Art. 15.
  1.  Sono  a  carico  della  provincia  gli eventuali maggiori oneri
derivanti  da  provvedimenti  adottati dalla stessa in attuazione dei
seguenti articoli:
art.  1,  comma  3, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto;
art. 4, cosi' come sostituito dall'art. 2 del presente decreto;
art.  7,  comma  2,  cosi'  come  modificato dall'art. 4 del presente
decreto;
art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 5 del presente decreto;
art.  12,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  7, commi 8, 9 e 10 del
presente  decreto  per la parte relativa alle specifiche disposizioni
introdotte,  dai  contratti  provinciali che prevedono maggiori oneri
rispetto al contratto nazionale;
art. 27, cosi' come sostituito dall'art. 11 del presente decreto;
art. 13 del presente decreto.
  2.  La  determinazione  dei  rimborsi  spettanti  alla provincia di
Bolzano  ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n.  268, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1
del   presente   decreto   e'   effettuata   annualmente  nell'ambito
dell'intesa  per  la  determinazione  della  quota  variabile  di cui
all'art.  78 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
quale  risulta  dal  testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  come modificato dagli
articoli  da  1  a  12  della legge 30 novembre 1989, n. 386, tenendo
conto  di  quanto  previsto  dal  comma 2 dell'art. 34 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
 
          Note all'art. 15:
             - Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268
          (Norme   di   attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanze  regionale  e
          provinciale) e' il seguente:
             "Art.  14.  - Per l'esercizio delle funzioni delegate di
          cui  all'art.  16  dello  statuto,  lo  Stato  provvede   a
          rimborsare  la  regione  e  le  province  delle spese dalle
          stesse sostenute. La relativa quantificazione  e'  disposta
          sulla  base  dei  criteri  previsti  nelle singole norme di
          delega, ovvero d'intesa tra  il  Governo  ed  i  Presidenti
          delle rispettive giunte".
             -  Il  testo  dell'art. 78 dello statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige e' il seguente:
             "Art. 78. - Allo scopo  di  adeguare  le  finanze  delle
          province  autonome  al  raggiungimento  delle  finalita'  e
          all'esercizio delle  funzioni  stabilite  dalla  legge,  e'
          devoluta  alle  stesse  una  quota  non superiore a quattro
          decimi  del  gettito  dell'imposta  sul   valore   aggiunto
          relativa    all'importazione    riscossa   nel   territorio
          regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per  cento
          alla  provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia
          di  Bolzano.  La  devoluzione  avviene  senza  vincolo   di
          destinazione   a   scopi  determinati,  fermo  restando  il
          disposto dell'art. 15 dello statuto  e  relativa  norma  di
          attuazione.
             Nella  determinazione di detta quota sara' tenuto conto,
          in base ai parametri della popolazione  e  del  territorio,
          anche  delle  spese per gli interventi generali dello Stato
          disposti nella  restante  parte  del  territorio  nazionale
          negli stessi settori di competenza delle province. La quota
          sara'  stabilita  annualmente d'accordo fra il Governo e il
          presidente della giunta provinciale".
             - La legge 30 novembre  1989,  n.  386,  (Norme  per  il
          coordinamento  della  finanza  della  regione Trentino-Alto
          Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano  con
          la   riforma   tributaria)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 dicembre 1989, n. 283.
             - Il comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre  1994,
          n. 724, recita:
             "2.  Le  norme  di  attuazione  per il completamento del
          trasferimento delle competenze previste  dagli  statuti  di
          autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano sono emanate entro il 30
          aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno  1995
          dallo  Stato,  per  le  funzioni da trasferire, determinate
          d'intesa fra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,
          sono  poste  a  carico degli enti interessati, a condizione
          che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre
          1995. Al fine di  rendere  possibile  l'esercizio  organico
          delle   funzioni   trasferite  con  le  medesime  norme  di
          attuazione viene altresi'  delegato  alle  regioni  e  alle
          province  stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio
          delle funzioni amministrative che, esercitate dagli  uffici
          statali  soppressi,  residuano alla competenza dello Stato;
          al finanziamento  degli  oneri  necessari  per  l'esercizio
          delle  funzioni  delegate  provvedono gli enti interessati,
          avvalendosi a tal fine delle risorse che  sono  determinate
          di  intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di
          spesa per il bilancio dello Stato".