Art. 7.
  1.  L'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12.  - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi
dello  Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di
cui  all'art.  1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana,
tedesca  e  delle  localita'  ladine  e  ne  determina la consistenza
organica.
   2.  Per  l'accesso  ai  ruoli del personale ispettivo, direttivo e
docente  delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua
italiana  e  di  quelle  in  lingua  tedesca,  nonche'  ai  ruoli del
personale  docente  della  seconda  lingua  e'  richiesto,  oltre  al
possesso  dei  requisiti  prescritti, quanto previsto dal primo comma
dell'art. 19 dello statuto.
   3.  Fermo  restando  il  requisito della lingua materna ladina per
l'insegnamento   nelle  scuole  elementari  delle  localita'  ladine,
l'accesso  alle  cattedre  in  lingua  italiana  e a quelle in lingua
tedesca delle scuole delle localita' stesse e' riservato ai cittadini
di  lingua  materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina
delle  localita'  predette  possono  accedere alle cattedre in lingua
italiana  e  in  lingua  tedesca  ed  hanno  titolo  alla  nomina con
precedenza assoluta.
   4.  Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini
di  madrelingua  ladina in possesso del prescritto titolo di studio o
di  abilitazione  secondo  l'ordinamento  vigente,  i  quali  abbiano
superato  le  prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo
di  studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle
localita'  ladine  oppure  da  una  scuola secondaria superiore nella
quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno
svolgere la loro attivita'.
   5.  L'accesso  ai  ruoli del personale ispettivo e direttivo delle
scuole  delle  localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in
servizio nelle predette scuole.
   6.  Per  l'accesso  all'insegnamento  nelle scuole delle localita'
ladine  e'  richiesta  una adeguata conoscenza della lingua italiana,
tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai
sensi  del  titolo  I  del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio  1976,  n.  752,  e,  per  quella ladina, mediante un esame da
svolgersi davanti ad apposita commissione.
   7.  Al  personale  appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al
personale  docente supplente in servizio nelle scuole della provincia
si  applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento
economico   fondamentale   e   il  trattamento  di  previdenza  e  di
quiescenza,  le  norme  vigenti per il corrispondente personale delle
scuole  ed  istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato,
salvo quanto stabilito dai successivi commi.
   8.  La  provincia  disciplina con proprie leggi, nell'ambito della
potesta'  legislativa  di  cui  al  comma  3  dell'art.  1,  lo stato
giuridico  del  personale  di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior
utilizzazione   del   personale   stesso,   per   una  piu'  efficace
organizzazione  della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli
ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.
   9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla
contrattazione  collettiva sono disciplinati da contratti provinciali
volti   al   perseguimento  degli  obiettivi  posti  dall'ordinamento
scolastico  ed al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9. La
contrattazione collettiva provinciale e' rivolta al perseguimento dei
predetti  obiettivi  e  finalita',  salvo  restando  in  ogni caso il
rispetto   delle   norme   dei  contratti  nazionali  concernenti  il
trattamento  economico  fondamentale,  l'inquadramento  nei livelli o
nelle   qualifiche   funzionali,   il  trattamento  di  previdenza  e
quiescenza,  nonche'  gli  altri  aspetti fondamentali degli istituti
dello  stato  giuridico  vigenti  per  il corrispondente personale in
servizio  presso  gli  uffici,  le scuole ed istituti funzionanti nel
restante  territorio  dello Stato, al fine di assicurare la mobilita'
in  ambito nazionale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma
1.
   10. I predetti contratti collettivi provinciali prevedono altresi'
disposizioni  volte a disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti
disposizioni  del contratto collettivo nazionale del personale di cui
al  comma  1  all'atto  del  suo  eventuale  trasferimento ad uffici,
istituti  o  scuole  del  restante territorio dello Stato. I medesimi
contratti  collettivi  devono in ogni caso prevedere che all'atto del
trasferimento  del  personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o
scuole  del  restante  territorio dello Stato cessano di applicarsi i
contratti  collettivi provinciali e riacquistano integralmente vigore
i  contratti collettivi nazionali anche per il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza.
   11.  Al  fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali
contenuti  nei  contratti  collettivi  nazionali  di  cui al comma 9,
secondo  periodo,  nonche'  delle disposizioni di cui al comma 10, la
sottoscrizione  del  contratto  collettivo  provinciale del personale
iscritto  nei ruoli di cui al comma 1 e' subordinata all'acquisizione
di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione
sulla ipotesi di contratto di cui al comma 9. Tale parere deve essere
reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta
e'  pervenuta  al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine
predetto  si  applica  quanto  previsto  dall'art. 16, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
   12.  Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e
dei  contratti  collettivi  provinciali di cui al comma 9, ovvero per
quanto   dagli  stessi  non  disciplinato,  al  personale  insegnante
appartenente  ai  ruoli  di  cui  al  comma  1 e al personale docente
supplente  in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per
quanto  concerne  lo  stato  giuridico e il trattamento economico, le
norme  vigenti  per  il  corrispondente  personale  delle  scuole  ed
istituti  funzionanti  nel  restante territorio dello Stato. All'atto
del   trasferimento   ad  uffici,  istituti  e  scuole  del  restante
territorio  dello  Stato  cessano  in  ogni  caso  di  applicarsi  al
personale  di  cui  al  comma  1  le leggi provinciali e riacquistano
vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei
confronti   del   personale  insegnante  trasferito  alla  provincia,
l'applicazione  delle  norme  statali  concernenti  il trattamento di
previdenza   e   di   quiescenza   e   l'iscrizione   agli   istituti
previdenziali.
