Art. 11
          Adempimenti della commissione per la valutazione
       delle prove d'esame al termine delle relative procedure

  1.  La  commissione  di  cui  all'art. 5, al termine delle relative
procedure,  compila  le  graduatorie,  distinte  per  contingente  di
appartenenza,  dei sottufficiali ammessi alla fase di valutazione dei
precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.
  2.  A tal fine, i punteggi riportati da ciascun sottufficiale nelle
singole  prove  di  esame  sono  sommati  tra  loro e il totale cosi'
ottenuto e' diviso per tre. Il quoziente cosi' determinato, calcolato
al  centesimo di punto, costituisce il punteggio definitivo di merito
relativo   alla   valutazione   delle   prove   d'esame   di  ciascun
sottufficiale.
  3.  La  commissione  di  cui  al  comma  1 provvede, altresi', alla
compilazione  dell'elenco  dei  sottufficiali  che, in ciascuna delle
prove  d'esame,  non  hanno conseguito il punteggio minimo richiesto.
Tali  sottufficiali  sono  esclusi  dall'avanzamento  "a  scelta  per
esami".
  4.   Per  l'esecuzione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente
articolo,  si osservano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e
2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
in quanto applicabili.
 
          Nota all'art. 11:
             - Per l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante
          norme    sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
          dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
          pubblici impieghi) vedi nota all'art.  7.