Art. 6.
   1.  Il  comma  1  dell'art.  10  del  decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  " 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento  esercita
le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato
dalla  parte  I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297".
  2. Il comma  4  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' abrogato.
 
          Note all'art. 6:
             - Il comma 1 dell'art. 10, del D.P.R. 15 luglio 1988, n.
          405, e' il seguente:
             "1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1, la provincia di
          Trento  esercita  le  attribuzioni  demandate   ad   organi
          centrali   e   periferici   dello  Stato  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.  416,  salvo
          quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1".
             -  Il  D.Lgs.  del  16  aprile  1994,  n.  297, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994,  n.
          11.
             -  Il comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n.
          405, e' il seguente:
             "4. Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre
          a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti,  esprime
          parere  obbligatorio  sull'istituzione  e  soppressione  di
          scuole, sui  programmi  ed  orari  di  insegnamento,  sulle
          materie di insegnamento e loro raggruppamento".