Art. 15
                Formazione dei quadri di avanzamento

  1.  La commissione giudicatrice di cui all'art. 4, sulla base delle
graduatorie  previste  agli articoli 11 e 14, procede alla formazione
dei   quadri  di  avanzamento  "a  scelta  per  esami"  al  grado  di
maresciallo aiutante, distinti per contingente.
  2. Nei confronti di ciascun sottufficiale idoneo all'avanzamento "a
scelta  per  esami",  la  commissione  di cui all'art. 4 procede come
segue:
a) il  punteggio  definitivo  di merito relativo alla valutazione dei
   precedenti  di  servizio  e dei titoli conseguiti, di cui all'art.
   13,  e'  moltiplicato  per  un  coefficiente pari a 2. Il prodotto
   cosi'  ottenuto  viene  sommato  al punteggio definitivo di merito
   conseguito  dal  medesimo  sottufficiale  relativamente alle prove
   d'esame, di cui all'art. 11, comma 2;
b) il  totale  cosi'  determinato  e'  diviso per tre ed il quoziente
   cosi'  ottenuto,  calcolato  al centesimo di punto, rappresenta il
   punteggio  di merito finale della valutazione "a scelta per esami"
   attribuito ad ogni sottufficiale;
c) sulla  base  dei  punteggi  di  merito finale i sottufficiali sono
   iscritti  nel  quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado
   di maresciallo aiutante relativo al contingente di appartenenza. A
   parita' di punteggio di merito e' data preferenza al sottufficiale
   piu' anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.