Art. 10 Mancata presentazione alle prove d'esame 1. Il sottufficiale che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento di ciascuna delle prove d'esame, e' escluso dalle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami". 2. La commissione di cui all'art. 5 redige in proposito appositi elenchi distinti per ciascuna prova d'esame.