Art. 13
                     Criteri per la valutazione
         dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

  1.  La  commissione  di  cui  all'art. 6 procede alle operazioni di
valutazione  mediante  attribuzione  all'insieme  dei  precedenti  di
servizio  e dei titoli conseguiti relativi a ciascun sottufficiale di
un punteggio espresso in trentesimi.
  2.  La commissione dispone, per l'espletamento delle valutazioni di
cui al comma 1:
a) di  un  massimo  di  18 trentesimi, relativamente al complesso dei
   precedenti di servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a);
b) di  un  massimo  di  6  trentesimi, relativamente al complesso dei
   precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'art. 12,
   comma 2, lettera b);
c) di  un  massimo  di  6  trentesimi, relativamente al complesso dei
   titoli conseguiti di cui all'art. 12, comma 2, lettera c).
  3.  Ai  fini della determinazione del punteggio indicato al comma 2
si procede come segue:
a) ciascun   membro   della   commissione,  per  ogni  sottufficiale,
   attribuisce  al  complesso di elementi indicati all'art. 12, comma
   2, un punteggio secondo le modalita' indicate al comma 2;
b) la  somma  dei  singoli  punteggi  attribuiti da ogni membro della
   commissione  per  ciascun  complesso  di elementi e' divisa per il
   numero  dei  membri  della  commissione  ed  i relativi quozienti,
   calcolati al centesimo di punto, sono sommati tra loro;
c) il  totale  cosi'  ottenuto costituisce il punteggio definitivo di
   merito  relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei
   titoli conseguiti da ogni sottufficiale.