Art. 17.
  1.  Sono  soppressi  i seguenti articoli del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 comma 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
                                  BERLINGUER, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Nota all'art. 17:
             - Per  i  riferimenti  relativi  alla  pubblicazione  in
          Gazzetta  Ufficiale  del D.P.R. 31 agosto 1992, n. 268 vedi
          nota in premessa.