Art. 10
              Mancata presentazione alle prove d'esame

  1.  Il  sottufficiale  che, regolarmente convocato, non si presenta
nel  giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento di ciascuna delle
prove   d'esame,  e'  escluso  dalle  procedure  di  valutazione  per
l'avanzamento "a scelta per esami".
  2.  La  commissione  di cui all'art. 5 redige in proposito appositi
elenchi distinti per ciascuna prova d'esame.