Art. 8. 1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano. 2. La provincia, anche su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, puo' chiedere la partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato. 3. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia possono altresi' organizzare d'intesa iniziative comuni in materia di aggiornamento.".
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente: "Art. 18. - Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornaniento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano. Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano".