Art. 6.
  1.  L'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di
Stato  sono  emanate  dalla  provincia,  sentito  il  Ministero della
pubblica istruzione.
   2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato
delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado devono essere di norma della
stessa  lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di
seconda lingua.
   3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato
nelle  scuole  di  ogni  ordine e grado delle localita' ladine devono
avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
   4.  La  provincia  e'  delegata a nominare i presidenti e i membri
delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
   5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai
sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e
le  relative  prove  sono  annualmente determinate dal Ministro della
pubblica istruzione su proposta della provincia.".
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 11 del  D.P.R.  n.  89/1983  e'  il
          seguente:
             "Art.  11. - Le norme per l'attuazione delle leggi sugli
          esami di Stato sono emanate  dalla  provincia,  sentito  il
          Ministero  della  pubblica istruzione, e sono comunicate al
          predetto Ministero in  tempo  utile  per  la  nomina  delle
          commissioni d'esame".