Art. 12.
  1.  Il  comma  1  dell'art.  29  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Le  disposizioni  contenute  nell'art. 5 della legge 3 marzo
1971,  n.  153, si applicano anche ai cittadini italiani residenti in
provincia  di  Bolzano  che  abbiano  conseguito nei Paesi delle aree
culturali   finitime   un   titolo   finale   di   studio  in  scuole
corrispondenti  a  scuole  e  istituti  italiani  di  istruzione  non
esistenti in provincia.".
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  comma  1 dell'art. 29 del D.P.R. n. 89/1983 e' il
          seguente:
             "Le disposizioni contenute nell'art.  5  della  legge  3
          marzo  1971,  n.  153,  si  applicano  anche  ai  cittadini
          italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia  di
          Bolzano   che   abbiano   conseguito  nei  Paesi  dell'area
          culturale tedesca un titolo  finale  di  studio  in  scuole
          corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria
          di  secondo grado non esistenti in provincia di Bolzano tra
          quelli con insegnamento in lingua tedesca".
             - Il testo dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n.  153
          e' il seguente:
             "Art.  5.  -  I  lavoratori  italiani  e  loro congiunti
          emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo studio
          nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole  italiane
          elementare  e media possono ottenere l'equipollenza a tutti
          gli effetti di legge con i  titoli  di  studio  italiani  a
          condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e
          cultura  generale  italiana  secondo le norme e i programmi
          stabiliti con provvedimento del Ministro  per  la  pubblica
          istruzione d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
             Dalla   prova   integrativa  sono  esentati  coloro  che
          producano  l'attestato  di  frequenza  con  profitto  delle
          classi  o  corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente
          art. 2, ovvero siano in possesso di  un  titolo  di  studio
          straniero  che  comprenda la lingua italiana tra le materie
          classificate.
             I  provveditori  agli  studi  accertate  le   condizioni
          previste  nei  precedenti  commi  rilasciano  il  documento
          comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle  stabilite
          con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito
          il   Consiglio   superiore  della  pubblica  istruzione  di
          concerto con il Ministro per gli affari esteri.
             I lavoratori italiani  e  loro  congiunti  emigrati  che
          abbiano  conseguito  all'estero  un titolo finale di studio
          nelle  scuole  straniere   corrispondenti   agli   istituti
          italiani,  di  istruzione  secondaria  di secodo grado o di
          istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza  a
          tutti  gli  effetti  di  legge  con titoli di studio finali
          italiani a condizione che sostengano le  prove  integrative
          eventualmente  ritenute  necessarie  per  ciascun  tipo  di
          titolo di studio  straniero  da  una  apposita  commissione
          nominata  dal  Ministro per la pubblica istruzione composta
          di 7 membri, uno dei quali designato  dal  Ministero  degli
          affari esteri.
             Le   prove  sono  sostenute  nella  sede  stabilita  dal
          provveditore agli studi al quale  e'  stata  presentata  la
          domanda dell'interessata.
             I  programmi  e  le modalita' di svolgimento delle prove
          sono  stabiliti  con  provvedimento  del  Ministro  per  la
          pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio superiore della
          pubblica istruzione,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli
          affari esteri.
            Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal
          provveditore agli studi.
             La   validita'  in  Italia  di  attestati  di  qualifica
          professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o
          loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati  nel
          terzo  comma  del precedente art. 4, e' concessa sulla base
          di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti  del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi
          d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il
          Ministro per  la  pubblica  istruzione  ove  si  tratti  di
          questioni   rientranti   anche  nella  sua  competenza.  Il
          documento  comprovante  l'estensione  della  validita'   e'
          rilasciato  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e della
          massima occupazione.
             Gli   interessati   dovranno   esibire   un    attestato
          dell'autorita'   consolare  comprovante  la  condizione  di
          lavoratori italiani o loro congiunti emigrati".