Art. 12. 1. Il comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente: " 1. Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non esistenti in provincia.".
Note all'art. 12: - Il comma 1 dell'art. 29 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente: "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca". - Il testo dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153 e' il seguente: "Art. 5. - I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli affari esteri. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate. I provveditori agli studi accertate le condizioni previste nei precedenti commi rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri. I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani, di istruzione secondaria di secodo grado o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessata. I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri. Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal provveditore agli studi. La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, e' concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validita' e' rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorita' consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati".