Art. 2. 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente: "Art. 4. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria. Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato".