Art. 9.
  1.  Il comma 2 dell'art. 1 nonche' gli articoli 6 e 12 e il comma 2
dell'art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio
1988, n. 405, sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
                                  BERLINGUER, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Note all'art. 9:
             - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 15  luglio
          1988, n.  405, e' il seguente:
             "2.  Resta ferma la competenza dello Stato in materia di
          stato giuridico ed economico  del  personale  insegnante  -
          ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di
          cui all'art. 2, comma 1".
             -  Il  testo  dell'art.  6 del D.P.R. 15 luglio 1988, n.
          405, e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. La  vigilanza  sugli  istituti  dotati  di
          personalita' giuridica, per la parte relativa alla gestione
          di  fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della
          pubblica  istruzione  per  la  retribuzione  del  personale
          direttivo  e docente, e' esercitata nei modi previsti dalle
          vigenti disposizioni".
             - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 15  luglio  1988,  n.
          405, e' il seguente:
             "Art.  12. - 1. Il sovrintendente scolastico esercita le
          attribuzioni  in  materia  di   istruzione   elementare   e
          secondaria  di  cui all'art. 1, che le vigenti disposizioni
          conferiscono   ai   provveditori   agli   studi    ed    ai
          sovrintendenti  scolastici  regionali.  La  provincia  puo'
          attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti
          in altre materie di propria competenza.
             2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di
          ruolo  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  il  sovrintendente
          esercita  altresi'  le attribuzioni che sono deferite dalle
          leggi  dello  Stato  ai  provveditori  agli  studi  ed   ai
          sovrintendenti scolastici regionali.
             3.  I  ricorsi  proposti dal personale statale di cui al
          comma 2 avverso provvedimenti non definitivi  adottati  dal
          sovrintendente  sono  decisi  dal  Ministro  della pubblica
          istruzione in conformita' alle disposizioni vigenti.
             4.   La  provincia  puo'  attribuire  al  sovrintendente
          scolastico, per il periodo  di  durata  dell'incarico,  una
          indennita' di funzione non pensionabile".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 13 del D.P.R. 15 luglio
          1988, n. 405, e' il seguente:
             "2.   Per  l'utilizzazione  di  personale  della  scuola
          nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi
          dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e  settimo,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          419, per un  numero  di  unita'  di  comando  da  stabilire
          d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5".