Art. 17 Modalita' di conferimento delle promozioni 1. Le promozioni "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa. 2. Conseguono la promozione i sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'art. 2. 3. Per il conferimento delle promozioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 56, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 199 del 1995. Comunque il sottufficiale gia' utilmente iscritto in quadro di avanzamento "a scelta per esami" e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione ai sensi del richiamato art. 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995, che: a) imputato in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, abbia visto i relativi procedimenti concludersi con sentenza pienamente assolutoria ovvero senza l'applicazione di sanzioni disciplinari di Stato; b) sospeso dall'impiego ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, abbia visto il relativo provvedimento revocato a tutti gli effetti; c) in aspettativa per infermita' temporanea, abbia riacquisito l'idoneita' al servizio; d) in aspettativa per prigionia di guerra, mandato elettorale o motivi elettorali ovvero mandato parlamentare, abbia ripreso regolare servizio, ha diritto al conseguimento della promozione "a scelta per esami" con la sede di anzianita' e la data di decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.
Note all'art. 17: - L'art. 56, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), e' il seguente: "Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). -. 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. E' sospesa la promozione del sottufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212: a) che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2; b) nei cui confronti sia stato espresso dalla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale caso, laddove il sottufficlale sia impiegato presso sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato nell'incarico entro sessanta giorni dalla data di pronuncia del predetto parere. 4. Della predetta sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al sottufficiale interessato. 5. La sospensione della promozione, effettuata ai sensi del precedente comma, annulla la valutazione gia' effettuata. 6. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con decreto ministeriale. 7. (Omissis). 8. (Omissis). 9. (Omissis). 10. (Omissis). 11. (Omissis). 12. (Omissis)". - L'art. 20, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e' il seguente: "Art. 20 (Omissis). Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva".