Art. 3. 1. I commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: " 4. Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 5. L'accertamento di cui al comma 4, e' richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo. 6-bis. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza.".
Note all'art. 3: - I commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.P.R. n. 89/1983 sono i seguenti: "Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie. L'accertamento di cui al precedente comma e' richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14". - Il D.P.R. n. 752 del 26 luglio 1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.