Art. 11.
  1.  L'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  27.  - 1. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 2, la
provincia  adotta  i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5 e
all'art.  279  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa
intesa con il Ministero della pubblica istruzione.".
 
          Note all'art. 11:
             -  Il  testo  dell'art.  27  del D.P.R. n. 89/1983 e' il
          seguente:
             "Art. 27. - La provincia adotta i provvedimenti  di  cui
          agli  articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,  previa
          intesa  con  il  Ministro della pubblica istruzione e fatti
          salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti
          l'utilizzazione del personale docente".
             - I commi 3 e 5 dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994,
          n. 297 (Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado) recitano rispettivamente:
             "3.  Annualmente  il  Ministro della pubblica istruzione
          autorizza   con   propri   decreti    le    sperimentazioni
          determinando  le  materie  e  gli orari di insegnamento, le
          modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e  per  gli
          eventuali   comandi   di  docenti,  la  composizione  degli
          eventuali  comitati  scientifico-didattici  preposti   alla
          sperimentazione,  la durata della sperimentazione, le prove
          di esame di licenza o di maturita' e la composizione  delle
          commissioni esaminatrici".
             "5.  Il  Ministro  puo'  anche  riconoscere  con proprio
          decreto,  sentiti  l'istituto  regionale  competente  e  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere
          di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per
          almeno  un  quinquennio abbiano attuato validi programmi di
          sperimentazione.  Per  ciascuna  scuola   sperimentale   il
          decreto  stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e
          degli ordinamenti e  le  modalita'  per  il  reperimento  e
          l'utilizzazione   del  personale  docente,  amministrativo,
          tecnico e ausiliario".
             - L'art. 279 del D.Lgs. n. 297/1994 recita:
             "Art. 279. - 1. E'  riconosciuta  piena  validita'  agli
          studi   compiuti   dagli   alunni  delle  classi  o  scuole
          interessate  alla  sperimentazione  di  cui  all'art.  278,
          secondo  criteri  di corrispondenza fissata nel decreto del
          Ministro  della  pubblica  istruzione  che   autorizza   la
          sperimentazione".