Art. 11. 1. L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - 1. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 2, la provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5 e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.".
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente: "Art. 27. - La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente". - I commi 3 e 5 dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) recitano rispettivamente: "3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici". "5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario". - L'art. 279 del D.Lgs. n. 297/1994 recita: "Art. 279. - 1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissata nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".