Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente: " 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". 2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' abrogato.
Note all'art. 6: - Il comma 1 dell'art. 10, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1". - Il D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 11. - Il comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "4. Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari di insegnamento, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento".