Art. 13. 1. Con legge provinciale si provvede all'istituzione dei ruoli degli insegnanti e degli ispettori di religione distinti per gruppi linguistici e da disciplinare sulla base dell'intesa con l'ordinario diocesano ai fini dell'art. 35 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
Nota all'art. 13: - Il testo del comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente: "In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, e' compreso nella programmazione educativa della scuola, definita nel rispetto delle competenze della provincia ed e' impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorita' scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso".