Art. 5
  1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9.  -  1.  La  provincia adotta le modifiche dei programmi e
degli  orari  di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione
di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I
relativi   progetti  sono  comunicati  al  Ministero  della  pubblica
istruzione  per  il  parere  del  Consiglio  nazionale della pubblica
istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A
tal  fine il consiglio nazionale e' integrato da rappresentanti della
provincia   appartenenti   al  gruppo  linguistico  interessato.  Per
l'acquisizione   del  predetto  parere  si  applica  quanto  disposto
dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1, con propria
legge.
   3.   La   provincia   individua,   sentito   il  sovrintendente  o
l'intendente  competente  per  ciascun gruppo linguistico, sulla base
delle  ricerche  di  settore,  i  percorsi  didattici  piu'  idonei e
rispondenti   alle  esigenze  culturali  e  linguistiche  dei  gruppi
medesimi,  nel  quadro  della unitarieta' dell'ordinamento scolastico
provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.
   4.   La  provincia  dispone  idonei  interventi  per  adeguare  la
preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al
comma  1,  degli  studenti  cittadini  italiani provenienti da scuole
funzionanti fuori della provincia di Bolzano.".
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  9  del  D.P.R. n. 83/1989 e' il
          seguente:
             "Art.  9.  -  Il  progetto  di  modifica  dei  programmi
          d'insegnamento  e  di esame e' comunicato al Ministro della
          pubblica istruzione per il parere del  Consiglio  superiore
          della  pubblica  istruzione  previsto  dall'art.  19, comma
          ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore e'
          integrato da un rappresentante della provincia.
             La  provincia  adotta  le  modifiche  dei  programmi  di
          insegnamento e di esame con propria legge.
             La  provincia  dispone idonei interventi per adeguare la
          preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento
          di cui al precedente primo comma, degli studenti  cittadini
          italiani  provenienti  da  scuole  funzionanti  fuori della
          provincia di Bolzano.
             La modifica dei programmi di  cui  al  precedente  primo
          comma  e'  da intendere nel senso che puo' riguardare anche
          gli orari d'insegnamento".
             - L'art. 16 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e'  il
          seguente:
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere  il
          proprio  parere entro il termine prefissato da disposizioni
          di legge o di regolamento o,  mancanza  non  oltre  novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  o  senza  che  l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  ono  si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4.  Nel  caso  in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita',  dovuta  alla
          natura  dell'affare,  di  rispettare il termine generale di
          cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere per una
          sola  volta  dal  momento   della   ricezione,   da   parte
          dell'organo ovvero della sua prima scadenza.
             5.  Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni
          il dispositivo e' comunicato telegraficamente o  con  mezzi
          telematici.
             6.  Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro-
          cedure di particolare urgenza  per  l'adozione  dei  pareri
          loro richiesti".
             -   L'art.  19  dello  statuto  speciale  della  regione
          Trentino-Alto Adige recita:
             "Art. 19. - Nella provincia  di  Bolzano  l'insegnamento
          nelle  scuole materne, elementari e secondarie e' impartito
          nella lingua materna italiana o  tedesca  degli  alunni  da
          docenti  per  i  quali  tale  lingua  sia ugualmente quella
          materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla  seconda
          o  dalla  terza  classe, secondo quanto sara' stabilito con
          legge  provinciale  su  proposta  vincolante   del   gruppo
          linguistico   interessato,   e   in  quelle  secondarie  e'
          obbligatorio l'insegnamento della  seconda  lingua  che  e'
          impartito  da  docenti  per  i  quali tale lingua e' quella
          materna.
             La lingua ladina e' usata nelle  scuole  materne  ed  e'
          insegnata  nelle  scuole elementari delle localita' ladine.
          Tale  lingua  e'  altresi'   usata   quale   strumento   di
          insegnamento  nelle  scuole  di  ogni  ordine e grado delle
          localita'  stesse.  In  tali   scuole   l'insegnamento   e'
          impartito,  su base paritetica di ore e di esito finale, in
          italiano e tedesco.
             L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia  di
          Bolzano  avviene  su semplice istanza del padre o di chi ne
          ta le veci. Contro il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
          ricorso  da  parte  del  padre  o di chi ne fa le veci alla
          autonoma sezione di  Bolzano  del  Tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa.
             Per  l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle  localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,   il
          Ministero  della  pubblica  istruzione,  sentito  il parere
          della   giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina    un
          sovrintendente scolastico.
             Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e
          secondarie  in  lingua  tedesca,  la  giunta provinciale di
          Bolzano, sentito il parere  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nomina  un intendente scolastico, su una terna
          formata dai rappresentanti del gruppo  linguistico  tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale.
             Per  l'amministrazione  della  scuola  di cui al secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione  nomina  un  intendente scolastico, su una terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale.
             Il  Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni  per  gli esami di Stato nelle scuole in lingua
          tedesca.
             Al fine  della  equipollenza  dei  diplomi  finali  deve
          essere  sentito  il  parere  del  Consiglio superiore della
          pubblica istruzione sui  programmi  di  insegnamento  e  di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano.
             Il  personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'   il  personale  amministrativo  degli  ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze  della provincia di Bolzano, restando addetto ai
          servizi della scuola  correspondente  alla  propria  lingua
          materna.
             Ferma  restando  la dipendenza dallo Stato del personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua  tedesca  e a quello per la scuola di cui al secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,   aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino  alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello  stipendio,  relativi  al  personale insegnante delle
          scuole di rispettiva competenza.
             Contro  i  provvedimenti   adottati   dagli   intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al  Ministro  per  la pubblica istruzione che decide in via
          definitiva sentito il parere del sovrintendente scolastico.
             I gruppi linguistici italiano,  tedesco  e  ladino  sono
          rappresentati  nei  consigli  provinciali  scolastvco  e di
          disciplina per maestri.
             I  rappresentanti   degli   insegnanti   nel   consiglio
          scolastico  provinciale  sono designati, mediante elezione,
          dal personale insegnante e in proporzione al  numero  degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre.
             Il  consiglio  scolastico,  oltre  a  svolgere i compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
             Per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino-
          Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere
          della regione e della provincia interessata".