IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive  modificazioni,
sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  e  successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"; 
  Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive  modificazioni,
estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza  con  legge  17
aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali; 
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive  modificazioni,
recante "Norme sul reclutamento, gli  organici  e  l'avanzamento  dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica  e  della
Guardia di finanza"; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  che,
all'art. 8, definisce i criteri fondamentali per  i  procedimenti  di
selezione per l'accesso e  per  la  progressione  del  personale  nei
pubblici uffici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  concernente  "Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi"; 
  Considerata  la  necessita'   di   stabilire   le   modalita'   per
l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo  aiutante,
ai sensi dell'art. 58, comma 3, del citato decreto legislativo n. 199
del 1995; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1996; 
  Vista la propria comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri (foglio n. 3-4488 del 31 luglio 1996); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
            Articolazione delle procedure di valutazione 
 
  1. Le procedure di valutazione  per  l'avanzamento  "a  scelta  per
esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su: 
a) determinazione del comandante generale, ovvero  dall'autorita'  da
   questi delegata, di ammissione alle procedure  del  personale  che
   abbia presentato domanda di partecipazione e che sia  in  possesso
   dei requisiti indicati al successivo art. 3; 
b) effettuazione delle seguenti prove d'esame: 
   1) una prova preliminare  consistente  nella  somministrazione  di
   test di livello di cultura generale e professionale; 
   2) una prova scritta; 
   3) una prova orale; 
c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti  da
   ciascun sottufficiale interessato dalle procedure di valutazione; 
d) formazione dei quadri di avanzamento. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


          Note alle premesse:
             - La legge 23 aprile 1959, n.  189,  reca:  "Ordinamento
          del Corpo della Guardia di finanza".
             -  Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca:
          "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in   materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale  non
          direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza".
             - L'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
          1992,  n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa  per   la
          perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali
          dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza  della
          Corte   costituzionale  n.  277  del  3-12  giugno  1991  e
          all'esecuzione  di  giudicati,  nonche'  perequazione   dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti categorie  delle  altre  Forze  di  polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze  armate  nonche'  per  il  riordino  delle   relative
          carriere, attribuzioni e trattamenti economici), reca:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,   entro   il   31   dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente, dei Ministri dell'interno,  della  difesa,
          delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle foreste, di concerto con i Ministri per  la  funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie modificazioni  agli  ordinamenti  del  personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e  direttivi  e gradi corrispondenti, per il riordino delle
          carriere, delle attribuzioni e dei  trattamenti  economici,
          allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali   di  Stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
          autorita' di pubblica  sicurezza,  previsti  dalle  vigenti
          disposizloni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
          polizia i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre  su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.
             2.  Gli  schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano esprimere il proprio parere  entro  il  termine  di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
          trascorso il quale il parere si  intende  favorevole.  Essi
          saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
          scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  al  Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio parere secondo le modalita'  di  cui  all'art.  24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
             3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici sia conseguita attraverso la revisione di  ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione  di  qualifiche  o  gradi,   ovvero   mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione delle relative  dotazioni  organiche,  ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi potranno prevedere che:
               a)  per  l'accesso  a  determinati  ruoli,   gradi   e
          qualifiche,   ovvero   per   l'attribuzione  di  specifiche
          funzioni  sia  stabilito  il  superamento  di  un  concorso
          pubblico,  per  esami,  al quale sono ammessi a partecipare
          candidati in possesso di titolo di studio di  scuola  media
          di secondo grado;
               b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia
          riservato,  fino  al  limite  massimo  del 30 per cento dei
          posti disponibili e mediante concorso interno,  per  titoli
          ed  esami,  al  personale  appartenente  al  ruolo, grado o
          qualifica  immediatamente  sottostante   in   possesso   di
          determinate  anzianita'  di  servizio,  anche  se privo del
          prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
          diversamente definito per il solo accesso dai  ruoli  degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente   superiore.   Con   i   medesimi    decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
             4. Al personale che, alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1  gennaio  1993,
          il   trattamento  economico  corrispondente  al  V  livello
          retributivo. A  decorrere  dalla  stessa  data  e'  inoltre
          attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
          livello retributivo agli assistenti capo  o  equiparati  in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria, previa collocazione degli stessi in  posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad esaurimento. Al personale con qualifica  di  agente,  di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta, per l'anno 1992,  una  somma  una  tantum  non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.
             5.  Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
             - La legge 31 luglio 1954,  n.  599,  reca:  "Stato  dei
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica".
             - La legge 17 aprile 1957,  n.  260,  reca:  "Stato  dei
          sottufficiali della Guardia di finanza".
             -  La  legge  10  maggio  1983, n. 212, reca: "Norme sul
          reclutamento,   gli   organici    e    l'avanzamento    dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza".
             -  L'art.  8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), reca:
             "Art.  8  (Selezione del personale). - 1. I procedimenti
          di selezione  per  l'accesso  e  per  la  progressione  del
          personale  nei  pubblici  uffici sono definiti nel rispetto
          dei seguenti criteri fondamentali:
               a) concentrazione e rapidita'  dei  tempi  e  modi  di
          svolgimento;
               b) unicita' della selezione per identiche qualifiche e
          professionalita' pur se di amministrazioni ed enti diversi;
               c)  decentramento,  ove opportuno, dei procedimenti di
          selezione;
               d) composizione delle commissioni  esclusivamente  con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali;
               e)  adozione  di  meccanismi  informativi  e  di altri
          strumenti  atti  a  ridurre   la   discrezionalita'   della
          valutazione  e  ad accelerare le procedure, comprese quelle
          di preselezione.".
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
          1994,   n.      487,   reca:   "Regolamento  recante  norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi".
             -  Il  comma  3  dell'art. 58 del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della  legge  6
          marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
          personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo  della
          Guardia di finanza), reca:
             "Art. 58 (Avanzamento a scelta ed a scelta per esami).
              1. (Omissis).
             2. (Omissis).
             3.  L'avanzamento  a scelta per esami avviene secondo le
          modalita' da stabilire con il decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  emanare  entro 120 giorni dalla pubblicazione
          del  presente  decreto  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  con  previsione  che, nel quadriennio
          1995-1998, tale avanzamento venga  effettuato  con  criteri
          selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con
          le  modalita'  stabilite  dallo stesso decreto, anche sulla
          base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti".