Art. 10.
  1.  Fino  a  quando  non  sara'  diversamente  disposto  con  legge
provinciale, il sovrintendente scolastico, l'intendente per le scuole
in  lingua  tedesca  e  l'intendente  per  le  scuole delle localita'
ladine,  esercitano  relativamente alle scuole di ogni ordine e grado
nelle  circoscrizioni  di  competenza, nel rispetto e in applicazione
della  normativa  in materia di ordinamento scolastico provinciale le
stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano
ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
Nei  confronti  del  personale direttivo e docente, di ruolo e non di
ruolo,   delle   predette   scuole,  compreso  il  personale  addetto
all'insegnamento  della  seconda  lingua  nelle  scuole  elementari e
secondarie,  il  sovrintendente  e  gli  intendenti  per le scuole in
lingua   tedesca  e  delle  localita'  ladine  esercitano  le  stesse
attribuzioni   che   sono   deferite   dalle  leggi  dello  Stato  ai
provveditori  agli  studi  ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
Gli    ispettori    scolastici   dipendono   dal   sovrintendente   o
dall'intendente  scolastico  rispettivamente  competente.  I  ricorsi
proposti  dal predetto personale avverso provvedimenti non definitivi
adottati  dal  sovrintendente  e  dagli  intendenti sono decisi dalla
Giunta  provinciale,  su  parere, ove previsto, del competente organo
collegiale.
  2.  Il  sovrintendente  e  gli intendenti scolastici hanno titolo a
partecipare  alle  iniziative  a  carattere  nazionale  promosse  dal
Ministero  della pubblica istruzione per i provveditori agli studi ed
i  sovrintendenti  scolastici  regionali  in  materia  di ordinamento
scolastico.".