Art. 7. 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Fino a quando non sara' diversamente stabilito con legge provinciale, la giunta provinciale nomina il sovrintendente scolastico, scegliendolo tra i dirigenti dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale della provincia con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria e del relativo personale, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. 2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile. 3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Per la provincia di Trento il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. 2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile. 3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico, con le modalita' indicate dalle disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti".