Art. 13.
  1.  Con  legge  provinciale  si  provvede all'istituzione dei ruoli
degli  insegnanti  e degli ispettori di religione distinti per gruppi
linguistici  e da disciplinare sulla base dell'intesa con l'ordinario
diocesano  ai  fini  dell'art.  35 comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
 
          Nota all'art. 13:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  35 del D.P.R. n.
          89/1983 e' il seguente:
             "In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione,
          secondo le consolidate tradizioni locali, e' compreso nella
          programmazione  educativa  della   scuola,   definita   nel
          rispetto  delle competenze della provincia ed e' impartito,
          sia nella scuola elementare che in  quella  secondaria,  da
          appositi  docenti  che  siano  sacerdoti  oppure  religiosi
          oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario  diocesano,
          nominati  dall'autorita' scolastica competente d'intesa con
          l'ordinario stesso".