Art. 9. 1. Il comma 2 dell'art. 1 nonche' gli articoli 6 e 12 e il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'art. 9: - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "2. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1". - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "Art. 6. - 1. La vigilanza sugli istituti dotati di personalita' giuridica, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, e' esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni". - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria di cui all'art. 1, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza. 2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. 3. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 2 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione in conformita' alle disposizioni vigenti. 4. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico, per il periodo di durata dell'incarico, una indennita' di funzione non pensionabile". - Il testo del comma 2 dell'art. 13 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, e' il seguente: "2. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5".