Art. 15. 1. Sono a carico della provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti da provvedimenti adottati dalla stessa in attuazione dei seguenti articoli: art. 1, comma 3, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto; art. 4, cosi' come sostituito dall'art. 2 del presente decreto; art. 7, comma 2, cosi' come modificato dall'art. 4 del presente decreto; art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 5 del presente decreto; art. 12, cosi' come sostituito dall'art. 7, commi 8, 9 e 10 del presente decreto per la parte relativa alle specifiche disposizioni introdotte, dai contratti provinciali che prevedono maggiori oneri rispetto al contratto nazionale; art. 27, cosi' come sostituito dall'art. 11 del presente decreto; art. 13 del presente decreto. 2. La determinazione dei rimborsi spettanti alla provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' effettuata annualmente nell'ambito dell'intesa per la determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanze regionale e provinciale) e' il seguente: "Art. 14. - Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione e' disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i Presidenti delle rispettive giunte". - Il testo dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e' il seguente: "Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale". - La legge 30 novembre 1989, n. 386, (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1989, n. 283. - Il comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recita: "2. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato".