Art. 18
                   Iscrizione a ruolo dei promossi

  1. I sottufficiali promossi ai sensi dell'art. 17 sono iscritti nel
relativo  ruolo  dopo  i  sottufficiali  da  promuovere  al  grado di
maresciallo  aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'art.
58,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199,  secondo  l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale
maresciallo capo.
 
          Nota all'art. 18:
             -  L'art.  58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6  marzo  1992,  n.
          216,  in  materia  di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza), e' il seguente:
             "Art.  58  (Avanzamento  'a  scelta'  ed  a  'scelta per
          esami').  - 1. L'avanzamento a scelta  avviene  secondo  le
          modalita' di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n.
          212,  attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o
          di non idoneita' ivi specificati, espressi con  riferimento
          al  possesso,  da  parte del sottufficiale interessato, dei
          requisiti specificati all'art. 57, comma 1.
             2.  Nell'avanzamento  'a  scelta',  le   promozioni   da
          effettuare sono cosi' determinate:
               a)  il  primo  terzo  dei  sottufficiali  iscritti nel
          quadro  d'avanzamento  'a  scelta',  relativo  alla   prima
          valutazione,  e'  promosso,  con  decreto  ministeriale, al
          grado superiore con  decorrenza  dal  giorno  successivo  a
          quello  di  compimento del periodo minimo di permanenza nel
          grado rivestito, previsto dalle tabelle D /1 e D/2 allegate
          al presente decreto;
               b) per i restanti sottufficiali,  si  procede  ad  una
          seconda   valutazione,   per   l'avanzamento   'a  scelta',
          effettuata con i medesimi criteri della prima  valutazione,
          all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di
          scrutinio  dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta'
          viene promossa, con decreto ministeriale, con  un  anno  di
          ritardo  rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado
          rivestito previsto dalle  predette  tabelle  D/  1  e  D/2,
          prendendo   posto   nel   ruolo   di  appartenenza  dopo  i
          sottufficiali  iscritti  nel  primo  terzo  del  quadro  di
          avanzamento  relativo  alla  prima valutazione, formato nel
          medesimo anno;
               c) i residui sottufficiali, ricompresi  nella  seconda
          meta'  del  quadro  di  avanzamento  di cui alla precedente
          lettera b),  previa  sottoposizione  a  terza  valutazione,
          verranno  promossi,  con decreto ministeriale, con due anni
          di ritardo rispetto al periodo  minimo  di  permanenza  nel
          grado  previsto  dalle citate tabelle D /1 e D/2, prendendo
          posto  nel  ruolo  di  appartenenza  dopo  i  sottufficiali
          iscritti  nella  prima  meta'  del  quadro  di  avanzamento
          relativo alla seconda  valutazione,  formato  nel  medesimo
          anno.
             3. L'avanzamento 'a scelta per esami' avviene secondo le
          modalita'  da  stabilire  con il decreto del Ministro delle
          finanze, da emanare entro 120  giorni  dalla  pubblicazione
          del   presente   decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana con  previsione  che,  nel  quadriennio
          1995-1998,  tale  avanzamento  venga effettuato con criteri
          selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con
          le modalita' stabilite dallo stesso  decreto,  anche  sulla
          base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti".