Art. 7.
  1.  L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 11. - 1. Fino a quando non sara' diversamente  stabilito  con
legge  provinciale,  la  giunta  provinciale nomina il sovrintendente
scolastico,  scegliendolo  tra   i   dirigenti   dell'amministrazione
centrale  o  periferica  della  pubblica istruzione con qualifica non
inferiore a dirigente, ovvero tra il personale  della  provincia  con
qualifica  non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente
universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo,  direttivo
e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della
provincia.  Il  sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in
materia  di  istruzione  elementare  e  secondaria  e  del   relativo
personale,  che  le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori
agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
   2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
   3. Per il personale di cui al  comma  1,  la  nomina  e'  disposta
previo   collocamento  fuori  ruolo,  anche  se  non  previsto  dalle
disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico".
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 15  luglio  1988,  n.
          405, e' il seguente:
             "Art.  11.  -  1. Per la provincia di Trento il Ministro
          della pubblica istruzione nomina, su proposta della  giunta
          provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto
          tra   i   dirigenti   dell'amministrazione  centrale  della
          pubblica  istruzione  e   dell'amministrazione   scolastica
          periferica   con   qualifica   non  inferiore  a  dirigente
          superiore,  tra  il  personale  della  carriera   direttiva
          dell'amministrazione    provinciale   con   qualifica   non
          inferiore a dirigente  superiore  o  equiparata  e  tra  il
          personale  docente  universitario  di  ruolo,  il personale
          ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea,
          in servizio nelle scuole della provincia.
             2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
             3. Per il personale di cui al  comma  1,  la  nomina  e'
          disposta  previo  collocamento  fuori  ruolo,  anche se non
          previsto dalle  disposizioni  che  regolano  il  rispettivo
          stato   giuridico,   con   le   modalita'   indicate  dalle
          disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti".