Art. 5. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 - 1. La provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5, e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione. Per la definizione dell'intesa la provincia promuove apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 9, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "1. La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente". - Il testo del comma 3 dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici". - Il testo del comma 5 dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario". - Il testo dell'art. 279 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione". - Il testo dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".