Art. 12 Modalita' procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti 1. La commissione di cui all'art. 6 procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti dei sottufficiali inseriti nelle graduatorie previste all'art. 11, comma 1, sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale. 2. I titoli da valutare sono costituiti: a) dalle valutazioni caratteristiche e qualifiche riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali"; b) dagli anni di servizio, dai precedenti di carriera e di servizio, dalle benemerenze e ricompense militari e civili, dagli incarichi ricoperti, dalle attivita' di comando, dai periodi di imbarco e dalle specializzazioni acquisite; c) dal titolo di studio, dai risultati di corsi, esami ed esperimenti. 3. I titoli di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti da ogni sottufficiale alla data di decorrenza dell'eventuale promozione al grado superiore, stabilita ai sensi del presente decreto. 4. Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione si osservano le norme di cui agli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.
Nota all'art. 12: - Per gli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi note agli articoli 7 e 9.