Art. 14. 1. Nell'attribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono comprese anche le competenze esercitate dallo Stato nei confronti del Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano. 2. Nei confronti del personale direttivo ed educativo del predetto Convitto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, cosi' come modificato dal presente decreto. 3. Nei confronti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, si applicano le disposizioni riguardanti il corrispondente personale contenute nell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 4. I beni mobili ed immobili, con le relative pertinenze, del Convitto sono trasferiti al patrimonio della provincia secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
Note all'art. 14: - Il comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente: "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto". - Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente: "Art. 41. - Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle dipendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole, passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato. Il personale che passa alle dipendenze della provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla provincia stessa il quale esercita funzioni di corrispondente livello. L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in soprannumero. In relazione alle unita' di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della provincia vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza. Gli insegnanti elementari addetti ad attivita' amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituiti all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio". - Gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle prov- ince autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione) recitano rispettivamente: "Art. 6. - I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali. Per i beni mobili della regione iscritti in pubblici registri, i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione a favore delle province, che sara' effettuata a cura dei presidenti delle giunte provinciali. Art. 7. - Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessorie, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restano peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".