Art. 11 Adempimenti della commissione per la valutazione delle prove d'esame al termine delle relative procedure 1. La commissione di cui all'art. 5, al termine delle relative procedure, compila le graduatorie, distinte per contingente di appartenenza, dei sottufficiali ammessi alla fase di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. 2. A tal fine, i punteggi riportati da ciascun sottufficiale nelle singole prove di esame sono sommati tra loro e il totale cosi' ottenuto e' diviso per tre. Il quoziente cosi' determinato, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione delle prove d'esame di ciascun sottufficiale. 3. La commissione di cui al comma 1 provvede, altresi', alla compilazione dell'elenco dei sottufficiali che, in ciascuna delle prove d'esame, non hanno conseguito il punteggio minimo richiesto. Tali sottufficiali sono esclusi dall'avanzamento "a scelta per esami". 4. Per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.
Nota all'art. 11: - Per l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi nota all'art. 7.