Art. 17. 1. Sono soppressi i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 comma 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione VISCO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all'art. 17: - Per i riferimenti relativi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 31 agosto 1992, n. 268 vedi nota in premessa.