Art. 8.
  1.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, si applicano,  in
quanto   compatibili,   anche   con   riferimento  alle  attribuzioni
trasferite con il presente decreto, intendendosi sostituita  la  data
del  31  dicembre,  di  cui  al comma 2 del medesimo articolo 19 e il
termine di 60 giorni di cui all'art. 20, con la data del 1  settembre
1996.
 
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo dell'art. 19, del D.P.R. 15 luglio 1988, n.
          405, e' il seguente:
             "Art.  19.  -  1.  La   definizione   dei   procedimenti
          amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni
          prima  della data di trasferimento alla provincia di Trento
          delle  funzioni  amministrative  contemplate  dal  presente
          decreto  rimane  di  competenza  degli  organi dello Stato.
          Rimane parimenti di competenza  dei  medesimi  organi,  con
          oneri  a carico del bilancio statale, la liquidazione delle
          ulteriori annualita'  di  spese  pluriennali  a  carico  di
          esercizi   successivi   a  quello  di  trasferimento  delle
          funzioni  alla  suddetta   provincia,   qualora   l'impegno
          relativo  alla  prima  annualita'  abbia  fatto  carico  ad
          esercizi anteriori al detto trasferimento.
             2. Resta altresi', sino alla data del  31  dicembre,  di
          competenza   degli   organi   statali  la  definizione  dei
          provvedimenti che trovino il loro  finanziamento  in  somme
          mantenute  nel  conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del
          regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  o  di  altre
          disposizioni  che  ad  esso facciano riferimento, ovvero in
          forza di particolari norme".
             - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. 15  luglio  1988,  n.
          405, e' il seguente:
             "Art. 20. - 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
          amministrazioni dello Stato provvedono  a  consegnare,  con
          elenchi  descrittivi,  alla  provincia  di  Trento gli atti
          degli uffici centrali concernenti  le  funzioni  trasferite
          con  il  presente  decreto  e relativi ad affari non ancora
          esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art.
          19 e per quelli relativi  a  questioni  o  disposizioni  di
          massima inerenti alle dette funzioni".