Art. 8.
  1.  L'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 18. - 1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo
e  docente provvede la provincia anche mediante la partecipazione del
predetto  personale  ad  iniziative di istituzioni di altri Paesi che
siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano.
   2.  La  provincia,  anche  su  proposta del sovrintendente e degli
intendenti  scolastici, puo' chiedere la partecipazione del personale
ispettivo   direttivo   e  docente  ad  iniziative  di  aggiornamento
organizzate dallo Stato.
   3.  Il  Ministero della pubblica istruzione e la provincia possono
altresi'   organizzare  d'intesa  iniziative  comuni  in  materia  di
aggiornamento.".
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  18  del D.P.R. n. 89/1983 e' il
          seguente:
             "Art. 18. - Il Ministero della pubblica istruzione e  la
          provincia  organizzano d'intesa corsi di aggiornaniento per
          il personale docente in servizio nelle scuole elementari  e
          secondarie della provincia di Bolzano.
             Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di
          insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione
          e  la  provincia  provvedono d'intesa all'aggiornamento del
          personale della  scuola,  in  attuazione  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche
          mediante  la  partecipazione  del  predetto  personale   ad
          iniziative  di  istituzioni  pubbliche  dei Paesi dell'area
          culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti
          all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano".