Art. 19 Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il quadriennio 1995-1998 si applicano le disposizioni del presente decreto relative alle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" con le deroghe indicate negli articoli del presente capo.
Nota all'art. 19: - Per l'art. 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), vedi nota all'art. 18.