Art. 4.
  1.  Il  comma  2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi
nell'una  e  nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo
parere del consiglio scolastico provinciale.".
 
          Nota all'art. 4:
             - Il comma 2 dell'art. 7 del D.P.R.  n.  89/1983  e'  il
          seguente:
             "Nelle  predette  scuole  secondarie  le  discipline  da
          impartirsi nell'una  e  nell'altra  lingua  sono  stabilite
          dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico, e,
          in  ordine  alle  eventuali  conseguenti  variazioni  degli
          organici del personale docente, d'intesa con  il  Ministero
          della pubblica istruzione".