturita' e la composizione  delle
          commissioni esaminatrici".
             -  Il  testo  del  comma  5  dell'art. 278 del D.Lgs. 16
          aprile 1994, n.  297, e' il seguente:
             "5. Il  Ministro  puo'  anche  riconoscere  con  proprio
          decreto,  sentiti  l'istituto  regionale  competente  e  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere
          di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per
          almeno un quinquennio abbiano attuato validi  programmi  di
          sperimentazione.   Per   ciascuna  scuola  sperimentale  il
          decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture  e
          degli  ordinamenti  e  le  modalita'  per  il reperimento e
          l'utilizzazione  del  personale   docente   amministrativo,
          tecnico e ausiliario".
             -  Il  testo dell'art. 279 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
          297, e' il seguente:
             "1. E' riconosciuta piena validita' agli studi  compiuti
          dagli   alunni  delle  classi  o  scuole  interessate  alla
          sperimentazione di cui all'art.  278,  secondo  criteri  di
          corrispondenza  fissati  nel  decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".
             - Il testo dell'art. 14, della legge 7 agosto  1990,  n.
          241, e' il seguente:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazioneprocedente    debba    acquisire   intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
             2-bis.   Qualora   nella   conferenza    sia    prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. Tali  determinazioni  hanno  il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
             2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 2-bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita'   del   privato   sia
          subordinata  ad  atti  di  consenso, comunque denominati di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In  questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi   della   competenza   ad   esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 non si applicano
          alle  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".