Art. 4. 1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente: " 2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.".
Nota all'art. 4: - Il comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente: "Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico, e, in ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione".