Art. 19
                       Ambito di applicazione

  1.  Ai  sensi  dell'art.  58,  comma  3, del decreto legislativo 12
maggio  1995,  n.  199,  per il quadriennio 1995-1998 si applicano le
disposizioni   del   presente  decreto  relative  alle  procedure  di
valutazione  per  l'avanzamento  "a  scelta per esami" con le deroghe
indicate negli articoli del presente capo.
 
          Nota all'art. 19:
             - Per l'art. 58 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
          n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
          216,  in  materia  di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza), vedi nota all'art. 18.