Art. 13 Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti 1. La commissione di cui all'art. 6 procede alle operazioni di valutazione mediante attribuzione all'insieme dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti relativi a ciascun sottufficiale di un punteggio espresso in trentesimi. 2. La commissione dispone, per l'espletamento delle valutazioni di cui al comma 1: a) di un massimo di 18 trentesimi, relativamente al complesso dei precedenti di servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a); b) di un massimo di 6 trentesimi, relativamente al complesso dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'art. 12, comma 2, lettera b); c) di un massimo di 6 trentesimi, relativamente al complesso dei titoli conseguiti di cui all'art. 12, comma 2, lettera c). 3. Ai fini della determinazione del punteggio indicato al comma 2 si procede come segue: a) ciascun membro della commissione, per ogni sottufficiale, attribuisce al complesso di elementi indicati all'art. 12, comma 2, un punteggio secondo le modalita' indicate al comma 2; b) la somma dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della commissione per ciascun complesso di elementi e' divisa per il numero dei membri della commissione ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo di punto, sono sommati tra loro; c) il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ogni sottufficiale.