Art. 15 Formazione dei quadri di avanzamento 1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 4, sulla base delle graduatorie previste agli articoli 11 e 14, procede alla formazione dei quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, distinti per contingente. 2. Nei confronti di ciascun sottufficiale idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la commissione di cui all'art. 4 procede come segue: a) il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'art. 13, e' moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto cosi' ottenuto viene sommato al punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo sottufficiale relativamente alle prove d'esame, di cui all'art. 11, comma 2; b) il totale cosi' determinato e' diviso per tre ed il quoziente cosi' ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni sottufficiale; c) sulla base dei punteggi di merito finale i sottufficiali sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante relativo al contingente di appartenenza. A parita' di punteggio di merito e' data preferenza al sottufficiale piu' anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.