Art. 14.
  1.  Nell'attribuzione  delle competenze di cui all'art. 1, comma 1,
del  decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
sono   comprese  anche  le  competenze  esercitate  dallo  Stato  nei
confronti del Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano.
  2.  Nei confronti del personale direttivo ed educativo del predetto
Convitto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 12 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 febbraio 1983, n. 89,
cosi' come modificato dal presente decreto.
  3. Nei confronti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario,
si  applicano le disposizioni riguardanti il corrispondente personale
contenute nell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89.
  4.  I  beni  mobili  ed  immobili,  con le relative pertinenze, del
Convitto  sono  trasferiti  al  patrimonio della provincia secondo le
modalita'  di  cui  agli  articoli  6  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
 
          Note all'art. 14:
             - Il comma 1 dell'art. 1 del D.P.R.  n.  89/1983  e'  il
          seguente:
             "Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato in
          materia di scuola materna  e  di  istruzione  elementare  e
          secondaria   (media,   classica,  scientifica,  magistrale,
          tecnica,  professionale  ed  artistica),   esercitate   sia
          direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato
          sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere
          nazionale  o  pluriregionale,  sono esercitate, nell'ambito
          del proprio territorio,  dalla  provincia  di  Bolzano,  ai
          sensi  e  nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con
          l'osservanza delle norme del presente decreto".
             - Il testo dell'art. 41 del  D.P.R.  n.  89/1983  e'  il
          seguente:
             "Art.    41.   -   Il   personale   amministrativo   del
          provveditorato  agli  studi,  quello  amministrativo  delle
          scuole  secondarie,  nonche'  il  personale  amministrativo
          degli ispettorati scolastici e delle  direzioni  didattiche
          che,  alla data d'entrata in vigore della legge provinciale
          che  istituisce  gli  uffici  scolastici  con  i   relativi
          organici,  trovasi  alle  dipendenze  dello  Stato presso i
          suddetti uffici  o  scuole,  passa  alle  dipendenze  della
          provincia  di  Bolzano,  restando  addetto ai servizi degli
          uffici o delle scuole corrispondenti  alla  propria  lingua
          materna,  alla data prevista per l'inizio del funzionamento
          degli uffici scolastici della  provincia,  sempre  che  non
          abbia  chiesto,  nel termine stabilito dalla predetta legge
          provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato.
             Il personale che passa alle dipendenze  della  provincia
          conserva,  ad  ogni  effetto,  le  posizioni di carriera ed
          economiche gia' acquisite, al momento del passaggio stesso,
          nel ruolo statale di provenienza,  e  titolo  a  successivo
          sviluppo  di  carriera  secondo l'ordinamento del personale
          dipendente  dalla  provincia  stessa  il   quale   esercita
          funzioni di corrispondente livello.
             L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del
          personale  che  chiede  di  rimanere  alle dipendenze dello
          Stato viene disposta anche in  soprannumero.  In  relazione
          alle  unita' di personale che ai sensi del precedente primo
          comma  passi  alle  dipendenze  della   provincia   vengono
          soppressi  altrettanti  posti  nella qualifica iniziale del
          ruolo di appartenenza.
             Gli   insegnanti   elementari   addetti   ad   attivita'
          amministrative  presso  il  provveditorato  agli studi, gli
          ispettorati scolastici o le direzioni didattiche  ai  sensi
          della  legge  2  dicembre  1967, n. 1213, possono chiedere,
          entro il termine stabilito dalla legge provinciale  di  cui
          al  primo comma del presente articolo, di essere restituiti
          all'insegnamento  e  assegnati,   a   domanda,   anche   in
          soprannumero,  alle  scuole  del  comune nel quale prestano
          servizio".
             - Gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n.  115
          (Norme   di   attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle  prov-
          ince  autonome  di  Trento  e  Bolzano dei beni demaniali e
          patrimoniali  dello  Stato  e   della   regione)   recitano
          rispettivamente:
             "Art.  6.  -  I verbali di consegna costituiscono titolo
          per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle
          province, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi
          dei precedenti articoli.
             L'intavolazione e la voltura saranno effettuate  a  cura
          dei presidenti delle giunte provinciali.
             Per  i  beni  mobili  della regione iscritti in pubblici
          registri, i verbali di consegna costituiscono titolo per la
          trascrizione a favore delle province, che sara'  effettuata
          a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
             Art.  7.  -  Il  trasferimento  dei  beni  con  tutte le
          pertinenze, accessorie, oneri e  pesi  inerenti,  ha  luogo
          nello  stato  di  fatto e di diritto in cui essi si trovano
          alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla
          data della consegna per quanto riguarda le opere  in  corso
          di  realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate,
          restano peraltro a carico dello Stato o  della  regione  la
          definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque
          insorte in ordine ai beni trasferiti.
             I  proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni
          trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".