Art. 12
              Modalita' procedurali per la valutazione
         dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

  1.  La  commissione  di  cui  all'art. 6 procede alle operazioni di
valutazione  dei  precedenti  di servizio e dei titoli conseguiti nei
confronti  dei  sottufficiali  inseriti  nelle  graduatorie  previste
all'art.  11,  comma  1,  sulla  base degli elementi risultanti dalla
documentazione personale.
  2. I titoli da valutare sono costituiti:
a) dalle valutazioni caratteristiche e qualifiche riportate nel grado
   e  nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel
   preesistente ruolo "sottufficiali";
b) dagli  anni di servizio, dai precedenti di carriera e di servizio,
   dalle  benemerenze e ricompense militari e civili, dagli incarichi
   ricoperti,  dalle  attivita'  di comando, dai periodi di imbarco e
   dalle specializzazioni acquisite;
c) dal   titolo   di   studio,  dai  risultati  di  corsi,  esami  ed
   esperimenti.
  3.  I  titoli  di  cui  al  comma 2, lettere b) e c), devono essere
posseduti   da   ogni   sottufficiale   alla   data   di   decorrenza
dell'eventuale  promozione al grado superiore, stabilita ai sensi del
presente decreto.
  4.  Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione si osservano
le norme di cui agli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487, in quanto
applicabili.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Per  gli  articoli  12,  comma  1, e 15, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487  (Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi
          nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
          svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi  note  agli
          articoli 7 e 9.