   13.   La   definizione   delle  classi  di  concorso  relative  ad
insegnamenti  esistenti  nel  territorio  nazionale e' adottata dalla
provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
   14.  Il  consiglio  scolastico provinciale esercita, in materia di
stato  giuridico  del personale appartenente ai ruoli di cui al comma
1,  le  competenze  attribuite  al Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
   15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole
elementari  e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul pi-
ano  nazionale  alla formazione delle rappresentanze delle rispettive
categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
   16.  Il  personale  appartenente  ai ruoli di cui al comma 1, puo'
essere  trasferito,  a  domanda,  ad  uffici,  istituti  e scuole del
restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il
corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole
del  restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda,
con  passaggio  ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici,
istituti e scuole della provincia.
   17.  Il  servizio  prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a
tutti  gli  effetti.  Per  la  ricongiunzione dei servizi ai fini del
trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  si applicano le norme
vigenti in materia.
   18.  Il  personale  ispettivo,  direttivo e docente attualmente in
servizio   nelle  scuole  ed  istituti  di  istruzione  elementare  e
secondaria  della provincia di Bolzano e' inquadrato, a decorrere dal
1 gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando
la  posizione  giuridica  e  il  trattamento economico vigenti per il
corrispondente  personale  delle  scuole  ed istituti funzionanti nel
restante territorio dello Stato.
   19.  A far data dal 1 gennaio 1996 il personale avente titolo alla
nomina  in  ruolo  per  effetto  dell'inclusione  in  graduatoria  di
concorsi  per  titoli  ed  esami o per soli titoli operanti alla data
predetta,   ovvero   che   sara'  utilmente  incluso  in  graduatorie
conseguenti  a  concorsi  per  titoli ed esami o per soli titoli gia'
banditi  alla  medesima  data,  all'atto della nomina e' iscritto nei
ruoli di cui al comma 1.".
 
            Note all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 12 del  D.P.R.  n.  89/1983  e'  il
          seguente:
             "Art.  12. - Il personale ispettivo, direttivo e docente
          delle  scuole  elementari  e  delle  scuole   ed   istituti
          d'istruzione   secondaria  (media,  classica,  scientifica,
          magistrale, tecnica, professionale e  artistica),  compreso
          il personale insegnante dei corsi di cui al precedente art.
          4, primo comma, e' statale a tutti gli effetti e ad esso si
          applicano  le disposizioni concernenti lo stato giuridico e
          il trattamento economico e di carriera  in  vigore  per  il
          personale    ispettivo,    direttivo    e   docente   delle
          corrispondenti scuole statali.
             Per  l'accesso  ai  ruoli   del   personale   ispettivo,
          direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e
          secondaria  in  lingua  italiana  e  di  quelle  in  lingua
          tedesca, nonche'  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          seconda   lingua,  e'  richiesta,  oltre  al  possesso  dei
          prescritti  requisiti,  l'appartenenza  al   corrispondente
          gruppo  linguistico. Il personale docente di seconda lingua
          italiana o tedesca della scuola  secondaria  e'  ammesso  a
          partecipare   ai   concorsi   a   posti  di  preside  delle
          corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua  italiana
          o in lingua tedesca.
             Fermo  restando il requisito dell'appartenenza al gruppo
          ladino per l'insegnamento  nelle  scuole  elementari  delle
          localita'   ladine,   l'accesso  alle  cattedre  in  lingua
          italiana  e  a  quelle  in  lingua  tedesca  delle   scuole
          secondarie delle localita' stesse e' riservato ai cittadini
          di  lingua materna corrispondente. I cittadini appartenenti
          al gruppo ladino delle predette localita' possono  accedere
          alle  cattedre  in  lingua  italiana  e in lingua tedesca e
          hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.
             Ai ruoli di cui  al  precedente  secondo  comma  possono
          accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in
          possesso  del prescritto titolo di studio o di abilitazione
          secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato  le
          prove  di  cui  all'ultimo  comma  del presente articolo ed
          abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da
          una scuola  secondaria  superiore  delle  localita'  ladine
          oppure  da  una  scuola  secondaria  superiore  nella quale
          l'insegnamento e' impartito  nella  stessa  lingua  in  cui
          dovranno svolgere la loro attivita'.
             L'accesso  ai  ruoli del personale ispettivo e direttivo
          delle  scuole  delle  localita'  ladine  e'  riservato   al
          personale  di  ruolo  in servizio nelle predette scuole che
          sia in possesso dei prescritti requisiti.
             A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma,
          per  l'accesso  all'insegnamento  nelle  scuole  secondarie
          delle  localita'  ladine  e'  richiesta la conoscenza della
          lingua italiana, tedesca e ladina, da  comprovare,  per  le
          lingue  italiana  e  tedesca,  ai  sensi  del  titolo I del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
          752,  e,  per  quella  ladina,  mediante  un  colloquio  da
          svolgere   davanti   ad   apposita   commissione   nominata
          dall'intendente  scolastico  delle  scuole  delle localita'
          ladine".
             - Per i riferimenti al D.P.R. 26  luglio  1976,  n.  752
          vedi nota all'art. 3.
             -  Per i riferimenti all'art. 19 dello statuto vedi nota
          all'art.  5.
             - Per i riferimenti all'art. 16  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241 vedi nota all'art. 5.