Art. 9.
  1.  L'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  21.  - 1. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono
scelti  tra  i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica
istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica
non  inferiore  a  dirigente,  ovvero tra il personale in servizio da
almeno  cinque anni presso gli uffici dell'amministrazione scolastica
provinciale  con  qualifica  non inferiore a dirigente, ovvero tra il
personale  docente  universitario  di  ruolo, ovvero tra il personale
ispettivo  direttivo  e  docente  di  ruolo,  fornito  di  laurea, in
servizio   nelle   scuole   della  provincia  del  rispettivo  gruppo
linguistico,  che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e
tedesca da accertarsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
nonche'   ladina,   limitatamente   all'intendente   scolastico   per
l'amministrazione  delle  scuole di cui al secondo comma dell'art. 19
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Il  sovrintendente  e  l'intendente  per  le scuole in lingua tedesca
devono    essere    di   madrelingua   corrispondente   alla   lingua
d'insegnamento  delle  scuole amministrate. L'intendente delle scuole
delle localita' ladine deve essere di madrelingua ladina.
   2.  La  nomina  del  sovrintendente  scolastico  e'  delegata alla
provincia  di Bolzano che vi provvede d'intesa con il Ministero della
pubblica   istruzione.   La  nomina  dell'intendente  scolastico  per
l'amministrazione  delle  scuole  delle  localita' ladine e' delegata
alla  provincia  di  Bolzano  che  vi  provvede sentito il parere del
Ministero  della  pubblica  istruzione secondo le modalita' stabilite
dall'art.  19  dello  statuto. Alla nomina dell'intendente scolastico
per  l'amministrazione  delle  scuole  in  lingua tedesca provvede la
provincia  sentito  il parere del Ministero della pubblica istruzione
secondo le modalita' previste dal menzionato art. 19 dello statuto. I
pareri  suddetti  dovranno  essere  resi dal Ministero della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla richiesta.
   3. Le nomine hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
   4.  Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta, ove
necessario,  previo  collocamento  fuori ruolo, anche se non previsto
dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico.".
 
           Note all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  21  del D.P.R. n. 89/1983 e' il
          seguente:
             "Art. 21. - Il sovrintendente scolastico e' scelto fra i
          dirigenti  dell'amministrazione  centrale  della   pubblica
          istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che
          rivestono  la  qualifica  di dirigente superiore ed abbiano
          piena conoscenza della lingua tedesca.
             Limitatamente ai periodi di vacanza durante i quali  non
          sia   possibile   provvedere   alla  nomina  ai  sensi  del
          precedente comma, le  funzioni  di  sovrintendente  possono
          essere   affidate   per  incarico  a  personale  ispettivo,
          direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea.
             Qualora   il  trattamento  economico  in  godimento  sia
          inferiore  a  quello  iniziale   spettante   al   dirigente
          superiore, la differenza e' corrisposta all'incaricato, per
          tutto  il  periodo  in cui esercita le relative funzioni, a
          titolo  di  assegno  personale.  Il  servizio  prestato  in
          qualita'  di sovrintendente scolastico si considera a tutti
          gli  effetti,  compresi  quelli  della   partecipazione   a
          concorsi,    quale   servizio   prestato   nel   ruolo   di
          appartenenza.
             Alla nomina o all'incarico si provvede con  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della
          giunta  provinciale di Bolzano, la quale si pronuncia entro
          sessanta giorni dalla data della richiesta".
             - Per i riferimenti all'art. 19 dello statuto vedi  nota
          all'art.  5.