Art. 2.
  1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e
scuole  di  istruzione  secondaria  nonche'  di  corsi finalizzati al
rilascio  di  titoli di studio provvede la provincia in base ai piani
da  essa  predisposti  tenendo  conto,  oltre  che  della popolazione
scolastica,  della  situazione  territoriale e socio-economica. A tal
fine   i   piani   prevedono  adeguate  misure  per  la  salvaguardia
dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.".
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  4  del  D.P.R. n. 89/1983 e' il
          seguente:
             "Art. 4.  All'istituzione  di  scuole  elementari  e  di
          istituti e scuole d'istruzione secondaria nonche' dei corsi
          finalizzati  al  rilascio  di  titoli di studio provvede la
          provincia in base a piani da essa  predisposti  e  d'intesa
          con  il  Ministero della pubblica istruzione in ordine agli
          oneri  per  il  personale  a  carico  dello  Stato  e  alle
          conseguenti  variazioni  degli  organici  delle  scuole  di
          istruzione elementare e secondaria.
             Le  variazioni  degli   organici   sono   disposte   dai
          competenti organi dello Stato".