Art. 17
             Modalita' di conferimento delle promozioni

  1.  Le  promozioni  "a  scelta  per  esami" al grado di maresciallo
aiutante  hanno  decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio dell'anno
al quale si riferisce la procedura valutativa.
  2.  Conseguono la promozione i sottufficiali iscritti nel quadro di
avanzamento,  relativo  al contingente di appartenenza, che risultano
compresi  nel  numero  delle  promozioni da conferire, determinato ai
sensi dell'art. 2.
  3.   Per   il   conferimento  delle  promozioni,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'art.  56,  commi  3, 4, 5 e 6, del decreto
legislativo n. 199 del 1995. Comunque il sottufficiale gia' utilmente
iscritto  in  quadro  di  avanzamento  "a scelta per esami" e nei cui
confronti  sia  stata  sospesa  la promozione ai sensi del richiamato
art. 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995, che:
a) imputato  in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero
   sottoposto  a  procedimento  disciplinare  di Stato, abbia visto i
   relativi   procedimenti   concludersi   con   sentenza  pienamente
   assolutoria  ovvero  senza l'applicazione di sanzioni disciplinari
   di Stato;
b) sospeso  dall'impiego  ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge
   31  luglio  1954,  n.  599,  abbia visto il relativo provvedimento
   revocato a tutti gli effetti;
c) in   aspettativa  per  infermita'  temporanea,  abbia  riacquisito
   l'idoneita' al servizio;
d) in  aspettativa  per  prigionia  di  guerra,  mandato elettorale o
   motivi  elettorali  ovvero  mandato  parlamentare,  abbia  ripreso
   regolare servizio, ha diritto al conseguimento della promozione "a
   scelta  per  esami"  con  la  sede  di  anzianita'  e  la  data di
   decorrenza  che  gli  sarebbe  spettata  qualora la promozione non
   fosse stata sospesa.
 
          Note all'art. 17:
             - L'art. 56, commi 3, 4, 5 e 6 del  decreto  legislativo
          12  maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge
          6 marzo 1992, n.  216, in materia  di  nuovo  inquadramento
          del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
          Guardia di finanza), e' il seguente:
             "Art.  56  (Cause  di sospensione della valutazione e di
          sospensione della promozione). -.
             1. (Omissis).
             2. (Omissis).
             3. E' sospesa la promozione del sottufficiale,  iscritto
          nel  quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita'
          di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge  10  maggio
          1983, n. 212:
               a)  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle condizioni
          previste dall'art. 55, comma 2;
               b)  nei  cui  confronti  sia  stato   espresso   dalla
          competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato
          non  favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale
          caso, laddove il sottufficlale sia impiegato presso sezioni
          di  polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica,
          lo  stesso  deve  essere  avvicendato  nell'incarico  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  pronuncia  del  predetto
          parere.
             4. Della predetta sospensione  della  promozione  e  dei
          motivi  che  l'hanno  determinata  e' data comunicazione al
          sottufficiale interessato.
             5. La sospensione della promozione, effettuata ai  sensi
          del   precedente   comma,   annulla   la  valutazione  gia'
          effettuata.
             6. Il provvedimento di sospensione della  promozione  e'
          adottato con decreto ministeriale.
             7. (Omissis).
             8. (Omissis).
             9. (Omissis).
             10. (Omissis).
             11. (Omissis).
             12. (Omissis)".
             - L'art. 20, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599
          (Stato  dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina e
          dell'Aeronautica), e' il seguente:
             "Art. 20 (Omissis).
             Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti  del
          sottufficiale  a carico del quale sia stato emesso ordine o
          mandato di cattura o che si  trovi  comunque  in  stato  di
          carcerazione preventiva".